Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31433 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28208/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
ASSESSORATO REGIONALE RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIA, in persona dell’Assessore RAGIONE_SOCIALE p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 406/2018 depositata il 26/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso con due mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo pubblicata il 26 febbraio 2018. L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno replicato con separati controricorsi, illustrati con memorie.
La controversia concerne la domanda, proposta con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2010, con cui il RAGIONE_SOCIALE convenne dinanzi al Tribunale di Palermo l’RAGIONE_SOCIALE chiedendo la condanna di questa al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 184.320,46=, che assumeva ancora dovutale quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento nell’anno 2007, e la condanna in solido dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto delle illecite condotte loro imputabili. La prima decisione di rigetto è stata confermata, all’esito del gravame introdotto dal RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, segnatamente:
ha premesso che – con Decreto Assessoriale n.2594 del 22/11/2007 l’RAGIONE_SOCIALE aveva fissato
l’aggregato complessivo RAGIONE_SOCIALE spesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore delle strutture accreditate, da suddividere ulteriormente negli aggregati provinciali, in base ai fatturati prodotti nell’anno 2005 (art.1) con indicazione dei criteri di determinazione del budget in favore delle singole struttura (art.2) e di attribuzione alle aziende sanitarie, nell’ipotesi in cui l’aggregato di spesa non fosse riuscito a contenere l’importo dei nuovi budget, del potere di ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando infine disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni superiori al budget assegnato nel 2005 (art.3);
-ha, quindi, rilevato che in data 18 gennaio 2008 l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE avevano stipulato un contratto per la specialistica convenzionata esterna, indicando il budget per l’erogazione delle prestazioni nella misura di euro 1.260.750,07=, provvisoriamente assegnata per l’anno 2007, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. n.2594/2007, e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3, espressamente richiamato e trascritto;
-ha, poi, osservato che l’RAGIONE_SOCIALE, avendo rilevato che l’aggregato di spesa provinciale assegnatole (euro 29.000.000,00=) risultava inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE D.A. cit., in applicazione dell’art.3 del D.A. cit. ha disposto la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo all’odierno ricorrente, per l’anno 2007, il minor budget di euro 1.076.429,61=;
ha, ulteriormente, osservato che con il decreto n.912 del 21 aprile 2008 l’RAGIONE_SOCIALE, preso atto del contenzioso che aveva neutralizzato in parte le misure di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica di cui al decreto assessoriale n.2594/2007, aveva assegnato delle risorse aggiuntive per le prestazioni rese in eccedenza agli aggregati provinciali nell’anno 2007, da riconosce alle strutture accreditate in via transattiva ed
equitativa, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare.
La Corte di merito ha, quindi, respinto il gravame sul rilievo che le risorse aggiuntive approntate con il D.A. n.912/2008 erano esclusivamente destinate RAGIONE_SOCIALE definizione transattiva ed equitativa delle controversie afferenti al mancato riconoscimento di importi per prestazioni rese nel 2007, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e che, nel caso di specie, era incontroversa la mancata adesione dell’appellante RAGIONE_SOCIALE soluzione transattiva (fol. 7 RAGIONE_SOCIALE sent. imp.).
Ha, quindi, aggiunto, che nessun inadempimento contrattuale era ascrivibile all’RAGIONE_SOCIALE, in relazione RAGIONE_SOCIALE rideterminazione del nuovo minor budget, posto che nel contratto sottoscritto in data 14 gennaio 2008, era stato espressamente riconosciuto lo ius variandi di cui all’art.3 del D.A. n.2594/2007.
CONSIDERATO CHE:
2.1- Nel ricorso sono svolti due motivi:
I) E rror in iudicando -violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4 del 16 aprile 2003 .violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.2 del 26 marzo 2002 -violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.2594 del 22 novembre 2007 –violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del Decreto Assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.912 del 21 aprile 2008 -violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, assumendo che la normativa di riferimento non conferiva alle singole Aziende sanitarie il potere di intervenire unilateralmente sulle condizioni economiche contrattualmente pattuite con le strutture accreditate, ai sensi dell’art.3 del D.A. n.2594/2007 se non
previa indicazione e disposizione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, tesi ribadita in memoria.
Sostiene, quindi, che il D.A. n.912/2008 solo con riferimento ai budget previsti per l’anno 2008 aveva disposto che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007, onde ricondurre la spesa complessiva nei limiti del Piano di rientro, mentre per il 2007 era stata prevista una remunerabilità parziale delle prestazioni rese, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e si duole che la Corte di appello abbia centrato la sua attenzione su questo secondo profilo, ritenuto non pertinente.
II) E rror in iudicando -violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4 del 16 aprile 2003 violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.2 del 26 marzo 2002 -violazione e falsa applicazione de ll’art.2043 cod.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Decreto Assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.2594 del 22 novembre 2007 –violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del Decreto Assessoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.912 del 21 aprile 2008 -violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004.
Con detta censura il RAGIONE_SOCIALE si duole che sia stata respinta la propria domanda risarcitoria, quantificata in via equitativa in euro 650.000,00=, in conseguenza, a suo parere, dell’unilaterale ed illegittima decurtazione del budget da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’inosservanza da parte dell’Assessore RAGIONE_SOCIALE del dovere di intervenire, disponendo che la RAGIONE_SOCIALE rispristinasse il budg et già assegnato sulla base dell’aggregato provinciale determinato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
3.1.- Il primo motivo è, in parte, inammissibile, e, in parte, infondato.
3.2.- Innanzi tutto, va rilevato che la doglianza espone due profili controversi, che meritano distinta disamina: il primo riguarda le modalità di applicazione al contratto di cui si discute del D.A. n.2594/2007 e RAGIONE_SOCIALE riduzione del budget attributo al RAGIONE_SOCIALE attuata dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e prospetta la violazione delle disposizioni con riferimento ai compiti propri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed alle competenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; il secondo, desume la conferma RAGIONE_SOCIALE ricostruzione normativa prospettata dal ricorrente RAGIONE_SOCIALE stregua del successivo D.A. n.912/2008.
Il ricorrente sostiene, quanto al primo profilo, sul quale si sofferma anche in memoria, che RAGIONE_SOCIALE luce RAGIONE_SOCIALE Legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.4, art.25, commi 1 e 5, l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE non aveva il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche negoziate con la struttura privata, se non sulla base di nuove e diverse determin azioni dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa l’aggregato provinciale e, quanto al secondo, che solo con il NUMERO_DOCUMENTO era stato previsto -per l’anno 2008 e non per l’anno 2007 – che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007.
Quindi, dopo avere rilevato che l’aggregato di spesa, nel caso specifico, era stato determinato dal D.A. n.2594/2007 per il triennio 2007/2009, ha sostenuto che, ai sensi dell’art.3 RAGIONE_SOCIALE D.A. lo ius variandi rispetto al budget originariamente determinato in sede contrattuale non potesse essere esercitato dall’RAGIONE_SOCIALE come ritenuto, invece, dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello.
3.3.- Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi e la non censura pertinentemente.
3.4.- La Corte di appello, nel ricostruire la vicenda contrattuale da cui origina la domanda giudiziale, ha accertato -circostanza incontestata che a seguito dell’emanazione del D.A. n.2594/2007 la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE stipularono un contratto per la specialistica convenzionata esterna in data 14 gennaio 2008,
indicando il budget ‘provvisoriamente’ assegnato per l’anno 2007 (euro 1.260.750,07=), ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit. e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3 del D.A., espressamente richiamato e trascritto, e che, successivamente, rilevato che l’aggregato provinciale di spesa assegnato all’RAGIONE_SOCIALE era risultato inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit., l’RAGIONE_SOCIALE dispose la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo al RAGIONE_SOCIALE un minor budget per l’anno 2007 (pari ad euro 1.076.429,61=).
La Corte di merito ha, quindi osservato che il RAGIONE_SOCIALE non poteva vantare alcun diritto rispetto alle somme ulteriormente previste dal D.A. n.912/2008 per la definizione dei contenziosi relativi all’anno 2007 perché non aveva accettato la proposta transattiva.
3.4.Orbene, il ricorrente, pur deducendo nel motivo la violazione del contratto stipulato inter partes il 14 gennaio 2008 non solo non ha svolto alcuna specifica censura in ordine all’interpretazione del contratto -che costituisce la disciplina specifica del rapporto in esame vincolante per le parti e del quale si lamenta il parziale inadempimento – e ciò nonostante che la Corte di appello abbia motivato la decisione impugnata dando atto che, le parti avevano recepito nella fonte negoziale il contenuto del decreto assessoriale quanto RAGIONE_SOCIALE provvisorietà del budget ed RAGIONE_SOCIALE possibilità di riduzione -; inoltre il ricorrente non ha indicato le regole ermeneutiche eventualmente violate e non ha nemmeno trascritto il contenuto del contratto, limitandosi a riportarne un breve passaggio (peraltro incompleto, cosi evince dal virgolettato a fol.6, penultimo capoverso, del ‘fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio’ del ricorso).
Infine, in alcun modo il ricorrente si è confrontato con la statuizione che, proprio sulla scorta del contratto, ha ravvisato il carattere ‘provvisorio’ del budget originariamente convenuto tra le parti per l’anno 2007 ed ha rimarcato che lo ius variandi ex art.3 del
D.A. n.2594/2007 era stato espressamente richiamato dalle parti e trascritto nel contratto, divenendo vincolante tra le parti proprio perché recepito nella fonte negoziale, in disparte la generale vigenza e applicabilità del D.A. n.2594/2007.
Ne consegue che la censura, svolta attraverso il mero richiamo a norme regionali ed ai D.A. risulta priva di specificità e congruenza rispetto al decisum , focalizzato sul contenuto vincolante del contratto concordato, così come intercorso tra le parti , ed è inidonea a fornire completi e complessivi elementi di valutazione apprezzabili in sede di legittimità. Segnatamente, risulta fuori centro la tesi secondo cui la rideterminazione del budget non era di competenza dell’ASP ma dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché viene svolta prescindendo dall’esame del contenuto RAGIONE_SOCIALE fonte negoziale e vincolante costituita dal contratto inter partes .
3.4.- Il motivo risulta, sotto altro profilo, infondato.
Va evidenziato che l’art.1 del D.A. n.2594/2007, nel perseguire finalità di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa RAGIONE_SOCIALE, ha fissato l’aggregato di spesa dedicato alle strutture pre-accreditate di specialistica convenzionata esterna per il triennio 2007/2009, tenuto conto dell’importo dei fatturati prodotti al netto dei ticket nell’anno, e va osservato che il più volte invocato art.3 del detto D.A. ha stabilito che « La procedura di rideterminazione dei budget 2007 va definita da parte delle aziende sanitarie con la relativa negoziazione entro 30 giorni dRAGIONE_SOCIALE data del presente decreto, ed essa va comunicata all’RAGIONE_SOCIALE che, ove risulti che l’aggregato di spesa dedicato di cui all’art. 1 non riesca a contenere l’importo dei nuovi budget, provvederà a ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni eccessivamente superiori ai budget assegnati nel 2005.».
Ne consegue che, in questo quadro normativo, – ferma la competenza assegnata alle aziende sanitarie a procedere in via negoziale RAGIONE_SOCIALE successiva rideterminazione dei budget (come è avvenuto nel caso di specie, con il contratto del 14 gennaio 2008) e l’attribuzione sempre alle aziende sanitarie dell’ese rcizio dello ius variandi in termini di decurtazione dei budget su disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, funzionale al rispetto degli obiettivi di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa perseguiti con il D.A. in esame- nulla ostava a che il budget venisse contrattualmente determinato in misura provvisoria, sulla scorta degli importi indicati dall’art.2 del D.A. cit., e con espresso richiamo allo ius variandi , quale strumento di concreta determinazione dell’importo da assegnare in via definitiva, e che, quindi, la decurtazione avvenisse sulla base dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti che aveva recepito i criteri indicati dall’art.3 cit., una volta che era stato definitivamente stabilito – a cura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’aggregato di spesa assegnato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, risultato inferiore RAGIONE_SOCIALE sommatoria dei budget provvisoriamente riconosciuti alle singole strutture operanti nella zona di competenza, come si evince dal controricorso (fol.13) non contestato sul punto.
In proposito, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare il carattere meramente programmatico e previsionale degli importi indicati nell’art. 2 del D.A. n. 2594/2007 (Cass. n. 29665/2017): pertanto, la pretesa dell’odierna società fondata sull’importo provvisoriamente assegnatole in applicazione del’art.2 risulta anche infondata perché non trova nemmeno in tale disposizione un fondamento normativo immodificabile e definitivo ed è stata rettamente disattesa dal giudice d’appello sulla base dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE fonte negoziale, non censurata.
3.5.- Non risulta conducente nemmeno l’argomento svolto dal ricorrente sulla scorta RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nel D.A. n.912/2008 in ordine all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE decurtazione ex art.3 del
D.A. n.2594/2007 -a suo parere riferibile solo ai budget previsti per l’anno 2008 – , perché ciò è privo di rilievo in quanto non esclude, né è incompatibile con il recepimento negoziale di tale previsione con riferimento al budget fissato in misura provvisoria per l’anno 2007, come accertato in fatto nel caso di specie dRAGIONE_SOCIALE Corte di merito con statuizione non impugnata.
4.1.- Il secondo motivo è assorbito, atteso che la domanda risarcitoria proposta presuppone la fondatezza RAGIONE_SOCIALE prima doglianza che risulta, invece, respinta.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato, respinto il primo motivo ed assorbito il secondo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente RAGIONE_SOCIALE rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023.