Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1572 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1572 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2026
n. 177/2025 R.G.
C.C. 20 gennaio 2026
ORDINANZA
Oggetto: contratto di prestazione d’opera intellettuale sul ricorso iscritto al n. 177/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dell ‘ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo ;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 810/2024, pubblicata il 14 maggio 2024;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026, dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie illustrative depositata nell ‘ interesse delle parti, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. c.p.c.;
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2013, NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso, con clausola di provvisoria esecuzione, dal Giudice di Pace di Bella (PZ), il 20 maggio 2013, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € . 2.300,00 (euro duemilatrecento/00), oltre
interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per prestazioni odontoiatriche, come da assegni del 1° luglio 2006 e del 1° ottobre 2006 prodotti in fase monitoria.
In particolare, l ‘ opponente, oltre a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, propose domanda riconvenzionale di condanna del convenutoopposto al risarcimento del danno subito a causa della prestazione, che affermò non essere stata eseguita a regola d ‘ arte dal professionista.
A fondamento di quanto richiesto, l ‘ opponente eccepì la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c., giacché ella aveva fruito di prestazioni odontoiatriche e, dal 2006 al 2013, non aveva ricevuto alcuna intimazione di pagamento, con conseguente decorso del termine triennale.
Sostenne, inoltre e in punto di fatto, che: – il professionista non aveva incassato gli assegni a suo tempo consegnati in quanto la sua prestazione non era stata eseguita a regola d ‘ arte; – le prestazioni del AVV_NOTAIO NOME erano iniziate nell ‘ anno 2006 ed erano stati eseguiti lavori, che descriveva, per un importo complessivo di € . 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00); – a fronte di tali lavori, eseguiti nel 2006, il professionista aveva ricevuto un acconto di € . 1.000,00 (euro mille/00) e tre assegni con scadenza, rispettivamente dicembre 2005, febbraio 2006 e maggio 2006; -nondimeno, a causa dei vizi dell ‘ opera, l ‘ opponente, unitamente al figlio, si era rivolta al professionista domandando il rifacimento dei lavori e aveva pattuito la restituzione dei precedenti assegni, che però non erano mai stati concretamente restituiti; inoltre, il professionista aveva preteso la consegna di tre nuovi assegni, con scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2006, al 1° luglio 2006 e al 1° ottobre 2006, il primo dei quali, recante importo di € . 1.000,00 (euro mille/00), era stato subito incassato; – il AVV_NOTAIO NOME, tuttavia, non aveva mai completato i lavori di rifacimento resisi necessari, rimanendo inadempiente, cosicché l ‘ opponente sollevò eccezione ex art. 1460 c.c. e dedusse che l ‘ opposto era tenuto a risarcire il danno, biologico e morale, derivato dall ‘ errata esecuzione della prestazione.
L ‘ opposto, nel costituirsi in giudizio, eccepì la decadenza dalla garanzia per i vizi dell ‘ opera, mai denunciati fino alla notificazione del decreto
ingiuntivo opposto, e la prescrizione del credito. Inoltre, sostenne che l ‘ eccezione di prescrizione presuntiva era incompatibile con le allegazioni contenute nell ‘ atto introduttivo, giacché l ‘ opponente aveva ammesso di non avere estinto il debito.
La causa fu istruita mediante produzioni documentali, interrogatori formali e prova testimoniale.
Con la sentenza di primo grado, il giudice di pace, rigettate le eccezioni preliminari dell ‘ opponente e accolta l ‘ eccezione di decadenza dell ‘ opposto, quanto ai vizi dell ‘ opera, rigettò l ‘ opposizione e la domanda riconvenzionale di NOME COGNOME, condannandola al pagamento delle spese di lite.
2.- Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto appello.
Il Tribunale di Potenza, con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell ‘ appello, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e ha rideterminato il credito di NOME COGNOME, nell ‘importo di €. 784,00 (euro settecentottantaquattro/00).
In particolare, a sostegno dell ‘ adottata pronuncia, il giudice di merito ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede: a ) che l ‘ eccezione di inadempimento è logicamente incompatibile con l ‘ assunto proprio della prescrizione presuntiva, ovvero l ‘ avvenuto ed integrale pagamento; b) che, dalla deposizione del testimone NOME COGNOME, odontotecnico, attendibile in quanto perfettamente coerente con le date dei pagamenti e con la documentazione medica prodotta in giudizio, era emersa la sussistenza, tra le parti, di un rapporto contrattuale di durata significativa nel tempo, lungo tutto l ‘ arco temporale 2001 – 2008; c) che l ‘ ammontare complessivo del corrispettivo pattuito, pari ad € . 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00), non aveva formato oggetto di contestazioni; d) che era altrettanto incontestato – e provato – che il professionista avesse ricevuto le somme di € . 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in una prima occasione, di € . 1.000,00 (euro mille/00), come da fattura del 2008 (priva di imputazione) e avesse anche incassato il primo dei tre assegni, con scadenza al 28 febbraio 2006; e) che il AVV_NOTAIO aveva riconosciuto il prospetto prodotto in giudizio, nella parte in cui riportava il corrispettivo
pattuito e l ‘acconto di € . 1.000,00 (euro mille/00) e aveva dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di avere ricevuto nell ‘ anno 2001 la somma di un milione di lire; f) che la circostanza della riscossione del primo assegno della seconda serie, quello di €. 1.000,00 (euro mille/00), avente scadenza al 28 febbraio 2006, era stata anche riportata nel verbale dell ‘ udienza del 20 gennaio 2014 da parte del difensore dell ‘ opposto; g) che, pertanto, a fronte di un corrispettivo complessivamente pattuito in € . 4.300,00 (euro quattromilatrecento/00), il AVV_NOTAIO NOME aveva ricevuto l ‘importo di €. 3.516,00 (euro tremilacinquecentosedici/00), cosicché il suo credito residuo ammontava ad €. 784,00 (euro settecentottantaquattro /00); h) che era infondato il motivo di appello concernente i vizi dei lavori protesici eseguiti dall ‘ odontoiatra.
3.- Avverso la menzionata sentenza d ‘ appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e all’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c., comma I°, n. 3, errore di giudizio relativo all ‘ interpretazione dei fatti oggetto del giudizio di primo grado » (cfr., all ‘ uopo, la pag. 2 e la pag. 7 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità). Evidenzia che il Tribunale di Potenza avrebbe operato un ‘ interpretazione delle prove offerte nel giudizio di primo grado in modo distorto tale da generare un evidente errore di giudizio, nel quale non sarebbe invece incorso il giudice di primo grado.
In particolare, il ricorrente deduce che NOME COGNOME, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva ammesso di aver corrisposto unicamente la somma di €. 1.000,00 (euro mille/00), a titolo di acconto per la prestazione oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, e che il Giudice di Pace avrebbe operato una corretta interpretazione delle risultanze probatorie, precisando che tale somma, riferita alla fattura dell ‘ anno 2008,
era da imputare alla richiesta di riparazione della protesi fornita negli anni addietro. Il Tribunale, invece, avrebbe « ritenuto di scomputare dall ‘ importo reclamato dal Dr. COGNOME la somma di Lire 1.000,00 (Euro 516,00) percepito nell ‘ anno 2001, afferente ad altri interventi, diversi da quelli oggetto di pattuizione nell ‘ anno 2006, scomputato la somma corrisposta nell ‘ anno 2008, in un periodo temporale diverso e come ammesso dalla stessa COGNOME e dal figlio, corrisposta per la riparazione della protesi, ed ha computato due volte l ‘ acconto di Euro 1.000,00 che si riferisce unicamente all ‘ assegno incassato nel mese di febbraio 2006 come dallo stesso COGNOME dichiarato a verbale all ‘ udienza del 20.01.2014 e scomputato nel prospetto riconosciuto. ».
2.- La censura è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, secondo quanto già enunciato dalla Corte regolatrice, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev ‘ essere dedotto, a pena d ‘ inammissibilità, non solo con l ‘ indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l ‘ interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr., Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 20870 del 26 luglio 2024).
Nella fattispecie, non è chi non veda come alcuno di tali elementi (a partire dalle norme che si assumono violate) risulti specificamente indicato né nella rubrica né nell ‘ ambito dello sviluppo argomentativo della censura.
In secondo luogo, tale censura si prefigge, per espressa ammissione del ricorrente, di sindacare l ‘ interpretazione dei fatti di causa operata dal giudice di merito con la sentenza impugnata.
Ne deriva, pertanto, l ‘ inammissibilità della censura, poiché attinge la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove condotta dal giudice di merito.
Quest ‘ ultimo, infatti, ha ritenuto, all ‘ esito della valutazione del fatto e delle prove, che il professionista odierno ricorrente, oltre ad aver ricevuto le somme di €. 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in una prima occasione e di €. 1.000,00 (euro mille/00) come da fattura del 2008 (priva di imputazione), aveva anche incassato il primo dei tre assegni, con scadenza al 28 febbraio 2006. In particolare, tale ricostruzione è stata operata dal Tribunale di Potenza, in base alle risultanze dell ‘ interrogatorio formale, in cui il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO aveva riconosciuto il prospetto prodotto in giudizio, nella parte in cui riportava il corrispettivo pattuito e l ‘ acconto di €. 1.000,00 (euro mille/00) e aveva poi dichiarato di avere ricevuto nell ‘ anno 2001 la somma di un milione di lire; inoltre, in base all ‘ ammissione contenuta nel verbale di udienza del 20 gennaio 2014, in cui il difensore del predetto odontoiatra aveva ammesso l ‘ avvenuta riscossione del primo assegno della seconda serie e, cioè, quello di €. 1.000,00 (euro mille/00), avente scadenza al 28 febbraio 2006. Alla stregua di tali elementi, il Tribunale ha quindi ritenuto integrata la prova del fatto che il AVV_NOTAIO NOME aveva ricevuto l ‘ importo complessivo di €. 3.516,00 (euro tremilacinquecentosedici/00), cosicché il suo credito residuo ammontava a soli €. 784,00 (euro settecentottantaquattro/00) .
Orbene, a tale ricostruzione il ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un ‘ istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all ‘ ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un ‘ alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa
interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme).
Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l ‘ esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull ‘ attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito; il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, per tutte).
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che l ‘ espressione ‘ violazione o falsa applicazione di legge ‘ , di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrive i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l ‘ interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l ‘ applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata e interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell ‘ attribuzione a essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell ‘ assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e
interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell ‘ ambito applicativo dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. l ‘ allegazione di un ‘ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all ‘ esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022).
Il motivo in esame, in quanto si concentra sull ‘ accertamento delle circostanze di fatto concernenti gli acconti ricevuti dal professionista ricorrente, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, preclusa in sede di giudizio di legittimità.
3.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia « Violazione e falsa applicazione ai sensi dell ‘ art. 360 c.p.c., comma I°, n. 5, vizio di motivazione in relazione all ‘ itero logico compiuto dal giudice d ‘ appello. ». Sostiene, al riguardo, che l ‘ iter logico seguito dal giudice d ‘ appello sarebbe errato, in quanto confliggente con le stesse difese dell ‘ opponente che, nel giudizio di primo grado, aveva confermato di aver corrisposto unicamente la somma di €. 1.000,00 (euro mille/00) e aveva poi fatto riferimento a pagamenti relativi a prestazioni diverse.
In particolare, il giudice di appello, affermando che la somma corrisposta ammontava ad €. 3.516,00 (euro tremilacinquecentosedici/ 00), avrebbe contraddetto le stesse difese della COGNOME che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva specificato che l ‘ unico pagamento era rappresentato dalla somma di €. 1.000,00 (euro mille/00) e che, successivamente, per provare di avere denunciato il vizio della protesi, aveva dichiarato che, nell ‘ anno 2008, si era recata presso il AVV_NOTAIO, accompagnata dal figlio, per far riparare la protesi e che, nell ‘ occasione, aveva corrisposto €. 1.000,00 (euro mille/00) per la
richiesta riparazione, come confermato dalla fattura emessa in data 3 dicembre 2008.
4.- Il motivo è, per alcuni profili, inammissibile e, per il resto, infondato.
Anzitutto, quanto al profilo attinente all ‘ iter logico seguito dal giudice d ‘ appello, con esso il ricorrente si duole – in sostanza – della motivazione della sentenza impugnata, lamentandone l ‘ illogicità e l ‘ insufficienza.
Nondimeno, come chiarito dalla Corte regolatrice, in seguito alla riformulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall ‘ art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ., Sez. 63, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018).
In particolare, giova rammentare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della Cassazione è consentito solo quando l ‘ anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva, detta anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa e obiettivamente
incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).
Nel caso di specie, non esiste alcuna grave anomalia motivazionale, perché il Tribunale di Potenza ha senz ‘ altro motivato, in maniera del tutto logica e coerente, in relazione alle ragioni che lo hanno condotto a reputare integrata la prova sia degli acconti ricevuti dal professionista odierno ricorrente, che del loro ammontare complessivo.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dare atto dell ‘ iter logicoargomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014).
Peraltro, come pure chiarito dalla Suprema Corte, giusta la nuova formulazione dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., è oggi consentito denunciare in Cassazione, oltre all ‘ anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l ‘ omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l ‘ esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il ‘come’ ed il ‘quando’ tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (cfr., all ‘ uopo, Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 7472 del 23 marzo 2017).
Nella specie, il ricorrente, oltre a non aver assolto all’onere di indicazione specifica dei fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso a opera del giudice del merito, tenta, ancora una volta (e come può agevolmente desumersi dallo sviluppo logico-argomentativo della censura : cfr., all’uopo, la pag. 8 del ricorso ), di rimettere in discussione la ricostruzione della vicenda fattuale realizzata dal giudice territoriale, al fine di sostenerne una differente e a sé maggiormente favorevole, così
finendo per sollecitare un vaglio valevole a condurre a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, precluso in sede di legittimità.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali; le spese sono liquidate in dispositivo, individuando il valore della causa sulla base dell’importo del credito riconosciuto dal giudice d’appello .
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 700,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME