Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3604 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3604 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22837-2021 r.g. proposto da:
COGNOME rappresentati e difesi dal l’ avv.to NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al ricorso
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale alle liti in calce al controricorso
–
contro
ricorrente- avverso il decreto ex art. 26 l.f. emesso dal Tribunale di Varese in data 11.6.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Varese, con decreto dell’11.6.2021, ha respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, promissari acquirenti di un immobile di RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, contro il provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento aveva autorizzato il curatore: (i) a provvedere senza ritardo ad annotare nei Registri Immobiliari la sentenza della Corte di appello di Milano che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. da essi proposta, aveva loro trasferito il bene oggetto del contratto , subordinando l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo di euro 101.509,47; (ii) ad annotare l’avveramento della condizione sospensiva dell’efficacia della sentenza d’appello, avendo il Fallimento ricevuto dai reclamanti, in data 10.9.2018, bonifico di € 101.509,47 in esecuzione della stessa; (iii) ad anticipare le spese per gli adempimenti prescritti, ove non versate dai coniugi COGNOME/COGNOME entro il 15.3.2019, con onere di restituzione da parte dei medesimi.
Il tribunale ha rilevato che le doglianze dei reclamanti, inerenti il preteso inadempimento degli organi della procedura alle prescrizioni della sentenza, esulavano dalla fase di esecuzione della stessa e dunque dal perimetro del provvedimento del G.D. e avrebbero dovuto essere fatte valere non in sede di reclamo, ma ai sensi dell’art. 52 e segg. l. fall.
Il decreto è stato impugnato da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
E’ pr incipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., è ammissibile solo nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia natura non solo
definitiva (non sia, cioè, altrimenti impugnabile), ma anche decisoria, in quanto incidente su situazioni di diritto sostanziale con la stessa efficacia del giudicato.
1.1. Ne consegue che, prima ancora di scendere all’esame dei motivi, il ricorso proposto dai coniugi COGNOME/COGNOME va dichiarato inammissibile perché rivolto contro un provvedimento che si è limitato a respingere il reclamo degli odierni ricorrenti avverso il decreto col quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a provvedere alla dovuta trascrizione nei registri immobiliari sia del trasferimento di proprietà conseguente al passaggio in giudicato della sentenza ex art.2932 c.c. emessa dal la Corte d’appello di Milano , sia dell’avveramento della condizione sospensiva .
1.2. Si trattava, all’evidenza, di un provvedimento di natura meramente ordinatoria, privo di valenza decisoria anche nella parte (che peraltro, a stare alla non chiara esposizione dei fatti contenuta in ricorso, non sembra abbia formato oggetto di reclamo) in cui invitava il curatore a ripetere dai ricorrenti le spese anticipate, poiché non precludeva agli stessi di opporsi, nelle sedi opportune, all’eventuale richiesta in tal senso avanzata dall’organo della procedura.
1.3.Infine, la valenza decisoria del decreto del tribunale va esclusa anche là dove ha, correttamente, rilevato che le questioni sollevate dagli allora reclamanti in ordine agli eccepiti inadempimenti del curatore, proprio perché inerenti loro pretesi diritti soggettivi nei confronti della procedura, esulavano da ll’ambito del reclamo e avrebbero dovuto essere fatte valere secondo il procedimento richiesto per l’ammissione dei crediti allo stato passivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corre dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3.400 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% per cento e ad Iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024