Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6369 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6369 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20960/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con studio in Messina, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COMUNE DI GERACI SICULO
-intimato- avverso la DECISIONE del Presidente della Regione Sicilia n. 241/2023 depositata il 05/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Geraci Siculo ha intimato ad NOME COGNOME la demolizione di un manufatto in quanto asseritamente realizzato in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie.
Il COGNOME ha impugnato l’ ordinanza con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, in via cautelare.
Il ricorso è stato rigettato dal Presidente della Regione Siciliana rigettato con decreto.
Avverso il suindicato provvedimento Il COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a unico complesso motivo.
Il Comune di Geraci Siculo non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Presidente della Regione Sicilia ha deciso un ricorso straordinario avverso una ordinanza comunale di demolizione.
Il dibattito intorno alla natura del decreto presidenziale è stato ripercorso da Cass. Sez. Un. 19786/2015, ove si è posto in rilievo quanto segue.
Fino all ’emanazione della L. n. 205 del 2000, al decreto presidenziale (del Capo dello Stato) è stata pacificamente riconosciuta natura di atto amministrativo, come tale insuscettibile di essere impugnato con ricorso per cassazione.
La suddetta legge, tuttavia, ha introdotto due novità:
che il decreto presidenziale va emesso su parere vincolante del Consiglio di Stato (di cui deve riportarsi il contenuto);
b) che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di parere, può sollevare questione di legittimità costituzionale.
Da tali modifiche si è indotta la natura giurisdizionale del decreto, sul presupposto che trattasi di provvedimento di fatto assunto dal Consiglio di Stato, e dunque da organo giurisdizionale.
Le suindicate modifiche riguardano invero il solo decreto del Presidente della Repubblica, non anche quello del Presidente della Regione Sicilia.
A tale stregua, anche a seguito delle suindicate modifiche legislative si è continuato a considerare il decreto del Presidente della Regione Sicilia (diversamente, a seguito delle modifiche prima citate, da quello del Presidente della Repubblica) quale mero provvedimento amministrativo, con conseguente impossibilità di relativa impugnazione mediante ricorso per cassazione (Cass. sez. Un. 3660/2003, con riferimento a decreto del Presidente della Regione Sicilia emesso a seguito di ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione).
Si è peraltro successivamente sottolineato come l’evoluzione della disciplina relativa al decreto del Presidente della Repubblica debba essere ‘estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione Sicilia , in quanto l’analogia del procedimento che lo regola sottende un’identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato ‘ (Cass. Sez. Un. 2065 del 2011).
Va d’altro canto in termini generali verificato se nella specie il ricorso ponga questioni rientranti nei limiti dei poteri attribuiti alle Sezioni Unite, alla medesima spettando invero la relativa disamina e l’emissione dei conseguenti provvedimenti del caso.
La causa va pertanto rimessa alle Sezioni Unite della Corte.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite della Corte.
Così deciso in Roma, il 16/9/2025
Il Presidente NOME COGNOME