Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31435 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31435 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9476/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
e
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente al ricorso incidentale – avverso SENTENZA CORTE D ‘ APPELLO MILANO n. 4056/2017 depositata il 26/09/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che la RAGIONE_SOCIALE, convenendo in giudizio la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (PCM), riferiva di avere svolto il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, in esecuzione di contratti aventi scadenza il 31 dicembre 2007, prorogati per il perdurare dello stato di emergenza; riferiva che le attività svolte sino al 31 dicembre 2007 erano state remunerate e che quelle svolte nel corso del primo semestre dell’anno 2008 erano rimaste impagate; quindi chiedeva di accertare l’inadempimento contrattuale di RAGIONE_SOCIALE e di condannarla al pagamento di € 260.986,44 o, a titolo di indebito arricchimento, di € 207.071,27; inoltre, agiva in via surrogatoria nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della stessa somma, sul presupposto che quest’ultima fosse tenuta al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, a titolo contrattuale o extracontrattuale;
che la RAGIONE_SOCIALE proponeva domanda di manleva chiedendo la condanna di RAGIONE_SOCIALE a tenerla indenne dal pagamento di quanto eventualmente riconosciuto come dovuto a RAGIONE_SOCIALE.;
che l’adìto Tribunale di Milano, superate varie eccezioni in rito, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE e rigettava tutte le domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
che la Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE verso NOME (essendo la lite stata transatta dalle parti) e confermava il rigetto della domanda di manleva di NOME verso la RAGIONE_SOCIALE;
che la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso in via principale e la RAGIONE_SOCIALE in via incidentale, quest’ultimo resistito da RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
che, con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte milanese la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 d.l. n. 245/2005, convertito in legge n. 21/2006, 12 d.l. n. 90/2008, convertito in legge n. 123/2008, nonché della O.P.C.M. n. 3479/2005 e delle ordinanze del Commissario delegato nn. 1/2008 e 48/2008, per avere erroneamente ritenuto che l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione fosse un requisito necessario per ottenere il rimborso di quanto corrisposto a RAGIONE_SOCIALE e che l’accertamento giudiziale del diritto al rimborso fosse precluso dalla mancata rendicontazione nel procedimento amministrativo, così da impedire al ricorrente di dimostrare il proprio diritto in giudizio con mezzi diversi ma equipollenti alla rendicontazione amministrativa, quali desumibili direttamente dall’accertamento compiuto dal giudice di primo grado con l’accoglimento della domanda di pagamento proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE;
che, con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’articolo 1720 c.c. per essere stato violato il suo diritto di vedersi rimborsare, quale mandataria senza rappresentanza, dalla RAGIONE_SOCIALE, quale mandante, i costi sostenuti nell’espletamento del mandato e di essere tenuta indenne dai danni subiti a causa dell’espletamento dell’incarico, non avendo la Corte territoriale ammesso l’accertamento giudiziale del diritto al rimborso;
che, con il terzo motivo, la NOME deduce la violazione del giudicato esterno e del principio del ne bis in idem , in relazione a una
sentenza della Corte d’appello di Napoli (n. 4076/2015) che, in fattispecie analoga, avrebbe accertato il diritto di NOME di essere manlevata, pur in assenza di procedura di rendicontazione;
che il quarto motivo denuncia motivazione assente o apparente, in violazione degli articoli 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., essendosi la Corte di merito limitata a recepire le difese della RAGIONE_SOCIALE, omettendo di prendere in adeguata considerazione i documenti prodotti da RAGIONE_SOCIALE a sostegno della domanda;
che la RAGIONE_SOCIALE deduce, in via incidentale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
CONSIDERATO
che il ricorso principale sollecita un approfondimento sulla funzione della procedura di rendicontazione prevista dall’OPCM n. 3479/2005, quale modalità (necessaria o no) per consentire a NOME, quale affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, di rivalersi avverso la RAGIONE_SOCIALE delle somme corrisposte alla società (RAGIONE_SOCIALE) fornitrice del servizio, tenendo conto dei precedenti di legittimità (cfr. Cass. sez. I n. 18152/2022, sez. III n. 11605/2020);
che si pone anche la questione della opponibilità a PCM degli accertamenti svolti in sede giudiziaria (e delle modalità in cui compierli) nel rapporto tra i terzi fornitori e gli affidatari del servizio;
che quindi il ricorso presenta profili di novità che ne consigliano la trattazione in udienza pubblica.
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in udienza pubblica e, a tal fine, la rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 05/10/2023.