SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 385 2026 – N. R.G. 00000539 2024 DEPOSITO MINUTA 26 02 2026 PUBBLICAZIONE 26 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa NOME COGNOME Cortese
PRESIDENTE CONSIGLIERE
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME
CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO promosso da:
(C.F.:
) e
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, come da C.F.
procura in atti.
– parte appellante –
contro
C.F.
– parte appellata contumace –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma dell’impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello,
-Accertare e dichiarare il pieno accoglimento della domanda principale svolta dall’interventore e conseguentemente,
-Riformare la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le domande avanzate da in corretta applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per l’effetto:
-Riformare la sentenza nella parte in cui condanna alla refusione delle spese di lite a favore di e, in corretta applicazione del principio di soccombenza – art. 91 cpc – condannare l’obbligato, nonché
padre, a rifondere le spese e competenze legali in base alle tariffe vigenti in favore del figlio;
-Accertare e dichiarare il vizio di extra petizione della decisione nella parte in cui, nell’accertare e dichiarare il diritto di … di procedere ad esecuzione forzata per tutte le somme capitali indicate in precetto e per le spese ivi indicate limita detto diritto, quanto agli accessori, alla sola somma di € 180,20 anche per gli interessi già maturati sulle suddette somme fino alla data dell’atto di precetto in errata e falsa applicazione dell’art. 1284 c.c. al caso di specie;
-Con vittoria del presente grado di giudizio’ .
Parte appellata:
Contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex artt. 316 bis e 148 c.c. la creditrice opposta , deducendo di essere la nonna del minore affidatario , divenuto maggiorenne e a favore del quale era disposto un assegno di mantenimento a danno del di lui padre, ricorreva al Tribunale di Ivrea per ottenere l’accertamento del permanere della propria legittimazione attiva per la riscossione delle somme di mantenimento, a cui si era opposta controparte in seno al processo esecutivo.
In particolare, il titolo traeva origine dall’accordo di separazione NRG 15023/04 del Tribunale di Torino con cui la signora , in qualità di nonna affidataria del minore, promuoveva la procedura presso terzi NRGE NUMERO_DOCUMENTO davanti al Tribunale di Ivrea nei confronti del debitore padre di , per il pagamento dell’assegno di mantenimento a favore del nipote. eccepiva il difetto di legittimazione attiva della nonna affidataria, a causa del raggiungimento della maggiore età del figlio e
Con atto di opposizione, il signor chiedeva, quindi, la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.
Al fine di resistere all’inibitoria richiesta dal debitore si costituiva la signora .
All’esito dell’udienza del 09.12.2021 il Giudice dell’esecuzione adito concedeva la sospensione, fissando il termine di 60 giorni a decorrere dal 15.01.2022 per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa ex art. 616 c.p.c.
Con ricorso ex art 616 c.p.c. la creditrice opposta ricorreva al Tribunale di Ivrea perché definitivamente acclarasse la sua legittimazione attiva, al fine di poter riassumere la procedura mobiliare presso il terzo datore di lavoro del debitore.
Nel predetto giudizio si costituiva il signor , eccependo: (i) la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto presso lo studio del difensore; (ii) la carenza di legittimazione ad agire della signora in quanto il figlio era divenuto maggiorenne ancor prima che la nonna materna avviasse l’esecuzione oggetto di causa; (iii) la mancata notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva, nonché ( iv) la determinazione del dovuto, essendo gli importi richiesti in atto di precetto generici e indeterminati ed essendo stati sugli stessi applicati del tutto illegittimamente gli interessi moratori di cui alle transazioni commerciali, anziché quelli ex art. 1282 c.c.
Con comparsa del 30.05.2022, esperiva intervento volontario nel giudizio, confermando il sostegno economico a suo favore da parte dell’attrice e insistendo, in via principale, per l’accoglimento dello stesso; in via subordinata, avanzava domanda riconvenzionale volta ad ottenere in proprio favore il pagamento delle somme oggetto dell’azione esecutiva.
All’esito dei termini concessi ex art. 183, VI co. c.p.c., il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Venivano quindi assegnasti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta a decisione.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 1061/2023, pubblicata il 06.11.2023, non notificata , il Tribunale di Ivrea accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione esperita da
accertava e dichiarava il diritto di di procedere ad esecuzione forzata per tutte le somme capitali indicate in precetto e per le spese ivi indicate, nonché limitatamente alla sola somma di € 180,20 anche per gli interessi già maturati sulle suddette somme fino alla data dell’atto di precetto, fatti salvi i successivi accessori maturandi; rigettava tutte le domande avanzate da
e condannava alla refusione delle spese di lite a favore di
, liquidandole in € 4.227,00. Condannava poi liquidandole in €
alla refusione delle spese di lite a favore di 5.077,00 e dichiarava l’integrale compensazione delle spese di lite tra
.
Il Tribunale, in riferimento all’eccezione di nullità della notifica del ricorso, richiamava i principi processuali della ragione più liquida e del raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., affermando che nel caso di specie qualsiasi vizio relativo alla notifica dell’atto introduttivo era stato sanato dall’effettivo raggiungimento dello scopo.
In merito all’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla signora , il Giudice sosteneva che, nonostante il raggiungimento della maggiore età di
la ricorrente continuasse ad essere titolare iure proprio – in qualità di ex affidataria del minore – della riscossione del mantenimento del nipote. Parte attrice, infatti, aveva documentalmente provato la persistente coabitazione con il nipote, il quale aveva dimostrato di non essere economicamente indipendente, avendo proseguito gli studi universitari.
Quanto all’asserita mancata notifica del titolo esecutivo in forma esecutiva, il Tribunale precisava come parte convenuta avesse esperito l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mentre l’eccezione di mancata notifica del titolo, in quanto vizio attinente alla validità dell’atto, avrebbe dovuto essere sollevata nel termine di venti giorni dall’inizio dell’esecuzione, mediante il procedimento di cui all’art. 617 c.p.c.
In merito al quantum del diritto di esecuzione forzata riconosciuto in capo alla parte attrice, il Giudice rilevava che in forza del titolo esecutivo del 31.01.2017 il signor era debitore per una somma pari ad € 27.911,63, oltre ad € 1.000,00 per compensi ed € 1.459,12 a titolo di CPA, IVA e spese generali al 15%, per un importo complessivo di € 29.370,75 a titolo di capitale, oltre interessi maturandi dal 31.01.2017 al 20.01.2019, per un totale di € 29.595,82. Il Tribunale evidenziava che dalla suddetta somma complessiva dovevano detrarsi: (i) € 17.589,00 versati dal datore di lavoro del convenuto per effetto del pignoramento presso terzi; (ii) € 2.888,13 quali pagamenti documentati dalla parte attrice. Residuava, pertanto, al 31.01.2017, un debito pari ad € 9.118,69, al quale andavano aggiunte le 34 mensilità dal mese di febbraio 2017 al mese di novembre 2019, pari ad € 14.977,00. Il debito complessivo in capo al signor al mese di novembre 2019 era, quindi, pari ad € 24.095,69, ovvero una somma maggiore rispetto a quella indicata nell’atto di precetto del 07.11.2019 (€ 16.082,67): doveva, quindi, essere confermata la minor somma precettata dalla parte attrice. Alla somma capitale si dovevano aggiungere, altresì, € 5.800,50 relativamente alle mensilità dal mese di maggio 2019 al mese di ottobre 2020. A detta somma capitale dovevano essere aggiunti gli interessi al saggio legale ai sensi dell’art. 1284, comma 1 c.c., per € 180,20. Il Giudice, quindi, sosteneva che ‘sussiste il
diritto della parte attrice di procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma capitale già precettata, come dalla stessa rideterminata in seno al procedimento esecutivo, per €.21.883,17 (16.082,67+5.800,50) mentre la somma debenda in punto interessi va rideterminata nella misura complessiva di €.180,20.’
Affermava, inoltre, che il signor avesse erroneamente qualificato il proprio intervento in giudizio come ad adiuvandum , mentre si trattava nel caso di specie di un intervento litisconsortile autonomo, in quanto la domanda principale del giudizio atteneva all’accertamento e alla dichiarazione di sussistenza della legittimazione attiva in capo alla signora , pretesa del tutto differente da quella avanzata dal signor . Secondo il Tribunale, quest’ultimo non aveva, nel caso di specie, alcun diritto di procedere ad esecuzione forzata, non essendo parte del procedimento esecutivo da cui era scaturita la controversia.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora e il
impugnavano la sentenza del Tribunale di Ivrea, la riforma per i motivi di seguito esposti.
signor chiedendone
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentavano il punto della sentenza che, pur riconoscendo la piena fondatezza della domanda attorea, aveva ridotto il credito dell’attrice – già scolpito in un titolo esecutivo – con una pronuncia ultrapetita relativamente alla misura degli interessi, avendo il thema decidendum ad oggetto esclusivamente la legittimazione attiva dell’odierna appellante. Gli appellanti impugnavano, pertanto, la decisione nella parte in cui non applicava doverosamente il dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ne chiedevano la riforma nella parte in cui dichiarava di accogliere parzialmente l’opposizione, laddove in realtà accoglieva integralmente la domanda attrice in punto di piena legittimazione della stessa ad agire contro il debitore per il pagamento del mantenimento.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti eccepivano la qualificazione dell’intervento di e la supposta soccombenza nei confronti del padre. Ritenevano, in particolare, che il Giudice avesse errato nel qualificare la domanda di come riconvenzionale; in nessuna parte dell’atto di intervento, infatti, era mai stata dedotta e rivendicata l’autonomia sostanziale e processuale della domanda, limitando la richiesta al pagamento del mantenimento maturato successivamente alla maggiore età, nell’ipotesi del mancato riconoscimento della legittimazione attiva della nonna dopo la maggiore età.
Ritengono quindi gli appellanti che, quale che fosse il legittimato attivo, figlio o nonna, il padre restava obbligato a pagare il mantenimento rispetto al quale era rimasto inadempiente, con la conseguenza che in alcun modo potesse essere configurata una soccombenza del figlio nei confronti del padre rispetto ad una domanda, formulata in via subordinata e mai esaminata dal Giudice, perché rimasta del tutto assorbita dal pieno accoglimento della domanda principale.
Con il terzo e quarto motivo di appello gli appellanti lamentavano la rideterminazione del credito con riferimento agli oneri accessori e all’applicazione del tasso legale previsto dal comma 1 anziché di quello previsto dal comma 4 dell’art. 1284 c.c. e richiamavano giurisprudenza secondo cui: ‘ l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell’art. 1282 c.c., di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile (Cass., sez. I, 14 febbraio 2007 n. 3336; Cass, Sez. I, 9 agosto 1985 n. 4411), si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi, inclusa quindi la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un’ordinaria domanda di condanna ‘ (cfr. Cass. Sez. I, sent. 2 dicembre 2011, n. 2586).
Con ordinanza del 01.10.2024 la Corte dichiarava la contumacia di parte appellata
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello proposto dalla signora e dal signor
è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La causa attiene a un’opposizione a precetto dell’iniziale valore di € 23.818,00, poi ridotto in fase di merito da parte del Tribunale, in seguito alla deduzione di pagamenti eseguiti nelle more dal signor
Quanto ai motivi di doglianza delle parti appellante, la Corte ritiene che l’eccezione di errata indicazione, da parte del Giudice di primo grado, della somma di € 180,00 a titolo di interessi, sia fondata e accoglibile. È pacifico, invero, che in sede di un giudizio di merito instaurato in seguito all’opposizione ad un atto di precetto, il Tribunale sia tenuto a valutare la correttezza del quantum della somma indicata dalle parti; in mancanza di una specifica richiesta delle stesse, non vi è ragione che giustifichi l’inserimento di un importo non domandato. Sarà eventualmente competenza del Giudice dell’esecuzione
liquidare, congiuntamente alla somma dovuta dal signor gli eventuali interessi dovuti.
La Corte accoglie, inoltre, l’eccezione relativa all’erronea qualificazione, da parte del Tribunale, dell’intervento in primo grado del signor , in quanto ritiene che l’intervento del nipote nel giudizio instaurato dalla nonna consistesse in un’adesione in favore della parte attrice, ossia un intervento ad adiuvandum . Solamente in via subordinata il signor proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo che – qualora il Giudice ritenesse assente il diritto, in capo alla signora , di percepire le somme controverse una volta raggiunta la maggiore età del nipote – le stesse fossero imputate in favore del signor stesso, in qualità di legittimo creditore. Ad ogni buon conto, essendo stata accolta in primo grado la domanda della signora , la quale era stata ritenuta legittimata a ricevere le somme dovute dal signor l’intervento del nipote
non poteva che qualificarsi come intervento ad adiuvandum e, in quanto tale, ammissibile.
Per le ragioni suddette, la Corte accoglie altresì il terzo motivo di gravame, relativo all’errata condanna alle spese di giudizio in capo al signor , a
favore del padre
Dovendosi, infatti, qualificare l’intervento di come ad adiuvandum rispetto alla posizione di parte attrice ed essendo stata accolta la domanda principale di quest’ultima, risulta priva di giustificazione la condanna alle spese legali pronunciata in primo grado.
In accoglimento dell’appello deve quindi essere riformata la sentenza di primo grado in punto interessi, nonché nella parte in cui condanna il signor alla refusione delle spese di lite a favore del padre
Spese legali
Atteso l’esito del giudizio e l’accoglimento dell’appello, si ritiene che la parte appellata contumace debba essere condannata al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore delle parti appellanti e .
Le spese del presente grado di giudizio vanno determinate secondo il valore della causa dichiarato dalle parti appellanti e, pertanto, inserite nello scaglione di valore applicabile, ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
Ferme le spese di lite del primo grado di giudizio così come liquidate in riferimento alle
parti
e
si ritiene che le spese tra le parti
e
debbano essere integralmente
compensate.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e nei confronti di avverso la sentenza n. 1061/2023, del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 06.11.2023:
Accoglie l’appello e riforma la sentenza impugnata;
Condanna parte appellata contumace alla refusione delle spese legali del presente grado di giudizio in favore di e
liquidate in complessivi € 1.923,00, di cui € 536,00 per fase di studio,
€ 536,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
Riforma la sentenza impugnata in punto spese, dichiarando la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti e
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d’Appello, il 13.02.2026.
Il Presidente Estensore Dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME Cortese