Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30824 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25371/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, DI GIUGNO CALOGERA, ZANGARA ROSALIA;
– intimate – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA n. 439/2020, depositata il 27/07/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto preliminare del dicembre 1978 i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME promisero in vendita un appezzamento di terreno sito in Enna, con annessa quota di fabbricati rurali, a NOME COGNOME.
Il prezzo convenuto (complessivi 90 milioni di vecchie lire) venne in parte versato alla stipula del preliminare a titolo di caparra (Lire 60.000.000), in parte versato con due acconti (Lire 1.000.000 nel 1980; Lire 10.000.000 nel 1982). La stipula del contratto definitivo venne rinviata al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione del vincolo gravante sul predetto fondo, ancorato al patto di riservato dominio in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ente dal quale i coniugi COGNOMECOGNOME avevano acquistato il fondo nel 1967. Cessato detto vincolo con dichiarazione notarile del 22.02.1994, dopo diversi solleciti, con raccomandata inviata il 10.06.1995 ai promittenti venditori il promissario acquirente COGNOME invitava i coniugi COGNOME a presentarsi innanzi al notaio il 22.06.1995.
Con rogito del 21.06.1995 lo stesso fondo promesso in vendita a NOME COGNOME venne venduto dai coniugi COGNOMECOGNOME a NOME COGNOME.
1.1. Con atto di citazione del 02.08.1995 NOME COGNOME proponeva, contro i promittenti venditori, domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932 cod. civ.
Costituitisi, i coniugi COGNOME proponevano domanda riconvenzionale per accertare e dichiarare la nullità del preliminare stipulato con NOME perché concluso in stato di necessità e, in subordine, per chiederne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
1.2. Con ricorso del 07.11.1995 NOME COGNOME proponeva istanza di usucapione speciale ex art. 1159bis cod. civ. del fondo oggetto del preliminare, alla quale si opposero sia NOME COGNOME sia i coniugi COGNOME.
1.3. Con atto di citazione notificato il 28.02.1996 NOME conveniva in rivendica COGNOME COGNOME, nonché i coniugi COGNOME, al fine di ottenere la consegna del fondo.
Costituitosi, NOME chiedeva in via riconvenzionale la pronuncia di simulazione assoluta e, in subordine, la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di vendita intervenuto tra i coniugi COGNOME e la COGNOME.
1.4. Con ulteriore citazione del 17.09.1999 notificata ai coniugi COGNOME, e successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME, NOME avanzava apposita domanda risarcitoria per l’ipotesi che le sue domande principali non avessero trovato accoglimento con pronuncia di revocatoria nei propri confronti dell’atto di compravendita tra i coniugi COGNOME e la NOME.
1.5. Riunite le cause, il Tribunale di Enna definiva il giudizio con sentenza n. 346/2013; condannava NOME COGNOME a rilasciare a NOME l’immobile di cui è causa; condannava gli eredi di NOME COGNOME pro quota ereditaria, nonché NOME COGNOME, anche in proprio, al pagamento in favore di COGNOME RAGIONE_SOCIALE somma di €. 36.668,44, oltre interessi legali alla domanda del 17.09.1999.
Avverso la suddetta sentenza proponevano appelli separati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’Appello di Caltanissetta rigettava gli appelli e confermava in ogni sua statuizione la pronuncia di prime cure.
2.1. A sostegno RAGIONE_SOCIALE sua decisione, così argomentava il giudice di seconde cure, per quanto ancora di interesse, rispetto al l’ appello principale:
trova conferma la decisione del primo giudice a sostegno del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di usucapione speciale proposta dall’appellante NOME COGNOME non avendo questi provato il possesso idoneo a determinarne l’acquisto, né offerto in questo grado alcun elemento per ritenersi il contrario. Inconferente, a tal proposito, deve ritenersi la scrittura privata prodotta dall’appellante intercorsa tra i coniugi COGNOMECOGNOME e il coniuge RAGIONE_SOCIALE seconda acquirente, sia perché nessuna valenza confessoria può essere riconosciuta alla dichiarazione contenuta in quella scrittura dall’AVV_NOTAIO. COGNOME, soggetto estraneo al rapporto processuale per cui è causa, sia perché nella sua formulazione si riconosce la semplice detenzione del fondo, non il possesso;
non può trovare accoglimento la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. contro l’atto di compravendita con il quale i coniugi COGNOME trasferirono il 21.06.1995 alla seconda acquirente l’immobile già promesso in vendita nel 1978 ad esso appellante, non essendo stati offerti elementi per discostarsi dalla pronuncia del Tribunale, che ha rilevato la sostanziale sua inutilità concreta e, quindi, la mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., quale azione strumentale all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da COGNOME COGNOME di esecuzione in forma specifica del preliminare del 1978;
quanto al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta ex art. 2932 cod. civ.: la norma di cui all’art. 2932 cod. civ. sottopone la domanda alla possibilità di emissione di una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso; tale possibilità, tuttavia, non sussiste se l’oggetto del preliminare e la compravendita di un bene non sia più in
proprietà del promittente alienante, così come accaduto nel caso che ci occupa per averlo i promittenti venditori medio tempore alienato a terzi con atto opponibile al promissario acquirente, non avendo l’appellante né dedotto né provato che il preliminare di compravendita fosse stato trascritto ex art. 2645bis cod. civ.;
non merita accoglimento la censura nei confronti RAGIONE_SOCIALE statuizione del Tribunale di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria da lucro cessante. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, il lucro cessante derivante in via diretta e immediata dall’inadempimento del preliminare di compravendita di un immobile consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento RAGIONE_SOCIALE stipula del preliminare e il maggior valore del medesimo bene al momento dell’inadempimento. A nulla, invece, rileva la svalutazione del complesso aziendale da lui realizzato su un terreno adiacente a quello oggetto del preliminare, per effetto del ridimensionamento del fattore terra: il minor rendimento di un’attività economica che il promissario acquirente si riprometteva di svolgervi, come anche l’apporto incrementativo che il settore immobiliare avrebbe avuto in relazione ad un complesso aziendale cui sarebbe stato aggregato, rappresentano lo scopo economico personale dell’acquisto, che non fa parte – ove non espressamente dedotto nel contratto – degli elementi costitutivi del negozio preliminare.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Restano intimate NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1,
nn. 3) e 5) cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui rigetta l’istanza di usucapione breve, sull’erronea considerazione che il rapporto che legava il COGNOME COGNOME al fondo fosse di mera detenzione e non di possesso, e nella parte in cui rileva la mancata valenza confessoria RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME contenuta nella scrittura privata sottoscritta tra le parti del giudizio in data 10.06.1995, in ordine al fatto che il sig. NOME COGNOME fosse possessore, non mero detentore, del fondo.
2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115 cod. proc. civ., 2697-2901 cod. civ. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato la mancanza di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. Si sostiene che la rilevata carenza di interesse si concentra solo ed esclusivamente rispetto alla qualità di promissario acquirente del COGNOME COGNOME ma non coglie, come avrebbe dovuto, il fatto che oggetto dei giudizi riuniti erano anche le domande risarcitorie e restitutorie di ingenti importi svolte dall’odierno ricorrente, persino in via gradata alla domanda revocatoria. Dette domande restituiscono al COGNOME una posizione soggettiva di creditore, rispetto alla quale, inoltre, sussistono i presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ. ( eventus damni , scientia fraudis , anteriorità del credito).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115 cod. proc. civ., 1223 cod. civ. , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il minor rendimento di un’attività economica che il promissario acquirente si riprometteva
di svolgere sul terreno promesso in vendita. Esso doveva essere qualificato come una prospettazione specifica del danno subìto, da ricondurre all’unica e inscindibile voce di danno che è, appunto, il lucro cessante, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione; del resto, il COGNOME COGNOME aveva dedotto in atti un generico danno da lucro cessante per mancato godimento dell’utilità del bene.
Il Collegio rileva la totale assenza di esposizione dei fatti nel ricorso: il ricorrente si limita a riportare il dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
E’ principio consolidato di questa Corte quello per qui nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, n. 3) cod. proc. civ., dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALE vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte ( ex multis : Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7025 del 12/03/2020, Rv. 657279 -01; Sez. 2, Sentenza n. 10072 del 24/04/2018, Rv. 648165 -01).
4.1. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo controparte svolto attività difensiva.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, il 1° ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME