Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15953 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32691/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
domiciliato in
RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2624/2019 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 19.4.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, assunto dal RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato a decorrere dal 1°.9.2008, con qualifica di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), si rivolse al Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati negli anni precedenti e la conseguente condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe dovute differenze retributive.
In contumacia RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, il Tribunale respinse la domanda, ciò che indusse il lavoratore a proporre appello contro la decisione di primo grado.
Instauratosi nuovamente il contraddittorio (questa volta con la difesa attiva del RAGIONE_SOCIALE), la Corte d ‘ Appello di Napoli respinse il gravame, ritenendo corretto il comportamento RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, che aveva utilizzato il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione per assicurare al lavoratore un trattamento economico iniziale più conveniente e attribuirgli al tempo stesso un ‘ anzianità teorica, basata sulla conversione in una durata virtuale del servizio pre-ruolo RAGIONE_SOCIALEa differenza di valore tra trattamento economico percepito e trattamento economico iniziale RAGIONE_SOCIALEa categoria professionale acquisita.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
Il lavoratore ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione di legge e di norme di contrattazione collettiva ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 del CCNL Scuola 2003 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 146 CCNL Scuola del 29.11.2007 … nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165; falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399/1988 e all’art. 66, comma 6, del CCNL Scuola 4.8.1995».
Sostiene il ricorrente che -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 -le disposizioni sulla c.d. temporizzazione di cui a ll’art. 4, commi 8 , 9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988 (che recepì la «disciplina prevista dall ‘ accordo per il triennio 19881990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola») non sarebbero state più applicabili all’epoca RAGIONE_SOCIALEa sua assunzione, perché non espressamente richiamate dall’art. 142 del CCNL del Comparto Scuola del 22.7.2003 , né poi dall’art. 146 del CCNL Scuola del 29.11.2007. Più precisamente, il ricorrente rileva che i CCNL del 2003 e del 2007 non richiamano -tra le norme anteriori al 13.1.1994 escluse dalla sopravvenuta disapplicazione -l’art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, il cui contenuto era stato poi trasfuso nei commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 399 del 1988.
1.1. Il motivo è infondato.
Non si comprende perché i contratti collettivi del 2003 e del 2007 avrebbero dovuto indicare, tra le disposizioni previgenti escluse dalla disapplicazione , l’art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, dal momento che il suo contenuto era stato trasfuso nell’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988. Le
disposizioni da menzionare sarebbero state, semmai, queste ultime. Ma il richiamo sarebbe stato inutile (e inappropriato), perché -come ricorda lo stesso ricorrente -quelle disposizioni erano già state richiamate e recepite da ll’art. 66 , comma 6, del CCNL di comparto del 4.8.1995: «Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall ‘ art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399».
Il recepimento RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 nel contratto collettivo del 1995 vale ad escludere le disposizioni ivi contenute dal novero RAGIONE_SOCIALEe «norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994» e, quindi, dalla sopravvenuta inefficacia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Di ciò, del resto, è perfettamente consapevole anche il ricorrente, che infatti invoca l’applicazione dei soli commi 3 e 13 del medesimo art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, proponendo però una operazione selettiva tra i diversi commi che non è consentita dal richiamo indifferenziato RAGIONE_SOCIALE‘intero articolo contenuto n ell’art. 66, comma 6, del CCNL del 4.8.1995.
Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione di legge e di norme di contrattazione collettiva ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per falsa applicazione de ll’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399/1988».
Con questo motivo il ricorrente prende in considerazione l’ipotesi che le norme sulla c.d. temporizzazione siano ancora vigenti ( l’ ipotesi negata con il motivo precedente) e sostiene che si tratti di una modalità di riconoscimento dei servizi pre-ruolo alternativa rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, con obbligo RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione di rispettare la scelta del lavoratore per la modalità da lui ritenuta più conveniente. Sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, la modalità più conveniente non fosse quella RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione (che ha determinato un trattamento economico iniziale più elevato), bensì quella RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera (che avrebbe consentito in seguito più rapide progressioni del trattamento economico iniziale).
La Corte d’Appello di Napoli avrebbe dunque commesso un doppio errore: da un lato, negando al lavoratore il diritto di scegliere la modalità da lui preferita; dall’altro lato considerando legittima la decisione del RAGIONE_SOCIALE di utilizzare il metodo RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione, solo perché aveva determinato un più elevato trattamento economico iniziale, senza considerare la penalizzazione quanto ai tempi RAGIONE_SOCIALEe successive progressioni retributive.
2.1. Anche questo motivo è infondato.
2.1.1. Premesso che si discorre dei servizi pre-ruolo resi con un profilo inferiore rispetto a quello di inquadramento iniziale dopo l’assunzione a tempo indeterminato (l’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 disciplina l’«i nquadramento economico» nei «passaggi di qualifica funzionale»), è vero che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera «nella misura prevista dall ‘ art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni» (comma 13) e il metodo RAGIONE_SOCIALEa c.d.
temporizzazione (commi 8 e 9) sono sistemi tra loro alternativi, entrambi volti a riconoscere un valore economico e giuridico alla carriera pre-ruolo (per una descrizione dei diversi modi di funzionamento dei due sistemi, v. Cass. n. 20960/2023).
Il carattere alternativo dei due metodi è anche sancito dal comma 10, in forza del quale «I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa carriera, dalle vigenti disposizioni».
La Corte d’Appello ha anche condiviso la tesi del ricorrente secondo cui il lavoratore ha diritto all’applicazione del metodo a lui più favorevole, sicché la questione è limitata alla valutazione su quale fosse, nel caso concreto, il metodo più favorevole. Ciò sul presupposto che « non è … possibile, in termini astratti, affermare quale sia la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera » e che, tra i due metodi, si tratta di « scegliere quello più favorevole, in termini economici, alla data RAGIONE_SOCIALEa decorrenza economica del ruolo » (Cass. n. 20960/2023 cit.).
2.1.2. Ebbene, in tale prospettiva, non merita censura la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale di ritenere corretta e doverosa la scelta RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione di adottare il metodo che assicurava al lavoratore il vantaggio, immediato e certo , di una maggiore retribuzione iniziale, piuttosto che il vantaggio, di future -e quindi come tali incerte -più rapide progressioni di carriera.
2.1.3. Rimarrebbe da considerare la tesi del ricorrente secondo cui la scelta tra l’uno e l’altro metodo di valorizzazione del servizio pre-ruolo non avrebbe dovuto essere fatta dal datore di lavoro, perché spetterebbe esclusivamente al lavoratore.
Tuttavia, qualora si volesse condividere questa tesi, la conseguenza sarebbe che la scelta del lavoratore avrebbe dovuto essere fatta e comunicata alla pubblica amministrazione in anticipo, al più tardi al momento RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo (v., in tal senso, Cass. n. 20960/2023 cit.). Non è infatti consentito che il lavoratore -una volta subita passivamente la scelta del datore di lavoro e lucrato medio tempore il trattamento economico iniziale più favorevole -presenti la sua richiesta di applicazione del diverso metodo RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera solo in un secondo momento, magari dopo avere constatato il concretizzarsi RAGIONE_SOCIALEa sua maggiore convenienza in prospettiva futura .
Nel caso qui in esame, il ricorrente ha solo genericamente accennato al fatto che il RAGIONE_SOCIALE avrebbe applicato il metodo RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione «contravvenendo alla sua richiesta diretta ad ottenere, con effetto dalla data RAGIONE_SOCIALEa sua conferma nel ruolo di DGSA, il riconoscimento di tutti i servizi prestati». Ma nulla si precisa su tempi, modalità e modi di tale richiesta, alla quale la sentenza impugnata non fa alcun riferimento. Di certo il ricorso al giudice del lavoro fu presentato solo nel 2013 e, quindi, a circa cinque anni dall’assunzione e a quattro anni dalla conferma in ruolo.
2.1.4. In definitiva, la sentenza impugnata non è affetta dal vizio denunciato con il motivo di ricorso, perché corretto è il giudizio sulla legittimità del metodo RAGIONE_SOCIALEa c.d. temporizzazione adottato dal RAGIONE_SOCIALE per riconoscere i servizi pre-ruolo e perché la questione del diritto del lavoratore di scegliere il metodo preferito viene qui posta in termini incoerenti rispetto a quello che è stato lo sviluppo del contraddittorio processuale nei gradi di merito.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1-bis, del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20.3.2024.