Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35016 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35016 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4213/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CHIAVARI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 910/2019 depositata il 20.6.2019,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 172/2007, ha reso pubblica la volontà di realizzare opere di ampliamento del Porto Turistico di RAGIONE_SOCIALE mediante procedura di project financing ai sensi degli artt. 152 e ss. d.lgs. n. 163/2006.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato un progetto che era stato approvato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
A seguito dell’espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 155 d.lgs. n. 163/2006, è risultata aggiudicataria della concessione l’RAGIONE_SOCIALE,
che ha costituito, all’uopo, la RAGIONE_SOCIALE, la quale è diventata concessionaria, sostituendo l’aggiudicataria in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente.
Il RAGIONE_SOCIALE, dopo essere risultato soccombente in un giudizio instaurato, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di cui sopra ed aver pagato alla predetta società l’importo (cui era stato condannato) di € 172.337,00, ha convenuto in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al rimborso della predetta somma.
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28.9.2015, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 172.337,00.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 910/2019, depositata il 20.6.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, ha ridotto la somma dovuta ad € 141.024,16 oltre interessi legali dal 16.9.2014 al saldo.
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha premesso che, in base all’art. 155 comma 1°, lett. b), d.lgs. n. 163/2006 vigente ratione temporis , il promotore che ha predisposto la proposta ha diritto al rimborso delle relative spese, qualora abbia partecipato alla procedura negoziata di cui alla predetta norma e non sia risultato aggiudicatario; ha, quindi, osservato il giudice d’appello che la circostanza di fatto affermata dall’appellante, ovvero che la RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato alla predetta procedura, trovava smentita nella documentazione in atti, e, segnatamente, nella determinazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE n. 176 del 13.6.2021, nella quale è stato attestato lo svolgimento della procedura negoziata tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonché nella Convenzione del 7.6.2011, disciplinante la concessione dei lavori pubblici in questione, nella quale, alla premessa lett. ‘o’ è stato affermato che la procedura negoziata si era svolta con la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE
In ordine alla doglianza secondo cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dovuto rimborsare alcuna somma alla RAGIONE_SOCIALE, perché quest’ultima non aveva messo a disposizione della concessionaria le sorgenti del progetto in formato editabile, il giudice d’appello ha osservato che il dettato normativo vigente ratione temporis non prevedeva l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che la consegna di tale progetto in tale formato non può considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidandolo a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c. comma II n. 5 circa il primo motivo d’appello in merito (i) all’inopponibilità della sentenza resa inter alios, (ii) all’insussistenza dei presupposti per l’esperibilità del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., (iii) alla carenza di prova e conseguente infondatezza delle pretese del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘.
Espone la ricorrente che, essendo inopponibile a sé la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese sostenute da RAGIONE_SOCIALE per la predisposizione del progetto di cui è causa, il RAGIONE_SOCIALE stesso non avrebbe potuto promuovere un giudizio ex art. 702 bis c.p.c. fondato su detta pronuncia, ma avrebbe dovuto provare in un giudizio ordinario che quanto pagato da RAGIONE_SOCIALE era effettivamente dovuto. Orbene, tale prova non era stata fornita, in quanto avuto riguardo al testo dell’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, vigente ratione temporis , il promotore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva diritto ad alcun rimborso delle spese, non avendo partecipato volontariamente alla procedura negoziata di cui alla predetta legge.
Inoltre, dato che il promotore non aveva messo a sua disposizione le sorgenti del progetto preliminare, tale palese inadempimento – che non era stato oggetto di eccezione da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio in cui era rimasto soccombente, nonostante la precisa segnalazione di tale eccezione da parte dall’ATI aggiudicataria in una memoria partecipativa – avrebbe dovuto impedire al RAGIONE_SOCIALE di riconoscere all’RAGIONE_SOCIALE il rimborso delle predette spese.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonché dell’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 163/2006.
Ribadisce la ricorrente che RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di non concorrere alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4, d.lgs. n. 163/2006. Tale circostanza non era stata contestata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado e avrebbe quindi dovuto essere posta alla base della decisione della Corte d’Appello. Infine, non era vero che tale circostanza fosse stata smentita dalla determinazione del RAGIONE_SOCIALE n. 176/2011 o dalla Convenzione del 7.6.2011, come erroneamente ritenuto dalla Corte d’Appello, atteso che da tali atti emergeva solo che RAGIONE_SOCIALE era stata invitata alla procedura, e non già che vi avesse partecipato presentando un’offerta.
Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, osservato che il giudice d’appello, come già evidenziato in narrativa, ha condannato la odierna ricorrente, già appellante, al rimborso delle spese sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE, avendo accertato che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova che quest’ultima società aveva partecipato alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4°, d.lgs. n. 163/2006, risultando tale
circostanza sia dalla determinazione del RAGIONE_SOCIALE n. 176/2011, sia dalla Convenzione del 7.6.2011.
Il giudice d’appello ha ritenuto, altresì, che il dettato normativo vigente ratione temporis non prevedesse l’obbligo, in capo al soggetto promotore, di consegnare il progetto preliminare in forma editabile, con la conseguenza che – a differenza di quanto sostenuto dall’appellante – la consegna di tale progetto in tale formato non poteva considerarsi come presupposto per la corresponsione del rimborso delle spese sostenute.
La ricorrente, quanto al primo profilo di censura, non ha fatto altro che svolgere censure di merito, essendosi limitata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’alternativa rilettura del materiale probatorio rispetto a quello operate dal giudice d’appello. In particolare, ha apoditticamente affermato che dall’esame sia della determinazione del RAGIONE_SOCIALE n. 176/2011 sia della Convenzione del 7.6.2011 non emergesse che la RAGIONE_SOCIALE avesse partecipato alla procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 4° d.lgs. n. 163/2006 (ma solo che era stata invitata a partecipare), senza neppure aver cura di trascrivere il contenuto dei documenti – o quantomeno la parte significativa dei medesimi – da cui risulterebbe la diversa rappresentazione del fatto rispetto a quella effettuata dal giudice d’appello (sull’onere di specificare, in virtù del principio di autosufficienza e specificità del ricorso, gli elementi che valgono ad individuare un documento su cui si fonda lo stesso ricorso, riportandone il contenuto, v. Cass. 13625/2019; Cass. 28184/2020).
Quanto alla censura riguardante il preteso obbligo del promotore di consegnare il progetto preliminare in formato edittabile, la ricorrente si è limitata, inammissibilmente, a riproporre in modo apodittico le stesse doglianze svolte in grado di appello senza neppure confrontarsi con le precise affermazioni del giudice d’appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali, che liquida in € 6.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 28.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME