SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 337 2026 – N. R.G. 00001329 2023 DEPOSITO MINUTA 20 02 2026 PUBBLICAZIONE 20 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d’Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere relatore
Dott.ssa NOME COGNOME Pappalettere
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO
avente ad oggetto: Opposizione avverso provvedimento di diniego al rilascio RAGIONE_SOCIALE patente di guida promossa da:
(c.f.:
), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso i cui uffici è ex lege domiciliato; P.
PARTE APPELLANTE
Contro
(c.f.
, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio professionale RAGIONE_SOCIALE stessa elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
C.F.
Udienza di rimessione RAGIONE_SOCIALE causa al collegio del 20/01/2026
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
In riforma dell’impugnata ordinanza, dichiarare l’incompetenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE come giudice del primo grado, essendo competente il Tribunale di Torino, e rimettere le parti innanzi a detto Giudice. In subordine e nel merito, respingere l’originario ricorso perché infondato, e, conseguentemente, confermare il provvedimento impugnato. Col favore RAGIONE_SOCIALE spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia il Giudice adito, anche previo accoglimento RAGIONE_SOCIALE argomentazioni e RAGIONE_SOCIALE eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e difesa del 06/02/2024, respingere ogni avversa domanda e confermare l’impugnata decisione con vittoria di spese e di compensi di entrambi i giudizi, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduceva il giudizio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo di accertare e dichiarare l’assenza di motivi ostativi ex art.120 comma 1 del d.lgs. n.285/1992 e il proprio diritto a sostenere la prova pratica di guida per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente di cat. B, annullando il provvedimento n.NUMERO_DOCUMENTO del 2/03/2022 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, siccome privo di motivazione e comunque infondato ed illegittimo.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE propria pretesa, il sig. deduceva che: con provvedimento del 9/12/2016, numero identificativo , notificato il 23/12/2016, il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la revoca RAGIONE_SOCIALE sua patente di guida a titolo di sanzione amministrativa accessoria rispetto alla violazione dell’art.128 comma 2 d.lgs. 285/1992 (per mancato rispetto di un ordine di revisione medica e/o tecnica disposta dal RAGIONE_SOCIALE con provvedimento dell’1/10/2015 notificato per compiuta giacenza); trascorso il termine di tre anni ex art.120 comma 3 d.lgs. 285/1992, aveva presentato alla RAGIONE_SOCIALE, in data 15/02/2021, domanda per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente di guida cat. B; in data 2/03/2022, in occasione RAGIONE_SOCIALE prova pratica, l’RAGIONE_SOCIALE gli aveva notificato il NUMERO_DOCUMENTO di diniego al rilascio RAGIONE_SOCIALE patente in ragione RAGIONE_SOCIALE perdita dei requisiti morali ex art.120
comma 1 d.lgs. n.285/1992; il provvedimento violava l’art.3 RAGIONE_SOCIALE l. 241/1990, essendo motivato con il mero richiamo all’art. 120 comma 1 d.lgs. 285/1992, senza l’indicazione RAGIONE_SOCIALE fattispecie soggettiva ostativa al rilascio del titolo abilitativo alla guida; era stato violato il principio del contraddittorio, perché il provvedimento era stato adottato senza preventiva comunicazione all’interessato; sussisteva un grave pregiudizio, dato che disporre RAGIONE_SOCIALE patente gli era necessario per soddisfare le proprie esigenze familiari e lavorative.
Il RAGIONE_SOCIALE, costituendosi, eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ex art. 25 c.p.c. a favore del Tribunale di Torino, e nel merito chiedeva di rigettare il ricorso, rilevando che: la competenza in materia di requisiti morali e di rilevazione degli elementi ostativi era RAGIONE_SOCIALE Prefetture; nessun potere di accertamento era attribuito al RAGIONE_SOCIALE convenuto, i cui uffici si limitavano, a seguito dell’inserimento dell’ostativo da parte RAGIONE_SOCIALE Prefetture, a prenderne atto e ad effettuare la sola comunicazione al candidato RAGIONE_SOCIALE impossibilità di sostenere la prova di guida, svolgendo una attività meramente acquisitiva e informativa; nel caso di specie l’atto di comunicazione del diniego era motivato per relationem .
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza ex art.702 ter comma 5 c.p.c. n. cronol. 7178/2023 del 16/10/2023, accoglieva il ricorso, rilevando che:
-sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, come ritenuto da numerose sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione (cfr. S.U. 8188/2022);
-doveva ritenersi definitivamente radicata la competenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in quanto a causa RAGIONE_SOCIALE tardiva costituzione del RAGIONE_SOCIALE e del mancato rilievo d’ufficio entro la prima udienza, non era consentito esaminare l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dal RAGIONE_SOCIALE;
-secondo la giurisprudenza prevalente, il tenore letterale del primo comma dell’art. 120 d.lgs. n.285/1992 escludeva il carattere discrezionale del provvedimento di diniego, che doveva essere adottato automaticamente se ricorrevano i presupposti di legge (cfr. S.U. 8188/2022); visto il carattere vincolato del diniego al rilascio RAGIONE_SOCIALE patente di guida, la doglianza del sig. relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento risultava superata in base all’art. 21 octies comma 2 L.241/1990; più in generale, poiché la posizione del privato era di diritto soggettivo, oggetto del processo non era l’atto amministrativo con cui si comunicava il diniego (risultando irrilevante anche il difetto di motivazione, poiché non si poneva la questione dell’annullabilità dell’atto), bensì il rapporto sostanziale intercorso tra le parti; ciò che rilevava era l’esistenza o meno di una RAGIONE_SOCIALE situazioni ostative al conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente ex art.120 comma 1 d.lgs. n.285/1992, in quanto in presenza di una di esse non sussisteva il diritto soggettivo al conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente;
-l’onere di allegare e provare la situazione ostativa era a carico RAGIONE_SOCIALE P.A., che nel caso di specie non aveva neppure specificato in concreto quale fosse il motivo ostativo al rilascio RAGIONE_SOCIALE patente;
-l’unico dato accertato era che il provvedimento di revoca era stato adottato il 23/12/2016 e che il sig. aveva presentato la domanda per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente il 15/02/2021, quando era ampiamente decorso il periodo di tre anni dalla revoca;
-il provvedimento di diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida adottato dal RAGIONE_SOCIALE convenuto, motivato sulla base del disposto dell’art. 120 comma 1 C.d.S., conteneva un riferimento apodittico a un non meglio precisato ‘ostativo’ inserito nel sistema informativo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da cui sarebbe risultata ‘la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 CdS, come da comunicazione citata in premessa’; tale motivazione del diniego era insufficiente, poiché non consentiva alcuna verifica circa la conformità del provvedimento alla legge; e tale verifica, come affermato da Corte Cost. n.99/2020, doveva poter essere compiuta posto che l’utente doveva conoscere i motivi concreti per cui la P.A. aveva respinto una richiesta, così da poter adeguatamente contraddire la decisione argomentandola sulla base di quelli che erano gli elementi concreti del diniego;
-in assenza di prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di motivi ostativi medio tempore intervenuti, il decorso del lasso temporale rispetto al provvedimento di revoca consentiva di affermare la sussistenza del diritto del sig.
a partecipare alla prova pratica a suo tempo fissata.
Il Tribunale, pertanto, accertava il diritto del sig. al rilascio, previo superamento del relativo esame, del titolo abilitativo alla guida, previa disapplicazione del provvedimento di diniego al rilascio di titolo abilitativo del 2/03/2022; condannando il RAGIONE_SOCIALE a rimborsare al sig. le spese di lite. Con atto di citazione in appello il RAGIONE_SOCIALE impugnava l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, chiedeva di rigettare i motivi di appello in quanto infondati, confermando la decisione di primo grado.
II. L’appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo di appello – ‘Incompetenza territoriale del Giudice adito’ – il RAGIONE_SOCIALE censura l’ordinanza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell’art. 25 c.p.c., allegando che: sin dalla comparsa di costituzione in primo grado il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE a favore di quello di Torino, stante la prevalenza del c.d. Foro Erariale ex art. 25 c.p.c., applicabile nel caso in cui stia in giudizio un’Amministrazione dello Stato; ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ‘Per le cause nelle quali è parte un’Amministrazione dello Stato è
competente, a norma RAGIONE_SOCIALE leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie’; analogamente dispongono le norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, di cui al R.D. 1611/1933; il c.d. Foro Erariale, quale individuato dalle predette disposizioni, presenta i caratteri RAGIONE_SOCIALE funzionalità e inderogabilità, essendo sottratto alla disponibilità dell’Amministrazione; l’incompetenza è quindi rilevabile anche d’ufficio dal Giudice e non rientra nelle decadenze di cui agli artt. 163 e 702 bis c.p.c.; pertanto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la propria incompetenza a favore del Tribunale di Torino.
L’appellato rileva l’infondatezza del motivo in quanto il RAGIONE_SOCIALE si è costituito tardivamente in primo grado, oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza, con conseguente inammissibilità dell’eccezione proposta, ai sensi dell’art. 702 bis commi 3 e 4 c.p.c.; e alla prima udienza, entro il termine di cui all’art. 38 comma 3 c.p.c., il Tribunale non ha rilevato d’ufficio l’incompetenza; l’eccezione sarebbe comunque infondata perché qui si controverte dell’insussistenza dei presupposti ostativi e del diritto a sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di guida.
Il motivo è infondato.
Premesso che al procedimento di primo grado, iniziato prima dell’entrata in vigore del d.lgs.149/2022, deve applicarsi la disciplina antecedente alla riforma Cartabia, si rileva quanto segue.
In primo luogo, risulta tardiva l’eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito, formulata dal RAGIONE_SOCIALE con la comparsa di costituzione e risposta, essendo la costituzione avvenuta non entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 702 bis c.p.c., ma successivamente.
L’udienza era infatti stata fissata dal Tribunale per il giorno 18/10/2022 e il RAGIONE_SOCIALE si è costituito il 14/10/2022.
L’art. 702 bis c.p.c. dispone, al comma 3, che ‘il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALE parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza’ e, al comma 4, che il convenuto, costituendosi mediante deposito RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta, ‘a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio’.
Ai sensi del comma 1 dell’art.38 c.p.c., ‘l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata’.
La mancata costituzione entro i termini ha comportato, dunque, la decadenza del RAGIONE_SOCIALE dalla facoltà di eccepire qualsiasi tipo di incompetenza, tra cui l’incompetenza ex art. 25 c.p.c..
In secondo luogo, l’art.38 comma 3 c.p.c. dispone che ‘l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art.183 c.p.c.’.
La prima udienza è il termine ultimo per il rilievo d’ufficio di qualsiasi tipo di incompetenza, tra cui l’incompetenza ex art. 25 c.p.c.; non avendo il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rilevato d’ufficio l’incompetenza alla prima udienza, la competenza si è radicata nel Giudice adito (come correttamente ritenuto nell’ordinanza impugnata).
Come statuito da Cass. civ. 20493/2018:
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-la verifica di compatibilità con le esigenze costituzionali che presiedono allo svolgimento del processo <>;
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III. Con il secondo motivo – ‘Infondatezza nel merito’ – l’appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata nel merito la domanda del sig. allegando che: il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che dalla lettura del provvedimento adottato dal RAGIONE_SOCIALE si evince chiaramente l’ente che aveva inserito l’ostativo oggetto di contestazione, ovvero la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, dato decisivo per individuare il soggetto tenuto a fornire chiarimenti circa la non conseguibilità RAGIONE_SOCIALE patente; il provvedimento emesso costituisce l’atto conclusivo di un procedimento telematico automatico tra i sistemi informativi del e del RAGIONE_SOCIALE, ai cui effetti l’RAGIONE_SOCIALE non può sottrarsi; a svolgere i controlli sul possesso dei requisiti morali ex art.120 comma 1 C.d.S. è la Prefettura che, dopo averne accertato l’assenza in capo ad un candidato, comunica quest’ultima al RAGIONE_SOCIALE appellante tramite strumenti informatici; il RAGIONE_SOCIALE pertanto si limita a recepire e comunicare al candidato l’esito negativo risultante dal sistema, senza alcun potere di valutazione autonoma o di disapplicazione, svolgendo un’attività meramente informativa; il RAGIONE_SOCIALE può ed è solo tenuto a dimostrare l’esistenza dell’ostativo, non anche la sua fondatezza nel merito.
L’appellato eccepisce l’infondatezza del motivo, richiamando le argomentazioni svolte in primo grado e quelle dell’ordinanza decisoria di cui chiede la conferma.
Il motivo è infondato.
Il RAGIONE_SOCIALE appellante ha emesso il provvedimento con cui ‘dispone il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto da , stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, comma 1, CdS’.
Si tratta pertanto non di mera comunicazione di provvedimento emesso da altra autorità, ma del provvedimento che dispone il diniego al rilascio RAGIONE_SOCIALE patente di guida.
Oggetto del presente giudizio è il diritto soggettivo del sig. al conseguimento RAGIONE_SOCIALE patente, e quindi l’accertamento dell’esistenza o meno dei motivi ostativi per assenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 C.d.S., menzionati del provvedimento di diniego.
L’onere di provare, e prima ancora di allegare, l’esistenza di tali motivi ostativi incombe sul RAGIONE_SOCIALE, che ha appunto emesso un provvedimento di diniego ‘stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120, comma 1, CdS’.
Lo stesso appellante afferma di potere e di essere tenuto a provare l’esistenza del motivo ostativo; ma tale prova, e prima ancora l’allegazione del particolare motivo ostativo (la cui esistenza è specificamente contestata dal sig. , manca del tutto.
Il provvedimento si limita a rilevare che ‘la Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. , ha inserito nel Sistema Informativo del RAGIONE_SOCIALE, un ostativo al rilascio allo stesso sig. del titolo abilitativo alla guida’; non specifica quale sarebbe il motivo ostativo e al provvedimento non sono allegati il provvedimento o la segnalazione del AVV_NOTAIO, né altri documenti, a dimostrazione dell’esistenza del medesimo.
Nel giudizio il RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto ulteriore documentazione; e non ha neppure dedotto che il provvedimento prefettizio di revoca RAGIONE_SOCIALE patente di guida del 2016 prodotto dal sig. (quale unico provvedimento in tema di patente di guida di cui sia venuto a conoscenza), costituisca il presupposto del provvedimento di diniego oggetto di causa; si rileva peraltro che il provvedimento prefettizio si riferisce, non all’art. 120 comma 1 C.d.S., ma alla violazione dell’art.128 comma 2 C.d.S. per mancato rispetto di un ordine di revisione medica e/o tecnica.
E nessuna censura, specifica e argomentata, è stata svolta in appello in ordine all’accertamento del Tribunale circa il decorso del termine di tre anni rispetto al provvedimento di revoca ai sensi e per gli effetti dell’art. 120 comma 3 C.d.S., che consente di affermare la sussistenza del diritto del sig. a partecipare alla prova pratica a suo tempo fissata.
IV. L’appello viene conseguentemente rigettato, con conferma dell’ordinanza decisoria di primo grado. Le spese di lite del presente giudizio d’appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parte appellante e a favore di parte appellata.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (indeterminabile-complessità bassa) e dell’attività svolta (con esclusione RAGIONE_SOCIALE fase istruttoria), nei seguenti importi, ridotti rispetto ai valori medi dato il carattere non complesso RAGIONE_SOCIALE questioni in giudizio: € 1.132,00 per fase di studio, € 780,00 per fase introduttiva, € 1.909,00 per fase decisionale, per totali € 3.821,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Di tali spese viene disposta la distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratasi anticipataria ai sensi dell’art.93 c.p.c., limitatamente a quanto dovuto per la fase decisionale, atteso che la parte appellata è stata rappresentata per le fasi di studio e introduttiva da altro difensore (per cui non è stata chiesta la distrazione).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima RAGIONE_SOCIALE, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, avverso l’ordinanza ex art.702 ter comma 5 c.p.c. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. cronol. 7178/2023 del 16/10/2023, che per l’effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio d’appello a favore RAGIONE_SOCIALE parte appellata che liquida in € 3.821,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute; ne dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell’AVV_NOTAIO, nei limiti RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.909,00 per compensi, oltre al rimborso spese in misura del 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13.2.2025 dalla Prima Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Dott.ssa NOME COGNOME