Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2397 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2397 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19475/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di ROMA n. 1890/2024 depositata il 15/03/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso ex art. 702 bis davanti al Tribunale di Roma nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per ottenere la ripetizione degli importi versati a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica relativa ai consumi del periodo novembre 2010 – dicembre 2011 chiedendone, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE deducendo che: a) non sussistevano i presupposti per l’indebito oggettivo e per la restituzione ex art. 2033 c.c.; b) la domanda era infondata in quanto operava il principio dell’inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE e della compatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE. In via subordinata, chiedeva di ridurre il quantum della pretesa per erroneità dei calcoli effettuati dalla controparte. (riduzione a cui la RAGIONE_SOCIALE si associava nel corso dell’udienza).
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 1274/2022, accoglieva le domande della RAGIONE_SOCIALE e condannava RAGIONE_SOCIALE alla restituzione in favore della predetta società dell’importo di € 251.709,23 oltre IVA con interessi legali dalla data della domanda a quella del saldo, oltre alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma di € 3.235,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Avverso tale ordinanza RAGIONE_SOCIALE proponeva appello per ottenerne la riforma.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE per chiedere il rigetto del gravame.
La Corte d’appello di Roma, con sent. n. 1890/2024, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE articolando in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte resistente ha depositato memoria
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso quattro motivi. Precisamente:
-con il primo motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto nella specie sussistenti i presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. Deduce che la fonte legittimante il versamento risiedeva nel rapporto contrattuale vigente inter partes , che non è stato oggetto di contestazione e non è stato dichiarato nullo o risolto nei precedenti gradi di giudizio. Osserva, inoltre, che la somma versata a titolo di accise era conforme al quadro normativo tributario vigente e che l’Erario non abbia a sua volta restituito l’importo.
-con il secondo motivo denuncia <>, nella parte in cui la Corte territoriale ha rilevato l’incompatibilità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica con il dettato dell’art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE sul presupposto della mancata finalità del tributo. Deduce di aver fornito prova della finalità specifica richiesta dalla direttiva citata; che tale finalità non era richiesta per la validità dell’imposizione tributaria; che l’addizionale provinciale all’accesa non si qualifica come imposta autonoma, ma quale mera addizionale
dell’accisa ovvero come mero incremento quantitativo di essa. In definitiva, secondo parte ricorrente, l’addizionale non sarebbe un tributo distinto, ma un mero incremento quantitativo di un determinato tributo a cui si somma in rapporto di accessorietà;
-con il terzo motivo denuncia <>, nella parte in cui la corte territoriale ha violato il principio dell’inefficacia orizzontale che regola i rapporti tra diritto dell’Unione e nazionale, operando una disapplicazione del diritto interno non consentita. Osserva che, in virtù di tale principio, non sarebbe possibile disapplicare il diritto interno nell’ambito dei rapporti sostanziali e processuali tra privati per un asserito contrasto con una direttiva o con l’interpretazione di una direttiva da parte della Corte di Giustizia;
-con il quarto ed ultimo motivo di ricorso denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannata al pagamento delle spese di giudizio e al rimborso delle spese forfettarie in violazione dell’art. 91 c.p.c., invece di compensare le spese di lite in ragione della discordanza di orientamenti giurisprudenziali in materia del contendere, in violazione dell’art. 92 c.p.c.
2.Il ricorso non è fondato.
2.1. Non fondati sono i primi tre motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – ma la motivazione della sentenza impugnata va corretta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. il principio affermato da Cass. 13740/25 e ribadito già finora almeno da Cass. n.
13741/25, n. 16992/25, n. 16993/25, n. 17642/25, n. 17643/25, n. 28198/25, n. 28199/25, n. 28200/25, n. 28517/25, n. 28518/25, n. 28527/25, n. 28840/25, n. 28841/25, n. 29055/25: al quale il Collegio presta convinta adesione), <>.
Avuto riguardo al disposto di cui sensi all’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è qui sufficiente fare integrale richiamo alla motivazione della prima delle menzionate sentenze per giustificare il rigetto dei motivi in esame, con opportuna correzione della motivazione della qui gravata sentenza, del ricorso oggi esaminato.
2.2. Manifestamente infondato – e, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 360bis n. 1 cod. proc. civ. – è il quarto motivo.
Invero, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, SU n. 14989/2005, alla quale si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice) il principio per cui «la facoltà di compensare fra le parti le spese del giudizio rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a darne ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 24 luglio 2002, n. 10861; vedi anche Cass. 22 aprile 2005, n. 8540)».
Il ricorso, infondati -sia pure previa correzione della motivazione – i primi tre motivi ed inammissibile il quarto, è respinto.
Le spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, vanno dichiarate integralmente compensate, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte sulla questione oggetto dei primi tre motivi.
Al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME