SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 333 2026 – N. R.G. 00001140 2024 DEPOSITO MINUTA 16 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Dott. NOME COGNOME
Giudice estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1140/2024 del RAGIONE_SOCIALE Corte promossa da:
signora
(c.f.
), rappresentata e difesa
dallAVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova alla INDIRIZZO
APPELLANTE
contro
:
signor
(c.f.
), rappresentato e difeso
dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Padova alla INDIRIZZO
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
C.F.
C.F.
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1019/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 28 maggio 2024
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l’Eccellentissima Corte di Appello di Venezia, confermata la sospensione dell’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1019/2024 del Tribunale di Padova ad opera dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte medesima del 30/07/2024 ed in riforma alla sentenza di primo grado, accogliere il proposto appello e, per l’effetto,
Nel merito:
in via principale, rigettare la domanda del signor di pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE signora dell’importo quantificato dal Giudice di prime cure in € 302.170,00 oltre rivalutazione e interessi compensativi dunque € 377.220,56 oltre agli interessi legali al saldo e agli oneri di urbanizzazione comunali pari ad € 4.000,00;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertato un diritto del signor a ricevere una somma, per i motivi esposti determinare un importo inferiore ad € 302.170,00 che verrà accertato in corso di causa o che sarà ritenuto di giustizia; in ogni caso con esclusione RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi così come quantificati dal Giudice di prime cure;
con condanna di alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e di spese di Ctu, ivi compreso il contributo unificato di iscrizione a ruolo, ovvero con spese di lite e di Ctu compensate.
Di parte appellata
Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l’appello proposto dalla Sig.ra ;
rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1019/2024 resa dal Tribunale di Padova ad eccezione del capo 5.1. riguardante l’obbligo restitutorio RAGIONE_SOCIALE somma di €. 9.775,03 (euro novemilasettecentosettantacinque/03) sostenuta dal Dott. per la stipula RAGIONE_SOCIALE polizza vita RAGIONE_SOCIALE intestata alla Sig.ra ;
riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda del avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALE Sig.ra alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di €. 9.775,03 per la polizza vita stipulata con la società RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, condannare la Sig.ra al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 9.775,03 concessale dal Sig. a titolo di mutuo gratuito con obbligo di restituzione per la stipula RAGIONE_SOCIALE polizza vita con la società RAGIONE_SOCIALE;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge anche per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12 dicembre 2020 il signor
ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova la signora
premettendo che in data 22 luglio 2006 aveva con ella contratto matrimonio concordatario optando per il regime patrimoniale RAGIONE_SOCIALE separazione dei beni, che dalla loro unione era nata una figlia e che la casa famigliare era stata fissata in Padova alla INDIRIZZO in un immobile di
esclusiva proprietà RAGIONE_SOCIALE moglie avendolo costei ricevuto in donazione dal padre in data 16 ottobre 2012, immobile che negli anni 2013 e 2014 essi coniugi avevano ristrutturato sostenendo egli i relativi oneri di € 543.169,17 (specificando le voci di spesa), il che aveva comportato un accrescimento del valore portandolo ad € 643.000,00 a fronte di quello di € 239.000,00 all’epoca RAGIONE_SOCIALE donazione così conseguendo la coniuge, quale esclusiva proprietaria, l’incremento patrimoniale pari alla differenza da qualificarsi come ingiustificato arricchimento.
Inoltre l’attore ha riferito di aver sostenuto il pagamento dei premi per una polizza vita stipulata dalla per un ammontare di € 9.775,03=, nonché di aver pagato gli oneri di urbanizzazione in misura di € 4.000,00 dovuti in dipendenza dei lavori di ristrutturazione.
Ha infine precisato che nella precedente data del 19 novembre 2020 aveva proposto ricorso per separazione giudiziale chiedendo, tra l’altro, che fosse pronunciato l’addebito a carico RAGIONE_SOCIALE coniuge.
Sugli antefatti così sunteggiati il invocando l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui agli articoli 1150 e 2041 del codice civile quanto all’accrescimento patrimoniale fruito dalla ne ha chiesto la condanna al pagamento delle somme di € 9.775,03 per la polizza vita, di € 404.000,00 per l’incremento di valore dell’immobile di sua esclusiva proprietà, e di € 4.000,00 per gli oneri di urbanizzazione corrisposti al comune.
La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato la pretesa riferita ai costi di ristrutturazione dell’immobile e ne ha chiesto il rigetto eccependo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda per difetto di legittimazione attiva del in relazione ai presupposti soggettivi previsti dall’articolo 1150 del codice civile, non potendo quegli qualificarsi possessore bensì unicamente titolare di un diritto personale di godimento con la tolleranza di essa proprietaria in funzione del rapporto famigliare sino ad allora in essere, nonché in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata restituzione del bene al momento RAGIONE_SOCIALE richiesta; sotto altro aspetto la convenuta ha eccepito la irripetibilità RAGIONE_SOCIALE somme ostandovi il principio solidaristico e di proporzionalità tra coniugi di cui all’articolo 143 del codice civile stante l’obbligo di contribuzione ai bisogni RAGIONE_SOCIALE famiglia; ed infine ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda di arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 del codice civile posto che tale petizione contrastava con la domanda di assegnazione RAGIONE_SOCIALE casa coniugale formulata dal nel concomitante giudizio di separazione personale.
Quanto alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di premi di polizza la convenuta ne ha chiesto il rigetto in difetto di prova RAGIONE_SOCIALE corresponsione da parte del comunque rilevando che al più si sarebbe trattato di donazione indiretta.
Il Tribunale ha dato corso all’istruzione disponendo l’espletamento d’una consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare i lavori di ristrutturazione dell’immobile e quantificarne l’ammontare, nonché determinare quale fosse il valore del bene anteriormente all’esecuzione delle opere e successivamente ad esse; indi, all’esito del deposito RAGIONE_SOCIALE relazione peritale, ha deciso la causa con accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda attorea quanto all’importo già rivalutato di € 377.220,56 quale indennizzo dell’accresciuto valore dell’immobile in dipendenza dei miglioramenti apportati, nonché
quanto all’importo di € 4.000,00 ravvisandone la riconducibilità ai lavori di ristrutturazione, mentre ha rigettato la domanda di pagamento inerente i premi assicurativi avendone ravvisato il difetto di prova e comunque rilevando che quella dazione potesse rientrare nei reciproci obblighi di contribuzione tra coniugi, ponendo le spese di lite e di consulenza a carico RAGIONE_SOCIALE convenuta.
Avverso quella decisione ha interposto appello la signora chiedendone l’integrale riforma mediante rigetto delle originarie domande, ovvero subordinatamente mediante riduzione dell’ammontare dell’indennizzo eventualmente spettante con esclusione RAGIONE_SOCIALE rivalutazione monetaria e degli interessi.
L’appellato ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha svolto impugnazione incidentale in relazione al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di pagamento avente ad oggetto i premi di polizza assicurativa.
Con provvedimento del Consigliere istruttore del 5 novembre 2024 è stata fissata l’udienza del 23 giugno 2025 per la rimessione RAGIONE_SOCIALE causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’articolo 352 del codice di procedura civile, di cui entrambe le parti si sono valse.
Con provvedimento del Presidente RAGIONE_SOCIALE Sezione del 15 aprile 2025 è stato disposto il mutamento del relatore RAGIONE_SOCIALE causa, indi la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione l’appellante principale ha denunciato la violazione applicativa dell’articolo 2697 del codice civile e degli articoli 61 e seguenti del codice di procedura civile, nonché l’erronea
valutazione delle prove, nonché ancora vizio di motivazione illogica e contraddittoria, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile fosse stato sostenuto dal
Ad illustrazione RAGIONE_SOCIALE doglianza l’appellante ha sostenuto che il Tribunale, avendo mal interpretato le risultanze istruttorie, pur dopo aver ravvisato la mancanza dei documenti giustificativi delle spese di ristrutturazione – RAGIONE_SOCIALE cui produzione era onerato l’allora attore – era pervenuto al contraddittorio convincimento secondo cui ai fini del decidere era rilevante il solo mutato valore dell’immobile: di tale valutazione l’appellante ne ha contestato l’erroneità, richiamando al riguardo quanto riferito dal consulente tecnico in ordine alla carente documentazione fiscale relativa ai costi, non essendo stata raggiunta la prova del fatto che questi fossero stati sostenuti dal solo dolendosi altresì RAGIONE_SOCIALE mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalla quale sarebbe invece risultato che le opere di ristrutturazione dell’immobile erano state inizialmente intraprese dalla stessa sua famiglia di origine pur ammettendo di non poter dare prova dei relativi esborsi.
Sotto altro aspetto l’appellante ha ampiamente richiamato, assumendone la violazione o quanto l’omessa loro considerazione da parte del Tribunale, le regole normative in tema di assegnazione RAGIONE_SOCIALE casa coniugale in ipotesi di separazione personale.
La Corte rileva l’infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni.
Va in primo luogo osservato che nella decisione impugnata non può dirsi configurata alcuna violazione applicativa di legge in materia di riparto ed adempimento dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova posto che l’allora convenuta nel costituirsi in giudizio e quindi con la prima attività difensiva consentitale, non aveva contestato – men che meno con chiarezza e specificità – il fatto storico dettagliatamente allegato dall’allora attore secondo cui quegli aveva sostenuto in via esclusiva i costi per la ristrutturazione dell’immobile, ciò comportando che tale circostanza dovesse ritenersi ammessa senza necessità di prova per effetto RAGIONE_SOCIALE relevatio in dipendenza appunto RAGIONE_SOCIALE non contestazione.
Stante la mancata contestazione il Tribunale ha pertanto correttamente e condivisibilmente rilevato la tardività RAGIONE_SOCIALE deduzione, formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale nel precorso grado, secondo cui i costi delle ridette opere di ristrutturazione fossero stati sostenuti dai genitori RAGIONE_SOCIALE ravvisando comunque che la circostanza era rimasta del tutto indimostrata.
Rispetto a tale assetto motivazionale, dunque, la doglianza d’impugnazione con la quale è stato eccepito il mancato rilievo RAGIONE_SOCIALE carenza di prova, denota il suo difetto di sostenibilità sol che si consideri che l’appellante non ha mai negato l’avvenuta esecuzione RAGIONE_SOCIALE radicale ristrutturazione dell’immobile né che le opere fossero quelle descritte dall’attore, e si consideri ulteriormente che non ha contestato l’assunto del n ordine agli esborsi sostenuti ed alla provenienza delle risorse finanziarie per farvi fronte, non potendo evidentemente indurre un diverso esito decisionale la tardiva ed indimostrata allegazione secondo cui i mezzi economici per la ristrutturazione le sarebbero stati forniti dalla sua famiglia di origine.
Sotto altro aspetto la Corte osserva che la decisione adottata del Tribunale può dirsi corretta, e la motivazione a quella sottesa pienamente coerente, anche in riferimento alla circostanza dell’assegnazione RAGIONE_SOCIALE casa coniugale: di contro si dimostra del tutto privo di efficacia critica l’assunto d’appello a tenore del quale in mancanza di riforma RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata la figlia minore delle parti in lite si vedrebbe privata del suo ‘habitat’ domestico, circostanza questa invero superata dalle decisione adottate dal giudice RAGIONE_SOCIALE separazione e comunque irrilevante ai fini del decidere.
Con il secondo motivo d’impugnazione principale l’appellante ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1150 e 143 del codice civile, nonché vizio di illogica e contraddittoria motivazione, nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato l’originario attore come compossessore del bene ed omesso di considerare la riferibilità ai bisogni RAGIONE_SOCIALE famiglia dei lavori di ristrutturazione dell’immobile quale motivo di esclusione dell’indennizzo.
Ad illustrazione del motivo l’appellante ha sostenuto che l’errore RAGIONE_SOCIALE decisione sarebbe originato dall’avere il giudicante prestato adesione all’orientamento di legittimità secondo cui spettasse al coniuge non proprietario dell’immobile, qualificabile come compossessore, un indennizzo ai sensi dell’articolo 1150 del codice di merito laddove la ristrutturazione avrebbe dovuto essere considerata come necessaria e funzionale al soddisfacimento dei bisogni RAGIONE_SOCIALE famiglia, ciò rientrando negli obblighi di cui all’articolo 143 dello stesso codice, tenuto altresì conto delle disponibilità economiche del grandemente maggiori di quelle godute da essa appellante; ad avvalorare la tesi l’appellante ha quindi
operato vari richiami alla giurisprudenza di legittimità a suo dire univoca nell’affermare l’insussistenza di alcun diritto di indennizzo per le migliorie apportate.
Il motivo è a giudizio RAGIONE_SOCIALE Corte privo di fondamento sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Contrariamente a quanto sostenuto con la tesi d’impugnazione il precedente giudicante non ha puramente e semplicemente qualificato il coniuge non proprietario alla stregua del compossessore del bene, bensì è pervenuto all’approdo decisionale RAGIONE_SOCIALE sussistenza d’un suo diritto alla percezione dell’indennizzo all’esito d’un articolato e condivisibile iter argomentativo rispetto al quale l’appellante non si è affatto confrontata salvo denunciarne assiomaticamente la contraddittorietà.
Vero è invece che il Tribunale, sebbene esclusa in linea concettuale l’esperibilità dell’azione prevista dall’articolo 1150 del codice civile ed avendo invece ammesso – sempre in linea teorica – la possibilità di ricorrere alla residuale azione generale di arricchimento, ha compiuto una approfondita ricognizione dello stato interpretativo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità giungendo alla corretta valutazione secondo cui devono ritenersi ripetibili gli esborsi che, pur sostenuti per soddisfare le esigenze familiari, si dimostrino eccedenti il criterio di adeguatezza e proporzionalità rispetto alle capacità di reddito di quello dei coniugi che se ne sia fatto carico.
In tale prospettiva argomentativa può dunque dirsi corretta la valutazione data dal Tribunale alla sproporzione esistente tra il complessivo costo che il ha allegato di aver sostenuto per la ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE casa famigliare (allegazione, lo si ribadisce, rimasta incontestata) in rapporto ai
suoi pur rilevanti redditi e tenuto altresì conto del lasso temporale intercorso tra l’epoca in cui si è avuto l’apporto economico e quella di risoluzione dell’unione coniugale, tale da far ritenere sussistente il diritto all’indennizzo essendo venuta meno tra i coniugi la stabile convivenza, situazione di fatto assimilabile al compossesso, ed essendosi invece determinato un accrescimento del valore del bene, di proprietà esclusiva di uno di essi, in dipendenza dell’apporto economico dell’altro.
Con il terzo motivo l’appellante principale ha denunciato la violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1223 e 1282 del codice civile allorché il Tribunale ha riconosciuto in favore del quale ristoro del lucro cessante, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma attribuitagli a titolo di indennità.
Il motivo, per come formulato, è inammissibile risultando omesso il pur minimo cenno di critica alla statuizione essendosi invece limitata l’appellante ad allegarne l’erroneità e l’ingiustificato maggior suo impoverimento economico scaturente da quella statuizione.
Ad ogni buon conto la Corte rileva che la decisione assunta dal Tribunale può dirsi corretta in quanto il ristoro indennitario, che nella vicenda di specie è stato riconosciuto in favore del costituisce un debito di valore sicché la sua determinazione va fatta con riferimento ai valori monetari correnti al momento RAGIONE_SOCIALE liquidazione, tenendo quindi conto RAGIONE_SOCIALE svalutazione monetaria verificatasi sino a quel momento.
Ad esito di rigetto deve pervenirsi in relazione al quarto motivo d’impugnazione con il quale l’appellante, denunciando vizio motivazionale ed erronea valutazione delle prove, ha lamentato il riconoscimento in favore
del el rimborso degli oneri di urbanizzazione comunali.
Sul punto è la stessa appellante che ha allegato che il motivo è logicamente dipendente dai primi due motivi, sicché possono qui intendersi richiamate la medesime argomentazioni motivazionali precedentemente svolte quale ragione del rigetto.
Va rigettato anche il quinto ed ultimo motivo con il quale l’appellante, denunciando la violazione delle norme di cui all’articolo 92 e seguenti del codice di procedura civile, ha chiesto in primo luogo disporsi l’inversa attribuzione delle spese di lite: per effetto dell’integrale rigetto nel merito dell’impugnazione principale non può evidentemente darsi corso a tale richiesta.
Altrettanto va rigettata l’istanza di riforma con la quale è stata invece chiesta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ha sostenuto l’appellante che a fronte RAGIONE_SOCIALE originaria rivendicazione dell’attore, ammontante ad € 404.000,00=, quella domanda era stata accolta per il minor importo di € 302,107,00 e che, per di più, era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme pagate per i premi di polizza, il che, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a disporre la compensazione agli effetti di cui all’articolo 92 del codice di rito.
La Corte rileva che l’epilogo decisorio del precorso grado non è riconducibile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE soccombenza reciproca posto che l’allora convenuta non aveva formulato alcuna autonoma domanda (tale non potendosi considerare la subordinata domanda di accertamento del minor valore dell’indennizzo); sotto altro profilo va rilevato che nella vicenda in delibazione, valutando complessivamente l’esito del giudizio, il solo
riferimento alla riduzione quantitativa RAGIONE_SOCIALE domanda accolta, come sostenuto dall’appellante, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese di lite permanendo la sua sostanziale soccombenza.
Passando alla delibazione dell’unico motivo di appello incidentale, con il quale il ha denunciato l’erroneità del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento dei premi di polizza, la Corte ne rileva l’infondatezza in ciò valendo le seguenti considerazioni.
Il Tribunale ha illustrato le ragioni sottese alla decisione reiettiva offrendo argomenti pienamente condivisibili.
Sotto un primo aspetto il precedente giudicante ha rilevato come la documentazione prodotta dall’allora attore (segnatamente i documenti contrassegnati dai numeri 5 e 19) fosse inidonea a comprovare che egli avesse effettuato il pagamento dei premi.
Sotto altro aspetto il Tribunale ha considerato che, anche a voler ritenere che i pagamenti dei premi fossero stati effettuati dal ciò non avrebbe di per sé comportato il suo diritto alla ripetizione, dovendosi anzi ricomprendere tali dazioni nel novero delle iniziative congiuntamente intraprese dai coniugi al fine di garantire al nucleo famigliare la futura disponibilità d’una pur minima remunerazione.
A fronte dell’assunto motivazionale testè sunteggiato, l’appellante incidentale non ha contrapposto alcun convincente argomento critico limitandosi ad allegare, in termini invero congetturali, quali sarebbero state le intenzioni delle parti in lite in occasione RAGIONE_SOCIALE stipulazione RAGIONE_SOCIALE polizza di cui si discorre, ciò non consentendo di pervenire alla chiesta riforma sul punto.
In conclusiva analisi tanto l’impugnazione principale quanto quella incidentale vanno rigettate con integrale conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata, restando assorbita ogni altra questione devoluta.
Quanto alle spese di lite nel presente grado, tenuto conto del rigetto di entrambe le impugnazioni ed in applicazione del criterio di cui all’articolo 92 comma secondo del codice di procedura civile, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
In applicazione dell’articolo 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 sia l’appellante principale che quello incidentale vanno dichiarati tenuti, ciascuno per sé, al pagamento dell’ulteriore somma pari all’importo del contributo unificato per il grado d’appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull’appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1019/2024 del Tribunale di Padova, depositata in data 28 maggio 2024, così provvede:
rigetta sia l’appello principale che quello incidentale e conferma per l’effetto l’impugnata sentenza;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado;
-dichiara l’appellante principale e l’appellante incidentale tenuti al pagamento dell’ulteriore somma pari all’importo del contributo unificato per il grado d’appello.
Venezia, li 21 novembre 2025
Il Giudice estensore
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME