Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11695/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nella persona del Curatore in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliato per legge;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
nonché contro
NOME NOME RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE -intimatiavverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BRESCIA n. 3087/2022 depositata il 21/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal
Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Il Fallimento ricorrente, in sede di ricorso, così espone i fatti di causa:
<<La vicenda in esame concerne la tardività o meno circa la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 512 e 617 cpc avanzata dal concorso, per come infra illustrata, in data 13 agosto 2021 (v. infra pag. 16 e segg.), afferente ad un piano di riparto relativo a due esecuzioni immobiliari, di cui una promossa, nel contempo, avanti al Tribunale di Brescia, nei confronti di entrambe le infradette persone fisiche da ora RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria di un credito per mutuo fondiario, già erogato, in allora, da Cariplo spa, al sig. COGNOME NOMECOGNOME garantito ipotecariamente e dal mutuatario e dalla sua consorte, sig.ra COGNOME NOMECOGNOME terza datrice di ipoteca, con consentanea iscrizione su due distinti immobili finitimi, posti in Desenzano, in rispettiva proprietà individuale di ciascuno di loro, essendo i medesimi immobili pignorati sempre in consentaneità e stimati attraverso ripetute CTU in € 1.200.000,00= quello del mutuatario, lotto due, ed in € 2.200.000,00= quello della terza datrice, lotto uno.
<<Altra, previo sequestro conservativo convalidato, esecuzione, poi riunita a quella precitata, era stata, sempre avanti al ridetto Tribunale, radicata successivamente dal concorso, creditore per risarcimento del danno per oltre € 400.000,00= nei confronti del sig. COGNOME NOME per atti di malagestio dallo stesso compiuti quale amministratore unico della fallita RAGIONE_SOCIALE con pignoramento dell'immobile di proprietà del predetto, già pignorato dal creditore fondiario procedente, Castello RAGIONE_SOCIALE.
<<Venduto all'asta coattivamente in data 29 settembre 2017 il bene immobile, lotto due, pignorato all'amministratore suddetto e locata per € 5.000,00= mensili (v. doc. 38,40), in via interinale, nel corso del processo esecutivo de quo, cioè in data 3 maggio 2018, una parte del bene (quella aziendalistica) immobile pignorato (lotto uno) alla terza datrice d'ipoteca, si formavano, per l'effetto, due masse (attive) liquide: una in capo al sig. COGNOME; l'altra riferita alla sig.ra COGNOME NOME.
<<In data 23 maggio 2019 il concorso depositava dichiarazioni di credito nel processo esecutivo de quo per spese di lite liquidate dall'AGO, anche nei confronti della sig.ra COGNOME NOMECOGNOME preceduto dal deposito di atto d'intervento all'epoca, in altri processi, con sentenze passate in giudicato, nonché nei confronti del sig. COGNOME NOME per i crediti per ristoro dei danni e spese di lite già liquidate con altre e diverse sentenze passate in giudicato (v. doc. 32 e 34), crediti mai contestati.
<<Il delegato in data 25 novembre 2020 ha avanzato un primo progetto di riparto ed il GE si riservava di provvedere all'udienza del 11 dicembre 2020 (v. doc. 78,79), avendo a disposizione due distinte masse attive così composte:
la prima, MASSA A, pari ad € 245.000,00=, riveniente dalla vendita forzata del lotto due, l'immobile pignorato del sig. COGNOME
NOME quale mutuatario e dal creditore fondiario e dal concorso al sig. COGNOME NOMECOGNOME per ristoro danni;
la seconda, NOME B, riveniente dall'introito con cadenza mensile pari ad € 5.000,00= per effetto della locazione, intervenuta in corso di causa e autorizzata dal GE, di una parte del bene immobile, quella aziendalistica, già pignorato dal creditore fondiario alla sig.ra COGNOME NOME quale terza datrice di ipoteca, ed a mani del nominato custode, IVG Brescia, pari ad € 227.000,00=.
<<In data 2 dicembre 2020 era la sostituzione della persona del GE (v. doc. 80).
<<In data 4 dicembre 2020, a seguito di rinvio d'ufficio, la causa era rimessa al 23 luglio 2021, ancora d'ufficio (v. doc. 82).
<<In data 8 febbraio 2021 il GE, su istanza del concorso, ha anterogato l'udienza al 27 aprile 2021 (v. doc. 86).
<<Disegnava, perciò, il delegato un secondo progetto di riparto, depositato il 23 aprile 2021 (v. doc. 16, qui doc. 2), con osservazioni del concorso depositate in data 26 aprile 2021 (v. doc. 91; localizzazione, fase istruttoria del processo d'esecuzione agli atti esecutivi), che prevedeva un addossamento parziale e assai latamente proporzionale del credito, vantato dal creditore fondiario, con sua distribuzione su entrambe le masse.
<<All'udienza del 27 aprile 2021 (cioè, nei tre giorni successivi il deposito del secondo progetto di riparto), dopo l'interlocuzione con le parti presenti, il GE si riservava di decidere (v. doc. 3, già doc. 92, in memoria prima ex art. 183 cpc depositata in data 22 aprile 2022 nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi RG n. 331/2022), avendo il procuratore del concorso anche chiesto termine per poter determinarsi, presentando osservazioni a difesa, attesa e la minima frazione temporale intercorsa tra il deposito de quo e l'udienza e la mancata concessione del termine di cui all'art. 596 comma II cpc.
<<In data 4 maggio 2021, sciogliendo la riserva, il GE invitava il delegato a formulare altro e diverso progetto di riparto, questa volta anche su base non proporzionale, attinta in anteprima per il soddisfacimento di ogni privilegio assoluto, di ogni spesa per il processo esecutivo sostenuta dal creditore fondiario e del credito di quest'ultimo, solo la MASSA A, cioè quella rivenuta dalla vendita del bene immobile già di proprietà del mutuatario, e disponendo espressamente che, nel prosieguo, cioè, ad intervenuto deposito del nuovo progetto di riparto, alle parti e sarebbe stato concesso termine per osservazioni (v. doc. 4 già doc. 22) e fissata nuova udienza per la loro audizione.
<<In data 10 maggio 2021 era il deposito del terzo progetto di riparto (v. doc. 5 già doc. 17).
<<In data 12 maggio 2021 (comunicato il provvedimento il 13 maggio 2021) il GE assegnava sic et simpliciter alle parti il termine di quindici giorni, senza porre limitazione di sorta circa il perimetro o l'argomento delle stesse, per il deposito di osservazioni in ordine al progetto de quo (v. doc. 6) ed il concorso tempestivamente le depositava (v. doc. 7), il 28 maggio 2021.
<<In data 1° giugno 2021 il GE fissava udienza virtuale con trattazione scritta, invitando il delegato e le parti a depositare note scritte entro cinque giorni prima dell'udienza, questa indicata al 29 giugno 2021 (v. doc. 11 già doc. 97 allegato a memoria prima ex art. 183 VI^ comma cpc depositata dal concorso in data 22 aprile 2022 nel procedimento RG n. 331/2022).
<<In data 30 giugno 2021 il GE si riservava (v. doc. 8 già doc. 99, localizzazione identica al doc. 97).
<<In data 27 luglio 2021 a scioglimento della predetta riserva, il GE approvava il piano per ultimo depositato, invitando il delegato ad offrirne esecuzione (v. doc. 9 già atti 2 allegato ad atto di citazione in opposizione iscritto a ruolo in data 13 gennaio 2022 e portante RG n. 331/2022).
<<Il concorso presentava, tempestivamente, cioé in data 13 agosto 2021, opposizione a tale provvedimento ex art. 512 e 617 cpc, chiedendo, in via cautelare, la sospensione della predetta statuizione, essendo l'istanza in parola rigettata, nel merito, dal GE (v. doc. 10 già doc. 35 nella fase di opposizione agli atti esecutivi allegato ad atto di citazione del 13 gennaio 2022, RG n. 331/2022) in data 23 dicembre 2021, impersonato dalla stessa persona fisica che aveva, antecedentemente, approvato e reso esecutivo il terzo progetto di riparto (v. doc. 9 già atti 2 allegato ad atto di citazione in opposizione del 13 gennaio 2022 portante RG n. 331/2022).
<>
Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso il fallimento RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito con distinti controricorsi: a) la società RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice della società RAGIONE_SOCIALE; b) NOME COGNOME; c) NOME COGNOME.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della sola controricorrente COGNOME ha depositato memoria.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Fallimento ricorrente articola in ricorso cinque motivi, che così riassume (pp. 8-9):
<<1) Natura d'ordinanza del provvedimento assunto dal GE in data 4 maggio 2021: esposizione degli elementi a conforto della tesi.
Norme violate: art. 360 comma I n. 3 cpc; artt. 131 e 132 cpc; art. 12 preleggi al cc.
<<2) Natura di sentenza del provvedimento assunto dal GE il 4 maggio 2021; sua nullità per lesione del diritto di difesa; esposizione di altri elementi a detrimento di tale tesi.
Norme violate: art. 360 comma I n. 3 cpc; art. 24 Cost.; art. 6 CEDU; art. 596 comma II cpc.
<<3) Natura d'ordinanza del provvedimento assunto dal GE in data 4 maggio 2021; esposizione degli ulteriori motivi a conforto della tesi, essendogli irriferibili quelli afferenti alla connotazione di tale provvedimento quale sentenza ex art. 279 n. 2 cpc.
Norme violate: art. 360 comma In. 3 cpc; art. 279 n. 2 cpc.
<<4) Natura di sentenza del provvedimento adottato dal GE il 4 maggio 2021; sua nullità, esso configurandosi come 'sentenza a sorpresa'.
Norme violate: art. 360 comma I n. 3 cpc; art. 101 comma II cpc.
<>
In sintesi, nella prospettiva del ricorrente (pp. 9-10), la questione di diritto sottesa al ricorso sarebbe costituita <>.
Dei motivi sopra indicati è superflua l’illustrazione, poiché il ricorso è inammissibile sotto il duplice profilo del mancato rispetto del principio di chiarezza e della mancanza di una adeguata, ancorché sintetica, esposizione del fatto processuale.
2.1. Com’è noto, infatti, l’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di ‘forma-contenuto’ dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio ‘modello legale’ del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l’inammissibilità del ricorso stesso.
In particolare, il requisito della esposizione sommaria dei fatti ed il requisito della specifica indicazione degli atti richiamati, prescritti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3 e n. 6, c.p.c. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, sia in quello, qui applicabile ratione temporis ), essendo considerati dalla norma come specifici requisiti di contenutoforma del ricorso, devono consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia, del fatto processuale e del contenuto degli atti richiamati, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006, con statuizione che ben si attaglia anche al testo della norma oggi vigente).
La prescrizione di detti requisiti risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene
intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 366 comma primo n. 3 e n. 6 c.p.c., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, oltre alla specifica indicazione del contenuto e della localizzazione degli atti richiamati, l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni.
Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla <>.
Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto e nell’indicazione degli atti richiamati, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza), in quanto parte ricorrente, oltre a riferire in maniera tortuosa la vicenda processuale, ha omesso di riportare il determinante elemento costituito dal preciso contenuto dei tre provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione (in data 28 aprile, 27 luglio e 23 dicembre 2021) ad esito del deposito del progetto di distribuzione (avvenuto in data 23 aprile 2021) e dei rilievi formulati dalle parti in sede di udienza di discussione (svoltasi il 27 aprile 2021). Elemento il cui carattere dirimente è reso evidente dalla circostanza che si controverte appunto e proprio sulle conseguenze che deriverebbero dallo specifico contenuto di ognuna delle singole ordinanze rese dal giudice
dell’esecuzione nello sviluppo del subprocedimento di formazione del progetto di distribuzione (come meglio si vedrà infra , n. 3).
2.2. Occorre aggiungere che le Sezioni Unite hanno di recente affermato (cfr. SU n. 37552/2021): «Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.».
Nella specie, i fatti di causa non vengono chiaramente e sinteticamente esposti dal fallimento ricorrente, che anzi rappresenta un’intricata e confusa esposizione delle vicende processuali.
Tale tecnica redazionale non è compatibile con i principi esposti che definiscono le modalità di introduzione del giudizio di legittimità sulla base del disposto dell’articolo 366 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.
In relazione a tali principi questa Corte ha già avuto modo di affermare, con la sentenza n. 17698/14, che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto esso collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di
difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.
In definitiva, occorre qui ribadire (cfr. tra le tante Cass. n. 8009/2019) che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza espositiva degli atti processuali (che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile) espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione ogni qualvolta, come per l’appunto si verifica nel caso di specie, pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. n. 8425 del 2020).
D’altra parte, il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, dev’essere modulato, proprio in conformità alle indicazioni della sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare piuttosto che pregiudicare lo scrutinio del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la
funzione nomofilattica della Corte in uno al diritto di accesso della parte a un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la sostanza (Cass., 14/03/2022, n. 8117).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va, per ciò stesso, dichiarato inammissibile: e le rilevate carenze, investendone gli stessi presupposti, precludono l’esame delle questioni agitate nella memoria.
Ferma restando la inammissibilità del ricorso, il Collegio osserva che ad essere inammissibili sono anche i singoli motivi. Precisamente:
3.1. I motivi primo e terzo sono manifestamente infondati e, quindi, inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo indubbia la natura decisoria di quello che, sia pur violando l’onere di riportarlo espressamente, il ricorrente prospetta come contenuto dell’ordinanza del 28.04-04.05.2021.
Il fallimento ricorrente, con i motivi in esame, sostiene che l’ordinanza del 04.05.2021 avrebbe ‘ natura solo ordinatoria ‘ e di avere pertanto correttamente impugnato l’ordinanza 27.07.2021.
Senonché è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio (affermato ad es. da Cass. n. 1673/2016, richiamata nella sentenza impugnata), secondo il quale ‘ presupposto per la contestazione del contenuto del progetto è la proposizione di una contestazione in sede distributiva, in modo che l’opposizione agli atti esecutivi è ammessa contro la decisione su tale contestazione, non contro il progetto in sé ‘.
Con la conseguenza che ‘ se la parte intende contestare i criteri dettati dal G.E. per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., appunto l’ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, sono stati dettati dal G.E. i criteri per la redazione del nuovo progetto ‘.
E con l’ulteriore aggiunta che ‘ Residua soltanto un’ipotesi in cui l’opposizione potrà essere rivolta avverso il nuovo progetto di
distribuzione (o più esattamente contro l’ordinanza che lo rende esecutivo): quando l’opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione ‘, ipotesi che peraltro nel caso di specie non ricorre.
Di tale principio di diritto (espressamente richiamato nella sentenza impugnata ed al quale il Collegio intende qui dare continuità) ha tenuto presente il Tribunale che nella sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso del Fallimento, che avrebbe dovuto opporre il provvedimento del 28.04-04.05.2021.
Al riguardo il Tribunale ha osservato che il giudice dell’esecuzione con detto provvedimento ‘ ha risolto la controversia distributiva e ha deciso che il creditore fondiario dovesse essere soddisfatto innanzi tutto con il ricavato del bene di proprietà del debitore esecutato e solamente per la differenza con i frutti ricavati dal bene di proprietà del terzo datore di ipoteca… Il fallimento ha invece proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto con cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato esecutivo il riparto ‘, con conseguente inammissibilità di tale opposizione.
3.2. I motivi secondo e quarto sono inammissibili in quanto contengono rilievi a quanto descrivono, pur senza riportarlo, essere il contenuto dell’ordinanza del 28.04 – 04.05.2021 e non alla sentenza 3087/2022 qui impugnata. Precisamente, con i suddetti motivi (p. 23 e p. 27), il RAGIONE_SOCIALE rileva che – quand’anche si volesse ritenere l’ordinanza adottata il 04.05.2021 di natura decisoria – la medesima sarebbe nulla.
Senonché il presente giudizio riguarda la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3087/2022, che ha statuito l’inammissibilità dell’azione, promossa dal Fallimento, per non avere impugnato l’ordinanza del 28.04-04.05.2021.
Conseguentemente è inammissibile ogni censura di nullità dell’ordinanza del 28.04-04.05.2021, provvedimento diverso da quello qui impugnato.
Diversamente opinando, si introdurrebbe la possibilità di fare valere vizi di un provvedimento differente, emesso in precedenza, non impugnato od opposto ed in realtà ormai definitivo.
3.3. Inammissibile è anche il quinto motivo.
Come è noto, per costante orientamento giurisprudenziale, allorquando il provvedimento riporti l’indicazione del percorso logicogiuridico che ha portato alla decisione, è irrilevante che non vengano affrontate specificamente tutte le argomentazioni difensive esposte dalle parti, in quanto il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo svolto.
In ogni caso, la violazione di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. presuppone ‘ l’omesso esame circa un fatto decisivo ‘, da intendersi come un ‘ fatto storico ‘.
Ma tale non è la questione di diritto attinente la natura di ordinanza non impugnabile del provvedimento del 28.04.-04.05.2021, questione in ogni caso specificamente affrontata – e dunque non omessa – dalla sentenza di merito nel momento in cui la motivazione dà atto che ‘ l’opponente non ha proposto opposizione al provvedimento del 28.4.2021 ‘, in tal modo ritenendo espressamente
opponibile detto provvedimento per le ragioni ivi riportate, così pienamente soddisfacendo il requisito della motivazione.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese del ricorrente in favore delle sue controparti (per doNext tenuto conto pure della depositata memoria) e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il fallimento ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, spese che liquida:
in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della resistente COGNOME;
in euro 5.900 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore del resistente COGNOME;
in euro 7.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., nella qualità in atti;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del fallimento ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025, nella camera di consiglio