Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 23762 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 23762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione agli atti esecutivi Inammissibilità del ricorso per tardività
R.G.N. 14434/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 2/4/2025
Adunanza camerale sul ricorso 14434-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica de l proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del l’Amministratore unico e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME ma domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME domiciliato ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE E RISCOSSIONEADER;
– intimati –
Avverso la sentenza n. 197/2023 del Tribunale di Trieste, depositata il 07/04/2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 02/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 197/23, del 7 aprile 2023, del Tribunale di Trieste, che ha respinto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. dalla stessa proposta, volta a conseguire l’annullamento del decreto di trasferimento, relativo ad un immobile di sua proprietà, emesso in favore dell’aggiudicataria, società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente di aver dedotto, dapprima nella fase cautelare finalizzata alla sospensione dell’esecuzione e, poi, nella successiva fase di merito, l’inosservanza delle formalità disciplinanti la vendita degli immobili pignorati da parte degli organi della procedura, con particolare riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 571 cod. proc. civ.
L’opposizione, tuttavia, veniva rigettata, con condanna della società odierna ricorrente alla rifusione delle spese di lite, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ.
Avverso la sentenza del Tribunale triestino ha proposto ricorso per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE sulla base come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Si censura la sentenza impugnata perché ‘non ha accertato la sussistenza della violazione delle prescrizioni di cui all’art. 571 cod. proc. civ. da parte degli organi della procedura esecutiva, in relazione alla esecuzione immobiliare instaurata dai creditori Dott. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – R.G.E. n° 2/2021, ed avente ad oggetto le unità immobiliari di proprietà della esecutata site in INDIRIZZO ed in INDIRIZZO Trieste’.
Difatti, la norma suddetta individua le formalità da osservare per la presentazione delle offerte d’acquisto nella vendita senza incanto, richiedendo inderogabilmente che le offerte stesse siano depositate in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati ‘il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista
delegato ai sensi dell’art. 591 -bis cod. proc. civ. e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte’.
Per contro, la sentenza impugnata, ‘in modo del tutto viziato e censurabile e, prescindendo dalla richiamata previsione normativa, ha incomprensibilmente fatto un inconferente riferimento al verbale di aggiudicazione’, in particolare affermando che nessuna norma di legge ‘prevede che il verbale di aggiudicazione debba contenere tali informazioni; è evidente che l’aggiudicazione disposta dal professionista delegato attesta che egli abbia effettuato le verifiche di prassi’.
Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, la società RAGIONE_SOCIALE, la società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (gli ultimi due assistiti dal medesimo difensore), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
Sono rimasti solo intimati NOME COGNOME e l’Agenzia delle Entrate e RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
In relazione al presente ricorso è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ., nel senso della sua inammissibilità, in ragione dell’intempestività dell’impugnazione, come eccepito da ciascuno dei tre controricorrenti.
La ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 380bis cod. proc. civ., sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
I tre controricorrenti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, come da proposta di definizione accelerata.
9.1. Invero, come eccepito dalle parti controricorrenti, la sentenza impugnata è stata notificata alla società RAGIONE_SOCIALE in data 20 aprile 2023, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il successivo 21 giugno (mercoledì), quindi oltre il termine di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (destinato a scadere il precedente lunedì 19 giugno 2023).
Di tanto vi è evidenza documentale in atti, senza che la ricorrente (né con l’istanza di decisione collegiale, o con memoria, peraltro neppure depositata) abbia, in alcun modo, contrastato tali risultanze.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle attività in concreto rispettivamente svolte dai controricorrenti. Quanto ai controricorrenti NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE, la liquidazione va operata in modo unitario e congiunto per entrambi, giacché le parti sono assistite dal medesimo difensore (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 30 ottobre 2017, n. 25803, Rv. 64701501; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2023, n. 22126, non massimata) e con sviluppo di argomenti e difese sostanzialmente coincidenti.
Inoltre, essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.
Va, pertanto, disposta – ai sensi della prima delle due previsioni normative testé richiamate -la condanna della ricorrente al pagamento della somma di €. 14.000,00 in favore della società RAGIONE_SOCIALE nonché della somma di €. 14.000,00 in favore, in maniera congiunta per le stesse ragioni esposte quanto alla liquidazione delle spese, della società RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME: somme che si reputa equo determinare in misura corrispondente a quella delle spese processuali.
In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle due citate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna della ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma di denaro alla Cassa delle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella spe cie, nella misura massima di legge, pari a € 5.000,00.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, a NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE, le
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate, per la prima, in € 14.0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il secondo e il terzo, nel l’unitaria e complessiva somma di € 14.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condanna altresì la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di €. 14.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE nonché, congiuntamente, di €. 14.000,00, in favore di NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE , nonché di una ulteriore somma di €. 5.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della