Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29943 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10531/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, come da procura a margine del controricorso, con domicilio in Roma, presso lo studio della seconda, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2908/2019 pubblicata il 18 ottobre 2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che
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RAGIONE_SOCIALE
Il sig. NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo dal predetto proposta, con cui gli veniva ingiunto, quale fideiussore, unitamente alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore unico, il pagamento della somma di Euro 126.553,85, oltre a interessi e spese, da parte di RAGIONE_SOCIALE quale prezzo pattuito per il contratto di fornitura stipulato tra le parti in data 12 novembre 2009;
Il gravame veniva respinto dalla Corte d’ appello di Bologna con la decisione n. 2908/2019;
avverso la decisione della Corte d’appello , NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
Ritenuto che
con il ricorso, il ricorrente lamenta:
con il primo motivo, in relazione all’a rt. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c., la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia l’ omesso esame delle eccezioni di nullità (per indeterminatezza e per mancanza di accordo) della clausola di garanzia e violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.;
con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c., la n ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia l’ omesso esame dell ‘ eccezione di inefficacia (per mancata approvazione specifica) della clausola di garanzia e violazione di legge o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.;
con il terzo motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 1421 c.c. e con riferimento agli artt. 1325, 1326, 1346, 1937, 1341 c.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.; la violazione di legge o
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RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione dell’art . 345 c.p.c.; in particolare il ricorrente sostiene che, anche ammettendo che egli non avesse eccepito la nullità della clausola fideiussoria per mancanza di accordo o indeterminatezza, tali eccezioni sarebbero comunque state rilevabili d’ufficio e che la Corte d’appello avrebbe dunque dovuto ritenerle comunque ammissibili;
con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver ritenuto il formarsi di giudicato interno sulla autenticità della sottoscrizione;
con il quinto motivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 1937 c.c., poiché superata la preclusione sull’autenticità o meno della firma, la Corte avrebbe dovuto interpretare la clausola fideiussoria affermando che essa non fosse riconducibile all’odierno ricorrente, ma ad un’altra parte ;
con il sesto motivo, in relazione all’art. Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., l’o messo esame di fatti decisivi per il giudizio e nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. ; nello specifico, il ricorrente osserva che la Corte d’appello avrebbe liquidato l’analisi dei motivi di impugnazione sulla scorta della mancata impugnazione della veridicità della firma; in tal modo avrebbe emesso una sentenza priva di motivazione;
il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione risultando con entrambi censurato sia un vizio di nullità della sentenza (per omesso esame delle eccezioni di nullità per indeterminatezza, mancanza di accordo e di inefficacia per mancata approvazione specifica della clausola di garanzia) sia un vizio di violazione di legge in relazione all ‘art. 345 c.c., sono inammissibili;
nello specifico, il vizio di nullità della sentenza, con cui il ricorrente prete nde l’ omesso esame delle eccezioni sollevate in merito alla clausola di garanzia, non sussiste;
e ciò, pure soprassedendo sul rilievo specificatamente dedotto dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente (pag. 14 del controricorso) a mente del quale l’ asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero del principio della
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RAGIONE_SOCIALE corrispondenza tra ‘chiesto e pronunciato’ viene erroneamente censurata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non già correttamente in relazione al n. 4 della richiamata disposizione (Cass. Sez. L, 13/10/2022 n. 29952;
invero, al riguardo, questa Corte ha già affermato, con indirizzo che qui viene condiviso e ribadito, che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione ivi stabilite, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; ne deriva che, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una domanda in violazione delle preclusioni processuali, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2 -, 29/11/2016 n. 24247);
ebbene , la Corte d’appello ha ritenuto inammissibili i due motivi con i quali l’odierno ricorrente, allora appellante, deduceva l’inefficacia e la nullità della clausola fideiussoria, affermando che si trattasse di questioni nuove, mai sollevate dall’appellante in primo grado, aggiungendo che nel giudizio di opposizione, infatti, come aveva già evidenziato il giudice di prime cure, l’opponente aveva incentrato le sue difese solo in merito al disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla clausola di garanzia personale contenuta nel contratto stipulato inter partes nel novembre 2009, ma non aveva mai eccepito l’inefficacia della clausola o la sua nullità per le ragioni indicate per la prima volta con l’atto di appello e che sono, dunque, tardive (pag. 4 della sentenza impugnata);
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AVV_NOTAIO ciò che riporta il ricorrente sono stralci dell’atto di opposizione che risultano del tutto neutri rispetto a ciò che lo stesso pretende, e del tutto adeguati a quanto intendeva dimostrare ovvero la non autenticità della propria sottoscrizione, smentita tra l’altro dalla CTU calligrafica disposta;
parimenti inammissibile è il secondo profilo di doglianza formulato in relazione all’art. 345 c.p.c. , tenuto conto che la Corte d’appello non ha respinto il gravame sulla base di ragioni di mero rito come emerge dalla lettura della sentenza impugnata;
inammissibili sono anche il terzo e il quinto motivo, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sia in relazione alle diverse violazioni di legge evocate sia in ordine alla dedotta nullità della pronuncia del giudice di appello per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.;
il ricorrente propone formalmente un motivo di violazione di legge, ma nel concreto chiede a questa Corte, inammissibilmente, una rivalutazione dell’accertamento debitamente compiuto dai giudici di merito;
invero, la pretesa nullità della clausola fideiussoria per mancanza dell’accordo ex artt. 1325 -1326 c.c. è questione che è stata oggetto di accertamento istruttorio (C.T.U. calligrafica sulla provenienza della sottoscrizione) e, poi, di duplice e conforme accertamento dichiarativo da parte dei giudici di merito, secondo cui la sottoscrizione è riferibile al COGNOME;
posto che la fideiussione è un contratto con obbligazioni del solo fideiussore e non necessita di un’accettazione espressa , non vi è stata alcuna violazione degli artt. 1325 e 1326 c.c. da parte della Corte d’Appello di Bologna in quanto, accertata la provenienza della sottoscrizione, è automaticamente risolta anche tale questione e l ‘obbligazione di garanzia fideiussoria è validamente assunta, anche senza accettazione del creditore (cfr. in proposito, memoria RAGIONE_SOCIALE);
è sufficiente osservare, inoltre, che la Corte d’appello ha «Solo per completezza di disamina» osservato «che le questioni sarebbero comunque infondate, in quanto in via generale la clausola fideiussoria non è qualificabile come clausola vessatoria, ed è dunque sottratta al regime di cui all’art. 1341
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RAGIONE_SOCIALE I. COGNOME c.c., e d’altro canto , la specifica clausola apposta al contratto de quo non risulta in alcun modo carente dei requisiti stabiliti dall’art. 1325 c.c. » (pag. 4 sentenza impugnata)
è inammissibile, inoltre, il quarto motivo di ricorso con cui si prospetta un’ interpretazione alternativa della clausola fideiussoria de qua, come non riconducibile all’odierno ricorrente , bensì ad altro soggetto;
al riguardo, la Corte d’appello ha ritenuto «Non avendo poi il COGNOME impugnato la sentenza in ordine all’accertamento della genuinità (anche) della terza sottoscrizione apposta in calce alla clausola di garanzia, e dunque essendosi formato un giudicato interno sul punto, anche gli ulteriori motivi riconducibili, in buona sostanza, ad un preteso vizio di motivazione della sentenza per la ritenuta responsabilità personale del COGNOME si appalesano infondati. A seguito della consulenza grafologica espletata in primo grado, infatti, la responsabilità personale e solidale del COGNOME per le obbligazioni assunte dalla RAGIONE_SOCIALE discendono dal chiaro tenore letterale della clausola, denominata per l’appunto ‘clausola di garanzia personale’ con la quale si stabiliva che il s ottoscrittore ‘..garantisce personalmente gli obblighi contrattuali, rendendosi garante con i propri beni’ e dal richiamo operato all’art. 11/4 nel quale si prevedeva che ‘la firma di garanzia obbliga il garante in solido con il compr atore senza limiti di tempo, e ciò espressa deroga all’art. 1957 del Codice Civile.’ Per le suddette motivazioni, questa Corte rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata» (pagg. 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata).
inammissibile, infine, anche il sesto motivo di ricorso, in quanto non specifica quali fatti sarebbero stati ignorati dal giudice di merito e seppur specifichi l’asserito vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. asserendo che la Corte territoriale ‘avrebbe liquidato l’analisi dei motivi di impugnazione sulla scorta della mancata impugnazione della veridicità della firma ‘, tuttavia non aggiunge nulla rispetto a quanto esaustivamente affermato dalla Corte territoriale in proposito;
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AVV_NOTAIO al riguardo, può richiamarsi il consolidato indirizzo espresso da questa Corte secondo cui ‘E’, infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Cass. civ., sez. VI – 2, 08/03/2019, n. 6759);
pertanto, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza spiegato sinteticamente, ma efficacemente, le ragioni per le quali ha ritenuto le doglianze dell’ allora appellante, odierno ricorrente, non fondate;
all’inammssibilità dei motivi consegue l’ inammissibilità del ricorso;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della