Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5791 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5791 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20715-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA AMBITO TERRITORIALE DI CAGLIARI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 220/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 06/12/2019 R.G.N. 184/2018;
Oggetto
Ricostituzione
carriera
R.G.N. 20715/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2026
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE riformava in parte la pronuncia di primo grado e riliquidava a COGNOME, insegnante di scuola secondaria, il trattamento pensionistico riconoscendole il periodo di insegnamento prestato quando ancora non era docente di ruolo (c.d. pre-ruolo), periodo che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, aveva escluso.
Per quanto qui rileva, la Corte d’appello respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo che fosse stato chiesto l’accertamento di illegittimità del provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con conseguente ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, e che dovesse esservi giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto lavorativo di pubblico impiego.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso, mentre sono rimasti intimati il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e /o falsa applicazione degli artt.13 e 62 R.D. n.1214/34, per
avere la Corte d’appello escluso la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha richiamato la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n.18076/09, seguita da Cass. S.U. n.8317/10, secondo cui la giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti in materia pensionistica non sussiste allorché si debba accertare, anche solo in via incidentale, l’illegittimità di atti amministrativi attinenti al rapporto di pubblico impiego, fermo il principio per cui la Corte dei Conti ha giurisdizione sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza RAGIONE_SOCIALEe pensioni dei pubblici dipendenti potendo delibare gli atti amministrativi intervenuti entro il rapporto di pubblico impiego al fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza.
In seguito, si è affermata la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui, similmente al presente, era stata chiesta la ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa carriera del dipendente pubblico (Cass.20134/24) a fini giuridici, economici e previdenziali, con conseguenze rilevanti poi anche sul piano previdenziale, poiché -si è specificato -la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ove la pretesa previdenziale venga in luce quale effetto mediato degli obblighi attinenti al rapporto di lavoro.
Ciò è nel caso di specie, dove l’attrice in primo grado aveva chiesto la ricostituzione RAGIONE_SOCIALEa propria carriera, sotto ogni profilo, giuridico ed economico, considerando in computo del servizio pre-ruolo. Il diverso trattamento previdenziale circa la prestazione pensionistica non era petitum immediato RAGIONE_SOCIALEa domanda, ma derivava quale
conseguenza mediata dall’accertamento sul rapporto di lavoro pubblico RAGIONE_SOCIALEa rilevanza del pre-ruolo.
Il ricorso va dunque respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, ove dovuto, a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.