Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 12252 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12252 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2025
Oggetto: Amministratore RAGIONE_SOCIALE – rimborso spese legali del giudizio contabile
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21360/2020 R.G. proposto da:
C.I.P.N.E.RAGIONE_SOCIALECONSORZIO INDUSTRIALE PROVINICIALE NORD RAGIONE_SOCIALE SARDEGNA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia del primo;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/03/2020 R.G.N. 4129/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La vicenda aveva origine con la richiesta, da parte dell’avv. NOME COGNOME al dott. NOME COGNOME, di pagamento delle competenze maturate nell’ambito di due procedimenti per responsabilità erariale avviati dal Procuratore Regionale per la Sardegna della Corte dei Conti nei confronti del COGNOME, quale Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura (già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Olbia), rispettivamente per euro 1.600.157,99 ed euro 1.002.313,63, con riferimento a lavori nell’agglomerato industriale finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, procedimento definito nel 2006 -sentenza n. 85 decisa nella camera di consiglio del 25 maggio 2005, pubblicata il 10 febbraio 2006 – con l’assoluzione del COGNOME, senza pronuncia sulle spese (‘data la natura e l’esito del presente giudizio non è luogo a pronuncia per le spese’).
A fronte del rifiuto del Satta di pagamento delle competenze maturate (per complessivi euro 147.407,07), l’avv. NOME COGNOME lo aveva convenuto in giudizio, instaurando anche un giudizio di sequestro per
Pag.2
ottenere una garanzia del credito azionato ; il COGNOME aveva, a sua volta, chiamato in causa il CIPNES per essere tenuto indenne dalle conseguenze derivanti dall’accoglimento delle domande dell’avv. COGNOME.
Il Tribunale Civile di Cagliari, con la sentenza n. 1286/2018, accoglieva la domanda dell’avv. COGNOME nei confronti del dott. COGNOME nonché la domanda proposta da quest’ultimo, nei confronti del CIPNES Gallura, in rivalsa per l’importo da lui dovuto al proprio difensore a titolo di compenso professionale.
La Corte d’appello con la sentenza n. 175/2020 confermava la decisione di prime cure.
Riconduceva la vicenda in esame nell’ambito della disciplina del rimborso delle spese legali di cui all’art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543/1996 conv. in legge 20/12/1996 n. 639.
Riteneva innovativa la successiva disciplina di cui di cui al d.l. 30/9/2005 n. 203 ed inapplicabili i principi espressi con riguardo a tale ultima normativa.
Riteneva che, stanti gli ampi riferimenti contenuti nell’art. 3 del citato d.l. n. 543/1996 agli amministratori degli enti, fosse possibile estendere ai primi la disciplina sul rimborso delle spese legali.
Escludeva, altresì, l’applicabilità della previsione sul parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato introdotta con la normativa del 2005.
Rilevava che nulla era stato contestato circa la rispondenza delle competenze dell’avv. Contu alle tariffe forensi.
Evidenziava che l’art. 3 del d.l. n. 543/1996 non prevedeva, quale presupposto per il rimborso, l’assenso dell’amministrazione di appartenenza circa il nominativo del legale nominato dal dipendente/amministratore.
Avverso detta pronunzia il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a tre motivi.
Pag.3
L’avv. NOME COGNOME e il dott. NOME COGNOME hanno resistito con separati controricorsi.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso pone, tra le altre, le questioni di seguito sinteticamente illustrate.
– Il diritto intertemporale.
La sentenza della Corte dei Conti a base del giudizio poi instaurato dinanzi al Giudice ordinario è stata decisa nella camera di consiglio del 25 maggio 2005, pubblicata il 10 febbraio 2006.
Prima di tale pubblicazione (ma dopo la data della camera di consiglio in cui la causa è stata decisa) è entrato in vigore l’art. 10 -bis D.L. n. 203/2005, norma intervenuta sul precedente art. 3, comma 2bis , del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543.
La Corte d’appello ha ritenuto che si dovesse applicare la legge del 1996.
La situazione, in punto di fatto, è solo in parte sovrapponibile a quella già esaminata da Cass., SU, n. 8455 del 2008.
-Il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato.
Rilevano l’interpretazione autentica di cui all’art. 3 art. 3, comma 2 -bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543 di cui all’art. 10 -bis D.L. n. 203/2005 a termini del quale: « Le disposizioni dell’art. 3, comma 2 -bis, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell’art. 18, comma 1, del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di all’art. 91 del codice di procedura civile, liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
Pag.4
all’amministrazione di appartenenza» e la perdurante efficacia dell’art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 23 maggio 1997, ha disposto che: « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità».
Occorre stabilire, alla luce della indicata normativa e della peculiarità della fattispecie come ricostruita nello storico di lite, se il parere dell’Avvocatura dello Stato dovesse essere imprescindibilmente acquisto.
-Il comune gradimento dell’avvocato.
In assenza di espressa previsione in tal senso contenuta nell’art. 3 comma 2 bis d.l. n. 543/96 (sia ante intervento ex art. 10 bis co. 10 d.l. n. 203/05 sia post intervento), stante l’espressa previsione del ‘comune gradimento’ nell’ art. 67 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268 che riguarda il comparto enti locali il quale stabilisce al comma 1: « L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento », disp osizione, come tutto il d.P.R., abrogata dall’art. 62, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012,
5 essendosi rimessa alla contrattazione collettiva la relativa regolamentazione; in effetti i vari c.c.n.l. lo hanno fatto, in genere riproducendo il contenuto dell’art. 67.
Occorre chiedersi se, nel caso in cui il soggetto mandato assolto dal giudice contabile non sia un dipendente ma un amministratore (al quale nessun c.c.n.l. possa applicarsi) se ricavarsi tale ‘comune gradimento’ sia ricavabile come regola generale (valida per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione ed anche per gli amministratori) dalla previsione della necessaria assenza del conflitto di interessi (nel senso che serva a ‘certificare’ appunto tale assenza).
Le evidenziate questioni, aventi valenza nomofilattica (e non agevolmente risolvibili alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 31137 del 2024), rendono necessaria la trattazione della causa in pubblica udienza, anche al fine dell’eventuale esame congiunto con la causa RGN n. 15107/2021 avente analogo oggetto.
P.Q.M.
Dispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza e per la eventuale trattazione congiunta al procedimento RGN n. 15107/2021.
Così deciso all’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 e poi, a