Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33677 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4388/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
-controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
SPAZZINI FILIPPO COGNOME NOME
-intimati –
AFFITTO AGRARIO
avverso la sentenza n. 1168/2022 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA- SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 12 ottobre 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE), chiedendo dichiarare, in via principale, la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e, in via subordinata, per grave inadempimento della convenuta (per mancato pagamento di due annualità del canone), del contratto di affitto di alcuni terreni con annessi fabbricati rurali (stalle e locali accessori) destinati ad attività RAGIONE_SOCIALE e zootecnica siti nel Comune di Capriano del Colle, stipulato -il 2 ottobre 2015 e per la durata di sette anni – con NOME COGNOME, al quale era subentrata come affittuaria la RAGIONE_SOCIALE convenuta. Assumendo inoltre la realizzazione sugli immobili, ad opera della affittuaria, di lavori di scavo e tombamento di rifiuti nonché l’asportazione di varie attrezzature presenti nelle stalle, invocò altresì condanna al ristoro dei danni patiti ed alla restituzione delle attrezzature.
Nel resistere alla lite, la convenuta, onde giustificare la sospensione del pagamento del canone, sollevò eccezione di inadempimento della affittante, per mancata liberazione del fondo, formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di fruizione dell’intera superficie presa in affitto. Contestò altresì la commissione delle ulteriori condotte ascritte, imputandole (in specie, quanto al l’interramento di rifiuti) all’opera di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, dei quali richiese disporsi la chiamata in causa, anche a fini di manleva.
r.g. n. 4388/2023 Cons. est. NOME COGNOME
Integrato il contraddittorio nei predetti sensi, i terzi evocati in lite invocarono il rigetto delle domande nei loro confronti proposte.
Espletata attività istruttoria (anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio), con sentenza non definitiva n. 2638/2020, l’adito Tribunale di Brescia -sezione specializzata agraria dichiarò risolto alla data del 23 luglio 2018 il contratto di affitto agrario per l’operare della clausola risolutiva espressa prevista in contratto per il mancato pagamento dei canoni e ordinò il rilascio degli immobili al termine dell’annata agraria, disponendo la rimessione in istruttoria della causa per la decisione sulle domande risarcitorie reciprocamente dispiegate.
Avverso detta sentenza interpose appello immediato la RAGIONE_SOCIALE. N ell’attiva resistenza di tutte le parti appellate, l’impugnazione venne disattesa dalla Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 249/2021 del 12 marzo 2021, avverso la quale la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione, iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale dell’anno 2021 di questa Corte.
Nel frattempo, il giudizio di prime cure, proseguito per svolgere attività istruttoria, venne definito con la sentenza n. 638/2022 con cui il Tribunale di Brescia -sezione specializzata agraria:
(i) condannò la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 100.000, quali canoni di affitto scaduti, e della somma di euro 25.000 a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima;
(ii) rigettò le domande proposte dall’RAGIONE_SOCIALE di rimborso delle spese sostenute per la bonifica del fondo e lo smaltimento dei rifiuti ivi rinvenuti, nonché quella di restituzione delle attrezzature;
(iii) rigettò, inoltre, la domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata possibilità di godere dell’intera superficie di terreno oggetto dell’affitto;
(iv) dichiarò inammissibile la chiamata in causa di NOME COGNOME avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE;
(v) condannando la RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, in ragione della prevalente soccombenza.
Avverso la sentenza dispiegarono contrapposti appelli la RAGIONE_SOCIALE (in via principale) e l’RAGIONE_SOCIALE (in via incidentale); nel giudizio di secondo grado si costituirono il COGNOME e lo COGNOME.
La decisione in epigrafe indicata ha rigettato le due impugnazioni, compensando e spese del grado tra gli appellanti.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, articolato in tre motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Al ricorso incidentale si oppone, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE.
Con ordinanza n. 9587/2024 del 9 aprile 2024, resa all’esito della adunanza camerale tenuta il 1° marzo 2024 (per la quale le parti avevano depositato memorie illustrative), questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, onde consentirne la decisione nel medesimo contesto del ricorso iscritto al R.G. n. 8517/2021.
È stata infine fissata, per la trattazione dei due ricorsi, la adunanza camerale di cui in epigrafe, in vista della quale le parti costituite hanno nuovamente depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2257 e 2267 cod. civ. nonché nullità della sentenza ex artt. 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. « per aver la Corte di merito confermato la inammissibilità della chiamata in causa di COGNOME NOME in violazione delle norme suddette nonostante il medesimo fosse socio di RAGIONE_SOCIALE
r.g. n. 4388/2023 Cons. est. NOME COGNOME
semplice e personalmente responsabile delle obbligazioni societarie e, per di più, senza alcuna idonea motivazione ».
Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di non aver « detto nulla circa la violazione, e comunque, falsa applicazione, degli artt. 2257 e 2267 cod. civ. dedotta specificamente nel motivo di appello ».
1.1. La doglianza è inammissibile, per inosservanza del principio di specificità (altrimenti detto « di autonomia ») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall ‘art. 366, primo comma, numm. 4 e 6, cod. proc. civ., declinato, nella sua concreta operatività secondo criteri di sinteticità e chiarezza.
Le menzionate disposizioni -da leggersi alla stregua delle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) esigono, nell’atto di adizione del giudice di legittimità, la trascrizione – essenziale e per le parti d’interesse – degli atti processuali e dei documenti richiamati (dei quali deve invece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ( ex multis, Cass. 03/03/2023, n. 6524; Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612).
Detto onere allegativo risulta inadempiuto nella specie.
Nel ricorso de quo è infatti radicalmente omessa la trascrizione del contenuto dell’atto di appello, sicché non viene offerta a questa Corte intellegibile contezza delle modalità e degli esatti termini con cui era stata per tale via impugnata la reiezione della domanda formulata nei riguardi di NOME COGNOME.
In particolare, resta così preclusa ogni valutazione sulla presunta inosservanza del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: fermo restando che la Corte di appello ha in ogni caso
valutato l’infondatezza del gravame relativo alla domanda rivolta verso il COGNOME, sul rilievo che questi era stato evocato in lite quale persona fisica e non già quale socio della RAGIONE_SOCIALE semplice RAGIONE_SOCIALE, soggetto costituente centro di imputazione di situazioni sostanziali e processuali autonomo rispetto al singolo socio.
Il secondo motivo del ricorso principale deduce « violazione, e comunque falsa applicazione, dell’art. 420, primo comma, cod. proc. civ., nonché delle norme generali di cui agli artt. 1575, 1578 e 1584 cod. civ. per aver la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità della domanda di riduzione del canone di affitto nonostante la stessa domanda fosse formulata sin dalla memoria difensiva di primo grado ».
A parere dell’impugnante, « la richiesta di risarcimento per mancato godimento del fondo contiene necessariamente in sé quella di riduzione del canone di affitto ».
2.1. Il motivo è infondato.
Il prospettato rapporto di necessaria implicazione tra le indicate domande non è giuridicamente configurabile, per l’ontologica diversità degli elementi conformativi delle stesse.
La domanda di riduzione del corrispettivo dell’affitto è azione contrattuale, a carattere costitutivo, tesa alla modifica per via giudiziale del regolamento negoziale di interessi, giustificata dall’essere il bene concesso in godimento affetto da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito.
La domanda di risarcimento dei pregiudizi sofferti per il mancato godimento dell’immobile concreta invece un’azione di condanna e postula un contegno illecito dell’affittante, qualificato anche sotto il profilo soggettivo, generatore di danno per l’affittuario.
La disomogeneità dei fatti costitutivi esclude che la proposizione di questa seconda domanda includa la proposizione della prima: corretta è, pertanto, la statuizione di inammissibilità resa dalla Corte territoriale
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sul rilievo che nella memoria di risposta in prime cure di NOME non era esplicitamente richiesta la riduzione del canone di affitto.
Il terzo motivo del ricorso principale prospetta « violazione, e comunque falsa applicazione, degli artt. 1575, 1578 e 1582 cod. civ. nonché degli artt. 1224 e 1226 cod. civ., per non avere la Corte di merito accolto le domande di risarcimento del danno proposte da RAGIONE_SOCIALE, nonché nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito omesso qualsiasi idonea motivazione ».
Adduce, al riguardo, che la consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di primo grado dimostrava le conseguenze pregiudizievoli (in termini di minor produttività di parti e di latte e di minor allevamento di capi) derivanti dall’utilizzo soltanto pa rziale del terreno affittato.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso sollecita espressamente questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) acquisite in causa cui l’impugnante ascrive idoneità asseverativa: ma la valutazione delle prove (ivi incluso il giudizio di concludenza di esse) è attività riservata in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed estranea, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.
Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta « violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 221, 355 cod. proc. civ. per non essersi la Corte d’Appello pronunciata in ordine all’ammissibilità della querela di falso proposta con note di trattazione scritta per l’udienza del 07.10.2022 ».
All’ incipit del motivo, parte ricorrente trascrive integralmente il contenuto di dette note, con le quali formulava querela di falso avverso la CIL -comunicazione di inizio lavori assunta al protocollo del Comune di Capriano del Colle in data 14 luglio 2017 ed avverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 12 settembre 2016, documenti prodotti
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dalla controparte ed apparentemente ascritti a NOME COGNOME; assume che « la Corte d’Appello avrebbe dovuto esprimersi in ordine all’ammissibilità dell’azione e alla rilevanza dei documenti tacciati di falso materiale della cui proposizione nemmeno viene dato conto in sentenza, al contrario viene affermato non essere stata proposta ».
4.1. Il motivo è inammissibile.
Come rilevato dallo stesso impugnante, la Corte territoriale, onde assegnare efficacia probatoria ai documenti menzionati ai fini del rigetto della domanda risarcitoria dell’RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato la mancata proposizione di querela di falso ad opera di quest’ultima ed in effetti così risulta a pag. 21 della sentenza.
La doglianza in esame si risolve allora nella deduzione di un errore non di giudizio, bensì percettivo, cioè a dire nella supposta inesistenza di un fatto invece incontestabilmente emergente dagli atti di causa: in altri termini, un errore da far valere unicamente con l’impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia «v iolazione e comunque falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per aver la Corte d’Appello ritenuti non documentati i lavori oggetto di domanda NUMERO_DOCUMENTO e conseguente mancata idonea motivazione ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato fatto oggetto di discussione tra le parti ».
5. La doglianza è inammissibile, sotto tutti i profili dedotti.
Impropria è, in primis , l’evocazione dell’art. 115 del codice di rito.
Per consolidato orientamento di nomofilachia, l’inosservanza di tale norma consente l’impugnazione di legittimità quando il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli ( ex
aliis, Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Fattispecie in tutta evidenza estranea alla censura della ricorrente, ancora una volta diretta a criticare il giudizio di attendibilità dei mezzi istruttori svolto dalla Corte territoriale ed a invocare dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione di dette emergenze.
Del pari inammissibile è poi la contestazione sui vizi motivazionali, siccome basata su elementi estranei (segnatamente, sulle risultanze istruttorie) rispetto alla motivazione, in spregio quindi ai corretti criteri di deduzione individuati dalla giurisprudenza di nomofilachia (basti, sul tema, il richiamo a Cass., Sez. U, 07/04/2014, nn. 8053-8054).
Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta « violazione e comunque falsa applicazione dell’artt. 1590 cod. civ. conseguente mancata applicazione degli artt. 1587 e 1588 cod. civ. per avere la Corte di merito respinto la richiesta di risarcimento del danno proposta dall’RAGIONE_SOCIALE ».
6.1. Anche questo motivo è inammissibile.
L’argomentazione con esso sviluppata, ben lungi dal prospettare un c.d. vizio di sussunzione nel senso suo proprio (ovvero l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie normativa deputata a dettarne la disciplina), si risolve nell’ascrivere alla Corte territoriale un’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa, attività tuttavia riservata – ed in via esclusiva – al giudice del merito.
In altre parole, la doglianza in vaglio non si articola -come invece prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. mercé la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, asseritamente in contrasto con le norme regolatrici della vicenda e con l’ interpretazione fornita da dottrina e giurisprudenza (sì da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte
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soluzioni: da ultimo, Cass. 26/07/2024, n. 20870): la deduzione delle norme pretesamente violate è invece compiuta in via gradata rispetto alla sollecitazione al riesame di emergenze istruttorie, in ultima analisi invocando un nuovo accertamento sui fatti di causa.
In definitiva e per riepilogare: è rigettato il ricorso principale; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione, per intero, delle spese del presente giudizio di legittimità.
L’oggetto della controversia (inerente affitto agrario) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 11/10/2017, n. 23912).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 luglio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME