Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3604  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22837-2021 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dal l’ AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti  –
contro
RAGIONE_SOCIALE  –  in  liquidazione,  in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso
–
controricorrente- avverso il decreto ex art. 26 l.f. emesso dal Tribunale di Varese in data 11.6.2021;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 25/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Varese, con decreto dell’11.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, promissari acquirenti di un immobile di RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, contro il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento aveva autorizzato il curatore: (i) a provvedere senza ritardo ad annotare nei Registri Immobiliari la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. da essi proposta, aveva loro trasferito il bene oggetto del contratto , subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo di euro 101.509,47; (ii) ad annotare l’avveramento della condizione sospensiva dell’efficacia della sentenza d’appello, avendo il RAGIONE_SOCIALE ricevuto dai reclamanti, in data 10.9.2018, bonifico di € 101.509,47 in esecuzione della stessa; (iii) ad anticipare le spese per gli adempimenti prescritti, ove non versate dai coniugi COGNOME entro il 15.3.2019, con onere di restituzione da parte dei medesimi.
Il  tribunale ha rilevato che le doglianze dei reclamanti, inerenti il preteso inadempimento degli organi della procedura alle prescrizioni della  sentenza,  esulavano  dalla  fase  di  esecuzione  della  stessa  e dunque dal  perimetro del provvedimento del G.D. e avrebbero dovuto essere fatte valere non in sede di reclamo, ma ai sensi dell’art. 52 e segg. l. fall.
 Il  decreto  è  stato  impugnato  da  NOME  COGNOME  e  NOME COGNOME  con  ricorso  per  cassazione,  affidato  a  due  motivi,  cui  il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
E’ pr incipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost.,  è ammissibile solo nel caso in cui  il provvedimento impugnato abbia natura non solo
definitiva (non sia, cioè, altrimenti impugnabile), ma anche decisoria, in  quanto  incidente  su  situazioni  di  diritto  sostanziale  con  la  stessa efficacia del  giudicato.
1.1. Ne consegue che, prima ancora di scendere all’esame dei motivi, il ricorso proposto dai coniugi COGNOME/COGNOME va dichiarato inammissibile perché rivolto contro un provvedimento che si è limitato a respingere il reclamo degli odierni ricorrenti avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a provvedere alla dovuta trascrizione nei registri immobiliari sia del trasferimento di proprietà conseguente al passaggio in giudicato della sentenza ex art.2932 c.c. emessa dal la Corte d’appello di Milano , sia dell’avveramento della condizione sospensiva .
1.2. Si trattava, all’evidenza, di un provvedimento di natura meramente ordinatoria, privo di valenza decisoria anche nella parte (che peraltro, a stare alla non chiara esposizione dei fatti contenuta in ricorso, non sembra abbia formato oggetto di reclamo)  in cui invitava il curatore  a ripetere dai ricorrenti le spese anticipate, poiché non precludeva agli stessi  di  opporsi,  nelle  sedi  opportune,  all’eventuale  richiesta  in  tal senso avanzata dall’organo della procedura.
1.3.Infine,  la  valenza  decisoria  del  decreto  del  tribunale  va  esclusa anche là dove ha, correttamente, rilevato che le questioni sollevate dagli  allora  reclamanti  in  ordine  agli  eccepiti  inadempimenti  del curatore,  proprio  perché  inerenti  loro  pretesi  diritti  soggettivi  nei confronti della procedura, esulavano  da ll’ambito del reclamo e avrebbero dovuto essere fatte  valere secondo il procedimento richiesto per l’ammissione dei crediti allo stato passivo.
 Le  spese  del  giudizio  di  legittimità  seguono  la  soccombenza  e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corre  dichiara  inammissibile  il  ricorso  e  condanna  i  ricorrenti  al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.400 per compensi e in euro 200 per esborsi,  oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% per cento e ad Iva e c.p.a.  come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024