Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5400 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24928/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PORRO COGNOME NOME, PORRO NOME, PORRO NOME IMMACOLATA, PORRO COSTANTINO, PORRO GAVINA, PORRO PASQUALINO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 982/2020 depositata il 12/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.NOME COGNOME ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani dichiarativa della risoluzione, in danno di esso ricorrente, dei due contratti, in data 17 ottobre 2007, in base ai quali il ricorrente aveva promesso di acquistare da NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME i cinque sesti e da NOME COGNOME il residuo sesto di un terreno con soprastante casina di villeggiatura, in Andria;
NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME sono rimasti intimati;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso vengono lamentate ‘la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c.’ in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene censurata l’affermazione della Corte di Appello secondo cui, in base alla elaborazione giurisprudenziale della nozione di buona fede accolta dall’art.1460 c.c. e in una visione di insieme delle condotte delle parti, doveva ritenersi corretta la decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto contrario a buona fede il rifiuto del ricorrente di stipulare i definitivi adducendo a motivo del rifiuto il fatto che i promissari venditori non si erano resi disponibili a produrre la dichiarazione di regolarità catastale della casina di villeggiatura.
La Corte di Appello ha precisato che, per un verso, nei preliminari era stato dichiarato che trattavasi di immobile costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e scevro da opere edilizie abusive e che, per altro verso, solo con l’art. 29, comma 1 -bis, della legge 27
febbraio 1985, n. 52, inserito dall’art. 19, comma 14 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 -quindi successivamente alla data prevista per la firma dei definitivi -era stato introdotto l’obbligo di dichiarazione a cui l’odierno ricorrente aveva avuto riguardo, con la conseguenza che i definitivi avrebbero potuto e dovuto essere stipulati.
Il ricorrente sostiene che la valutazione comparativa effettuata dalla Corte di Appello delle condotte delle parti è errata giacché, essendo pacifico che esso ricorrente aveva pagato la metà del prezzo d’acquisto, si era adoperato per la cancellazione della iscrizione ipotecaria gravante sulla quota di NOME COGNOME dei beni promessigli in vendita, aveva -lui per primo -agito contro i COGNOME ex art. 2932 c.c., in nessun modo poteva essergli addebitato un comportamento contrario a buona fede;
con il secondo motivo di ricorso vengono lamentate ‘la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, secondo comma, c.c., in relazione all’art.360 primo comma, n. 5, c.p.c.’ per avere la Corte di Appello omesso di valutare il comportamento dei promittenti venditori dal cui ‘rifiuto di procurarsi un semplice documento è scaturita la mancata stipula del definitivo’;
i due motivi sono inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) in quanto non si appuntano sull’affermazione che esprime la ratio della decisione impugnata e si appuntano invece su affermazioni solo aggiuntive.
3.1. La ratio della sentenza è espressa dalla affermazione per cui nessun inadempimento poteva essere imputato ai promittenti venditori atteso che l’obbligo di produrre la dichiarazione di conformità catastale con l’inadempimento del quale l’odierno ricorrente aveva preteso di giustificare il proprio rifiuto di stipulare il definitivo era, all’epoca, inesistente (essendo stato posto dal d.l. 78/2010, art. 19 comma 14, cit.). L’affermazione si legge a pagina
7 e a pagina 8 della sentenza impugnata, ove rispettivamente, è scritto che l’obbligo di dichiarazione ‘non poteva ritenersi in vigore all’epoca in cui il preliminare doveva essere trasfuso in atto definitivo’ e che ‘l’attore avrebbe ritenuto necessario un adempimento (la presenza di una planimetria nella scheda catastale, che all’epoca dei fatti non era indispensabile ai fini della stipula’).
Questa affermazione non è censurata.
Le affermazioni su cui si appuntano i motivi di ricorso -sulla ‘elaborazione giurisprudenziale’ per la quale la ‘nozione di buona fede accolta dall’art. 1460, comma 2, c.c. corrisponderebbe ad una valutazione di proporzionalità tra l’inadempimento e l’eccezione’ e sulla correttezza della valutazione del primo giudice di ‘prevalenza’ dell’inadempimento del promissario acquirente -sono solo accessorie rispetto a quella centrale;
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che NOME, NOME, NOME, NOME, NOME e NOME sono rimasti intimati;
PQM
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Roma 22 febbraio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME