Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31465 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 3113 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F. : CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lanciano n. 443/2023, pubblicata in data 21 novembre 2023;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della sua fornitrice dell’energia elettrica , RAGIONE_SOCIALE, a titolo di rimborso dell’importo di € 420,67, che questa
Oggetto:
RIPETIZIONE INDEBITO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA RAGIONE_SOCIALE
Ad. 19/11/2025 C.C.
R.G. n. 3113/2024
Rep.
le aveva addebitato a titolo di imposta addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.l. n. 511/1988.
L’opposizione dell’ingiunta è stata rigettata dal Giudice di Pace di Lanciano.
Il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di cinque motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 2033 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il Tribunale di Lanciano erroneamente affermato la ricorrenza nella specie dei presupposti per l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988 e dell’ art. 1 par. 2 della Direttiva n. 2008/118/CE , dell’ art. 54 della L. 8 giugno 1990 n. 142, dell ‘ art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – TUEL) e dell ‘ art. 19 TUEL , in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ».
Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione -alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE -dell ‘ art. 6 c.1. D.L. n. 511/1988, della Direttiva n. 2008/118/CE art. 1 par. 2, dell’ art. 4 comma 3 del TUE , dell’ art. 288 TFUE, degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’ art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3 ».
Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 2697 c.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ».
Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla condanna al pagamento delle spese di lite ».
I primi quattro motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
Essi sono infondati.
Su vicenda in tutto sovrapponibile è di recente intervenuta, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di riferimento, una serie di pronunce di questa Corte (Cass. nn. 13740, 13741, 16992, 16993, 17642, 17643, 28198, 28199, 28200, 28517, 28518, 28527, 28840, 28841 e 29055 del 2025), alla motivazione della prima delle quali è sufficiente -ai sensi dell’art. 118, co. 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c. -fare integrale richiamo per giustificare il rigetto del ricorso oggi esaminato, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata, in uno alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In particolare, va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto: « In tema di addebito dell ‘ addizionale provinciale di cui all ‘ art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall ‘ art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall ‘ art. 4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale -se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l ‘ imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell ‘ Unione Europea -è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell ‘ ordinario termine decennale di prescrizione, l ‘ azione di
ripetizione dell ‘ indebito stesso ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione » (così risulta massimata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13740 del 22/05/2025).
Non rileva alcuna ulteriore questione -neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo per ulteriori dubbi -sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione, con effetti ex tunc , di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell’oggetto stesso di quei dubbi. ( cfr. la già richiamata Cass. n. 13740/2025).
3. Il quinto motivo è inammissibile.
La corte d’ appello ha correttamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza della parte opposta sia stata integrale.
Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se aAVV_NOTAIOata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002; Sez. L, Sentenza n. 10861 del
24/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003; Sez. 3, Sentenza n. 6756 del 06/04/2004; successivamente: Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020).
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, potendo ancora considerarsi recenti il dirimente intervento della Corte costituzionale e l’univoca presa di posizione di questa Corte al riguardo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME