Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18777/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto in carica, domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende ope legis
– controricorrenti – avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Venezia in R.G. n. 6230/2022 depositata il 25/9/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il Giudice di pace di Venezia, con ordinanza in data 25 settembre 2023, dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione presentato
di espulsione
Ud.27/06/2024 CC
da NOME, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Venezia in data 7 ottobre 2022 e notificato in pari data.
Constatava, in particolare, che il ricorso in opposizione era stato spedito il 5 dicembre 2022, oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011 a pena di inammissibilità.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di tale ordinanza, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE‘Interno e la Prefettura di Venezia.
Considerato che:
Il motivo di ricorso presentato denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998, in quanto il provvedimento impugnato ha violato il diritto del destinatario del provvedimento a una piena intellegibilità RAGIONE_SOCIALE‘espulsi one disposta nei suoi confronti, dato che l’atto era stato redatto in italiano e tradotto in inglese, lingue non parlate né comprese dal NOME.
In particolare, il giudice di pace, nel ritenere legittima la scelta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione prefettizia di tradurre l’intimata espulsione in inglese, non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa possibilità di sindacare la decisione RAGIONE_SOCIALE‘autorità prefettizia di tradurre l’espulsione in lingua vei colare, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di predisporre schede plurilingua – stante il consolidarsi di flussi migratori provenienti da determinati paesi in maniera costante e continua che rendano intellegibile al destinatario il contenuto del l’espulsione intimata.
La motivazione adottata dal giudice di pace per respingere il motivo di ricorso ex art. 18 d. lgs. 150/2011 è -in tesi – apparente e meramente apodittica, in quanto non rende ragione in maniera idonea RAGIONE_SOCIALE‘accertamento in concreto effettuato dall’autorità amministrativa prima e giudiziaria poi circa la comprensione RAGIONE_SOCIALEa lingua veicolare da parte del migrante; parimenti apodittica ed inconferente sarebbe la constatazione RAGIONE_SOCIALEa presenza in Italia
RAGIONE_SOCIALE‘intimato dal 2015, al fine di presumere la sua conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana, stante il preciso obbligo di legge che grava sul giudice di pace di accertare l’effettiva comprensione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione disposta.
4. Il motivo è inammissibile.
4.1 Il giudice di merito ha ritenuto inammissibile -e non respinto -il ricorso in opposizione perché presentato dal NOME quando oramai era interamente perento il termine fissato dall’art. 18, comma 3, d. lgs. 150/2011.
A tal fine ha ritenuto non condivisibile l’argomentazione addotta a giustificazione del ritardo dal migrante, il quale aveva asserito di non aver compreso il contenuto del decreto di espulsione ricevuto perché lo stesso era stato tradotto in lingua inglese e non nella lingua del suo paese di origine (il bengalese).
4.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184bis e 153 cod. proc. civ.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà RAGIONE_SOCIALEa parte, deve presentare i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza e non RAGIONE_SOCIALEa mera difficoltà e si deve porre in rapporto causale determinante con il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa decadenza (Cass., Sez. U., 4135/2019).
La rimessione in termini presuppone, perciò, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile a un evento che presenti il carattere RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà (Cass. 30512/2018).
4.3 Il giudice di merito, laddove ha sottolineato che la scelta RAGIONE_SOCIALEa lingua inglese era stata fatta dallo stesso ricorrente e ha, inoltre, sostenuto che era improbabile che il ricorrente, dopo aver trascorso sette anni in Italia, non avesse imparato la lingua italiana, ha inteso negare -pur facendo riferimento al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 7, d. lgs. 286/1998 che operasse ‘ la causa dedotta dal ricorrente per giustificare il ritardo RAGIONE_SOCIALE‘opposizione’ (pag. 3 del provvedimento
impugnato) e, dunque, ricorressero i presupposti per rimettere la parte in termini ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 153, comma 2, cod. proc. civ..
Questa valutazione, che attiene all’esistenza di una causa non imputabile del ritardo secondo le caratteristiche appena descritte, il cui ricorrere doveva essere dimostrato dall’istante, rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito.
La doglianza in esame intende, nella sostanza, sollecitare una revisione di questo accertamento di fatto e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura RAGIONE_SOCIALEe questioni esaminate, che riguardano l’allontanamento dal territorio nazionale di una persona presente sul territorio nazionale per un periodo di tempo non breve, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2024.