Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27324 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20607/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 287/2023 depositata il 19/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/4/2023 la Corte d’Appello di Perugia, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 25857 del 2020, in accoglimento del gravame interposto dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME e in parziale riforma della pronunzia Trib. Perugia n. 559/2015, ha dichiarato l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto a rogito AVV_NOTAIO del 26/6/2002 di vendita dell’immobile sito in Comune di Bettona, INDIRIZZO da parte del signor NOME COGNOME in favore della società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE la suindicata pronunzia della corte di merito l’ RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resistono con controricorso la COGNOME e il NOME COGNOME.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
E’ stata formulata p.d.a., in opposizione della quale la ricorrente ha chiesto la decisione giudiziale del ricorso.
All’esito della discussione in camera di consiglio , visti gli artt. 276, ult. co., c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il Presidente ha nominato estensore se stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia <>, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che il giudice di rinvio abbia omesso <> relativo alla deposizione del <>.
Si duole dell’erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie, e in particolare della deposizione del teste COGNOME.
Il motivo e inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito posti a base delle mosse censure (es., l’atto di citazione, l’atto di appello, gli <>, la <>, la <<scrittura denomina 'contratto di finanziamento'; le <> regolanti l'<>, la <>, il <>, la <>), limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d’ interesse in questa sederiprodurli nel ricorso né puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 18/4/2016, n. 7701).
A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ), sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni come nel caso apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. già Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Va sotto altro profilo posto in rilievo come l’odierna ricorrente inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022,
n. 7523; Cass., 1/7/2021, n. 18695; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).
Orbene, anche l’accertamento sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria ex art. 2901 c.c. è un accertamento rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, e quanto al
25/9/2023, n. 27266; Cass., 19/7/2021, n. 20553; Cass., 5/8/2021, n. 22366 ).
Né può sottacersi che le mosse doglianze in ordine alla sostanzialmente lamentata erronea interpretazione e valutazione dei plurimi negozi evocati nel ricorso non risultano dall’odierno ricorrente nemmeno dedotte e argomentate censurando la violazione dei canoni legali d’interpretazione ex art. 1362 ss., in contrasto con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale l’ interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ( v. già Cass., 27/1/2006, n. 1754 ).
Ancora, che al di là della formale intestazione dei motivi il ricorrente in sostanza richiede a questa Corte un ‘ inammissibile
rivalutazione degli emergenze processuali ( e in particolare probatorie ) del giudizio di merito in termini diversi da quella operata nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti – dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità.
Deve infine ribadirsi che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso ove come nella specie non risulti illustrata la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (v. Cass. 6/11/2023, n. 30810; Cass., 17/6/2019, n. 16214; Cass. 25/6/2021, n. 18285 ).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore , seguono la soccombenza.
Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
Il Presidente