Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7671 Anno 2019
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Civile Sent. Sez. 2 Num. 7671 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2019
SENTENZA
sul ricorso 11415-2015 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2324/2014 del Tribunale di Tivoli depositata il 6 novembre 2014; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 2 ottobre 2018 dal Consigliere relatore Dott.ssa NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per GLYPH l’improcedibilità del ricorso; udito l’Avv.to NOME COGNOME per parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME con ricorso depositato dinanzi al Giudice di pace di Castelnuovo di Porto il 1° ottobre 2012, impugnava il verbale d contravvenzione elevato nei suo confronti il 10 luglio 2012 e notificat 6 agosto 2012.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’Ufficio territor Governo, il giudice adito, con sentenza n. 995/2012, depositata il 3 maggio 2013, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite. In virtù di rituale impugnazione interposta dal COGNOME, il Tribuna Tivoli, nella contumacia dell’appellato, all’udienza del 6 novembre 2014 con sentenza n. 2324/2014, che si assume notificata il 7 novembre 2014, previo mutamento del rito in quello del lavoro, ex art. 6 D.Igs. 150 del 2011, dichiarava inammissibile l’appello per essere stat proposto tardivamente con citazione notificata e depositata i cancelleria in data 5 dicembre 2013, ormai scaduto il termine lungo d sei mesi e quarantasei giorni per impugnare, pubblicata la sentenza in data 20 marzo 2013, attraverso la lettura ai sensi dell’art. 429 c.p. dispositivo con contestuale motivazione.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Tivoli ha proposto ricors per cassazione sulla base di un unico motivo NOME COGNOME
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Il ricorso – previa relazione stilata dal nominato consigliere delegat stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta sez
civile – 2. All’esito dell’adunanza camerale fissata al 19.05.2017, ordinanza interlocutoria n. 27699 del 2017 depositata il 21.11.2017, procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione per mancanza dell’evidenza decisoria, previa acquisizione del fascicolo di ufficio, ivi compreso quello del giudizio svoltosi dinan Giudice di pace per valutare la tempestività dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e la fa applicazione dell’art. 327 c.p.c. per avere il giudice del gravame n tenuto conto che il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza ovvero dal deposito della stessa in cancelleria, adempimento nella specie avvenuto il 30 maggio 2013, con la conseguenza che l’appellante poteva proporre il gravame sino all’il gennaio 2014, provvedendovi invece il 5 dicembre 2013, dunque ampiamente nei termini.
In via pregiudiziale va evidenziato come l’Ufficio di Procu generale abbia eccepito l’improcedibilità del ricorso.
Tale eccezione è fondata nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la presente impugnazione è stata avanzata avverso una sentenza pronunciata il 6 novembre 2014 che – si legge nell’intestazione dell’atto – sarebbe stata notificata al ricorrente in 7 novembre 2014. Di tale circostanza, tuttavia, lo stesso ricorrente no ha fornito prova, né alcun riscontro di ciò si rinviene nel fasci d’ufficio.
Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 c.p dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di c primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funziona al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esig pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispet vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio
diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazi della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddett termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notifica limitandosi a produrre una copia autentica della stessa senza la relata notificazione, il GLYPH er GLYPH dev’essere GLYPH GLYPHcassazione GLYPH ichiarato ricorso GLYPH p d improcedibile, restando possibile evitare tale declaratoria solta attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c., applicabi estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art 369 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 16 aprile 2009 n. 9005). A mente, poi, di u successivo arresto dello stesso Supremo Collegio, in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzion della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ri contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia deposita unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima r comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla part controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione de fascicolo di ufficio (Cass. Sez. Un. 2 maggio 2017 n. 10648).
Ipotesi, queste ultime, che – come sopra richiamato – non trovano applicazione nel caso di specie (il ricorrente – si ribadisce – ha dichi che la sentenza del Tribunale di Tivoli è stata notificata in da novembre 2014; tuttavia, ha prodotto unicamente copia conforme della predetta sentenza, senza che dalla stessa risulti la relazione notificazione ovvero l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di spedi dell’atto); né GLYPH GLYPH ementiGLYPHdalla tali el GLYPH GLYPHGLYPH si ricavano GLYPH ione produz dell’Amministrazione – pur non avendone alcun obbligo – che è rimasta intimata.
Né soccorre parte ricorrente il principio (di cui Cass. 17066 del 201 Cass. n. 1295 del 2018), che esenta dalle formalità di deposito dell copia notificata nel solo caso di intervallo tra pubblicazione d sentenza e notifica del ricorso inferiore al termine breve, visto che intervallo è, nella specie, maggiore (a fronte della notifica
sentenza in data 7 novembre 2014, il ricorso è stato avviato per l notifica solo in data 5 maggio 2015).
Si deve pertanto concludere per l’improcedibilità del ricorso.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese da parte dell’Amministrazione rimasta intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge d stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del te unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenz dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la s impugnazione.
P.Q. M .
La Corte, dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall’a 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tito contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2018.
IUDIZIARIO CCOGNOME iello ILFUNZI Dott.
Il Consigliere estensore
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