Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33605 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4807/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 1115/2022 depositata il 26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza n. 73/2022 del Tribunale di Brescia che ne ha dichiarato il fallimento.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandolo a due motivi.
Con atto del 28.4.2024 è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso.
Con atto dell’11.6.2024 la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha formulato richiesta di decisione della causa.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 15 L.F. in ragione della non ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza nel procedimento prefallimentare. In particolare, la ricorrente censura che la Corte d’Appello non ha considerato che nella relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario non viene dato atto alcuno del tentativo effettuato né delle eventuali ricerche in loco.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 L.F.
Espone la ricorrente che il giudice d’appello non ha considerato la sua complessiva situazione patrimoniale-finanziaria e, in particolare, che era inattiva da oltre tre anni e che si trovava in stato di liquidazione.
Con proposta di definizione anticipata del 28.4.2024 è stata rilevata l’improcedibilità del ricorso sulla base delle seguenti osservazioni:
‘Il ricorso risulta improcedibile.
Il ricorrente si limita a premettere che la sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 l.fall., pubblicata il 26/9/2022, sarebbe ‘non notificata’. Il ricorso è datato 9 gennaio 2023, e le notifiche risultano effettuate il
16/02/2023 al controricorrente, e il 21/02/2023 al Fallimento rimasto intimato.
Va allora fatta applicazione dell’orientamento di questa Corte per cui ‘Il ricorrente per cassazione contro la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento è tenuto a produrre, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione od alla equipollente comunicazione integrale, ovvero ad allegare la mancata esecuzione di tali adempimenti, salvo che il ricorso sia notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata od altresì che la copia notificata o comunicata della sentenza medesima sia comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, alla quale non spetta attivarsi per supplire all’inosservanza della parte al precetto posto dalla citata norma’ (Cass. 24023/2023, in fattispecie del tutto analoga; v. Cass. 14839/2020, 22324/2020, 33798/2022; cfr. Cass. Sez. U, 10648/2017).
Invero, il combinato disposto dei commi 12, 13 e 14 dell’art. 18 l.fall. disegna un congegno processuale fisiologico in cui la sentenza della corte d’appello va immancabilmente ‘notificata a cura della cancelleria’ e il termine per proporre ricorso per cassazione -ridotto a 30 giorni per ragioni pubblicistiche di celerità -decorre da quella notificazione (art. 18, co. 14, l.fall.), mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (espressamente richiamato solo nel co. 4, ai fini del reclamo) può trovare applicazione nell’ipotesi in cui, in ragione di un eventuale sviluppo patologico della procedura, si sia verificata l’inosservanza, da parte della cancelleria, del dovere di effettuare quella notificazione.
Al riguardo si ricorda che, ai fini del decorso del termine in questione, è irrilevante stabilire se quella effettuata dalla cancelleria sia propriamente una notificazione o una comunicazione, trattandosi di distinzione che non rileva più nell’attuale contesto normativo, in cui, proprio per le esigenze di
celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione viene assicurata dalla trasmissione del testo integrale, anche a mezzo EMAIL, a cura della cancelleria, imposta dall’art. 45 disp. att. c.p.c., dopo la sua modifica ad opera dell’art. 16, co. 6, d.l. 179/12, conv. con mod. dalla l. 221/12 (v., da ultimo, Cass. 35090/2023, 13845/2023, 31457/2022).
Né rileva il nuovo testo dell’art. 133, co. 2, c.p.c., (come novellato dal d.l. 90/14, conv. con mod. dalla l. 114/14) -secondo cui la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. -poiché tale norma riguarda soltanto le notificazioni effettuate su impulso di parte, mentre non incide sulle norme processuali, di carattere derogatorio e speciale, che impongono la notificazione alla cancelleria, tra le quali si colloca appunto l’art. 18 l. fall. (Cass. 10525/2016, 23575/2017, 26872/2018, 27685/2018, 23443/2019, 31593/2022, 6278/2022, 3725/2023, 7535/2023).
Di qui la necessità che il ricorrente per cassazione ex art. 18, co. 14, l.fall. produca, ai sensi dell’art. 369, co. 2, n. 2) c.p.c., la copia notificata/comunicata della sentenza resa sul reclamo, o in alternativa alleghi che la cancelleria non vi ha provveduto, poiché il mero silenzio al riguardo -cui è equiparabile l’anodina dichiarazione che la sentenza non è stata notificata, s’intende, dalla controparte non vale a superare la naturale presunzione che l’ufficio abbia (prima o poi) osservato le prescrizioni di legge.
Nel caso in esame, in mancanza sia della produzione di copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla relata di notificazione (o alla equipollente comunicazione integrale), sia dell’allegazione che la cancelleria della corte d’appello non abbia adempiuto al relativo obbligo di legge, ed in assenza altresì di elementi emergenti dalle difese e allegazioni della parte costituita, resta preclusa la verifica officiosa della tempestività
del ricorso, la cui tardività, proprio per le ragioni esposte, appare anzi del tutto verosimile.
E’ appena il caso di aggiungere che, in ogni caso, i motivi di ricorso (‘violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 l.f. ovvero nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -violazione dell’art. 116 c.p.c.’; ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l.f.’) costituiscono la riproposizione dei motivi di reclamo rigettati dalla corte d’appello, con motivazione congrua e condivisibile, e risultano affetti dai plurimi profili di inammissibilità e manifesta infondatezza puntualmente segnalati dal creditore odierno controricorrente, il quale, di conseguenza, invoca espressamente la condanna del liquidatore della società ricorrente alle spese dei giudizi, ai sensi degli artt. 94 e 96 c.p.c..’.
Questo Collegio non può che confermare e far proprie le articolate e persuasive argomentazioni e le conclusioni della proposta di definizione anticipata.
Il ricorso è quindi improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
condanna la ricorrente ex art. 96 co.3 e 4 cod. proc. al pagamento di € 10.000,00 a favore della controricorrente nonché di € 2.500,00 a favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12.11.2025
Il Presidente NOME COGNOME