Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7344 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7344 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto ai nn. 8120 e 8158/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE e, per essa, RAGIONE_SOCIALE nella persona del rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di BARI n. 157/2023 depositata il 06/02/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 22.07.2009 la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. notificò alla società RAGIONE_SOCIALE atto di pignoramento immobiliare (conseguente alla preliminare notifica dell’atto di precetto per l’importo di €. 660.000,00), rinveniente dal mutuo ipotecario fondiario rogato in data 07.06.2000, intercorso tra le parti.
2. Con atto di citazione notificato in data 10.09.2010 la RAGIONE_SOCIALE proponeva dinanzi al Tribunale di Bari opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., chiedendo: a) dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia dell’atto di pignoramento immobiliare ad esso notificato e per l’effetto dichiarare che essa società non doveva nulla all’Istituto di credito in forza dell’atto di precetto azionato; b) ordinare la cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento immobiliare sugli immobili di sua proprietà; c) condannare la Banca al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza del pignoramento immobiliare, nella misura che sarà quantificata in corso di causa ovvero in quella che sarà ritenuta di giustizia.
A sostegno delle domande la società opponente allegava: a) l’illegittimità del titolo esecutivo azionato, e segnatamente a causa della carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ex art. 447 c.p.c. del mutuo azionato, in quanto non corredato da pedissequo piano di ammortamento con relativo dettaglio delle somme chieste in restituzione, nonché in quanto condizionato, di natura fondiaria e carente delle quietanze comprovanti l’erogazione delle somme mutuate; b) l’inammissibilità e infondatezza dell’azione esecutiva intrapresa per violazione, da parte del creditore procedente, dell’obbligo di preventiva escussione della garanzia fornita dalla Unicredito, in forza di apposita convenzione stipulata il 03.12.1996, con conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Si costituiva in giudizio la Banca Popolare di Bari s.c.p.a., resistendo alla opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze processuali.
Con atto del 12.12.2016 interveniva nel giudizio, in qualità di cessionaria della Banca Popolare di Bari s.c.p.a, la Popolare Bari RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE, facendo proprie le precedenti difese della cedente.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 898 del 27.2.2018, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello la RAGIONE_SOCIALE
Si costituiva la Popolare RAGIONE_SOCIALE a mezzo della mandataria RAGIONE_SOCIALE chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese processuali.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 157/2023, in accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata,
accoglieva l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c., proposta dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiarava l’insussistenza del diritto dell’appellata di procedere all’intrapresa esecuzione immobiliare per carenza di un valido titolo esecutivo;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la Popolare di Bari (che, per mera svista, è stato iscritto due volte sul ruolo della Corte).
Nessuna difesa è stata svolta dalla parte intimata.
Il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Popolare di Bari articola in ricorso tre motivi.
1.1. Con il primo motivo la Banca ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale – rovesciando la sentenza di primo grado (che aveva dato atto dell’avvenuta produzione in giudizio dell’atto di erogazione e quietanza e, pertanto, aveva ritenuto sussistere un valido ed idoneo titolo esecutivo (formato per l’appunto dal contratto di mutuo e dal successivo atto di erogazione e quietanza) – ha ritenuto non essere stato notificato un valido atto esecutivo, in quanto <>.
1.2. Con il secondo motivo la Banca ricorrente denuncia: <> nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che <>. Sostiene che il contratto di mutuo rogato in data 7.6.2000, integrato dall’atto di erogazione e quietanza del 13.12.2001, soddisfa i requisiti di forma e di sostanza perché possa ritenersi sussistente nella specie un valido titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 474 c.p.c.
1.3. Con il terzo motivo la Banca ricorrente denuncia: <> nella parte in cui non ha considerato che: a) l’eccezione di omessa notifica del titolo esecutivo costituisce questione oggetto (non già di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., bensì) di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (opposizione quest’ultima mai proposta e ormai preclusa per essere ormai decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. decorrente dalla notifica del precetto, avvenuta in data 7.4.2009); b) in tema di credito fondiario, cui è equiparato il credito peschereccio, il creditore è esonerato dall’obbligo di notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41 del d. l. vo n. 385/1993 (in base al quale ‘nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l’obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo’).
Occorre preliminarmente dare atto che al presente ricorso, più risalente di numero, è riunito quello recante n. 8158/2023, trattandosi dello stesso ricorso erroneamente iscritto due volte al ruolo generale della Corte.
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
2.1. La Corte rileva in primo luogo che il ricorso non fornisce tutti gli elementi utili a ricostruire la specifica vicenda processuale.
Manca, in particolare, l’esposizione sommaria dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, sui quali il ricorso si fonda, che l’art. 366, comma 1 c.p.c. richiede «a pena di inammissibilità», rispettivamente, ai nn. 3 e 6 (in sinergia con il principio di specificità dei motivi veicolato dal n. 4) e il cui rispetto comporta che dalla sola lettura dell’atto, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, il Giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia del Giudice di merito, per poterne poi valutare la fondatezza.
Occorre ribadire che il formante normativo e giurisprudenziale (nazionale e sovranazionale) segnala che il ricorso è ‘autosufficiente’, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento ed il contratto su cui si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti ed i contratti, cui si fa riferimento nel ricorso.
In estrema sintesi, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 366 comma 1 n. 3 e n. 6 c.p.c., il ricorso è ammissibile allorquando sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Tanto non ricorre nel caso di specie.
2.2. Invero, come sopra rilevato, nella sentenza impugnata, la corte territoriale, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza del diritto dell’appellata di procedere alla intrapresa esecuzione immobiliare per carenza di valido titolo esecutivo. Ciò in quanto – si legge in motivazione (p. 6) – <>.
Orbene – a fronte della suddetta statuizione di invalidità del titolo esecutivo azionato ed a prescindere dal contenuto della sentenza di primo grado e del successivo atto di appello della società RAGIONE_SOCIALE l’odierna parte ricorrente, a sostegno della diversa tesi della validità del titolo esecutivo azionato e notificato, avrebbe dovuto precisare nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità:
che al contratto di mutuo (del 7/6/2000), notificato (in data 7.4.2009) in uno al precetto, era stato già ivi allegato l’atto di erogazione e quietanza (del 13/12/2001);
b) quando era stato prodotto nel giudizio di primo grado l’atto di erogazione e quietanza (in allegato al contratto di mutuo notificato in uno al precetto);
che detta documentazione era stata prodotta anche davanti alla corte di appello e a questa ritualmente sottoposta.
Senonché parte ricorrente allega sì al ricorso (rispettivamente sub documento 7 e sub documento 8) l’atto di precetto ed il contratto di mutuo, ma non dà le suddette necessarie informazioni non soltanto nell’esposizione sommaria dei fatti (che parte ricorrente chiama svolgimento del processo e sviluppa dalla pagina 3 alla pagina 8), ma neppure nell’illustrazione dei singoli motivi (p. 8 e ss.), dove si limita:
nell’illustrazione del primo motivo, ad affermare che (p.10) dall’atto di appello si desume che <>;
nell’illustrazione del secondo, a riportare (p. 13) il testo dell’art. 2 dell’atto di erogazione e quietanza, indicandolo come <>;
nell’illustrazione del terzo motivo, a dolersi (p. 14) che la corte territoriale non ha considerato che, in tema di credito fondiario, cui è equiparato il credito peschereccio, il creditore è esonerato dall’obbligo di notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 41 del d. l.vo n. 385/1993.
2.3. Donde la inammissibilità del ricorso per difetto della necessaria specificità; con conseguente preclusione della verifica della sussistenza dei presupposti per applicare i principi generali in tema di mutuo condizionato, pure invocati dalla ricorrente, di recente ribaditi anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 5968/2025, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese, non avendo la parte intimata svolto difese, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025, nella camera di consiglio