Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11826 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
AFFITTO DI AZIENDA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13916/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO COGNOME STRADE DI COGNOME NOME COGNOME NONCHE’ COGNOME ambedue rappresentati e
NOME COGNOME IN PROPRIO, difesi dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 3357/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 24 novembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, all’esito di giudizio di appello, ha confermato la sentenza, in prime cure emessa dal Tribunale di Milano, di rigetto delle domande proposte dalla stessa ricorrente volte all’accertamento del contratto di affitto di azienda concluso con l’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, l’opponibilità del contratto alla curatela fallimentare di tale impresa e la condanna della curatela alla riconsegna dell’azienda (avente ad oggetto attività di cava di materiali inerti) nonché al risarcimento dei danni patrimoniali subiti;
resistono, con unitario controricorso, la curatela del fallimento della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME COGNOME nonché quest’ultimo in proprio;
nessuna delle parti ha depositato memoria illustrativa;
Considerato che
è superflua l’illustrazione dei motivi del ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo, per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione di quanto prescritto dall’art. 369, secondo comma, num . 2, cod. proc. civ.;
ed invero nel fascicolo informatico del processo, risulta che il file denominato ‘ I SentenzaAppello.pdf ‘ -menzionato in ricorso, nell’indice degli allegati, come documento ‘ I) Copia conforme della sentenza della Corte d’appello di Milano III sezione civile n. 3357/2021, pubblicata il 24.11.2021 ‘ -, contiene esclusivamente la copia di una sentenza diversa da quella qui gravata, segnatamente la copia della sentenza del Tribunale di Milano n. 171/2021 pubblicata in data 8 gennaio 2021, cioè della pronuncia resa all’esito del primo grado del presente giudizio;
alcun altro file depositato da parte ricorrente ha quale contenuto la sentenza impugnata, né copia della stessa è stata prodotta da parte controricorrente o comunque acquisita nel presente giudizio;
r.g. n. 13916/2022 Cons. est. NOME COGNOME
pur, in astratta ipotesi, superando il predetto rilievo, gli articolati motivi di ricorso si appalesano comunque inammissibili;
il primo perché, in violazione del disposto dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., argomenta sulla scorta di documenti (il contratto di comodato d’uso e il contratto di affitto di azienda) dei quali omette di indicare la collocazione (c.d. localizzazione) nel fascicolo di ufficio dei gradi di merito nonché l’ acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità ( ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950);
il secondo perché, oltre a reiterare la predetta violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. in relazione agli atti richiamati, prospetta, a ben vedere, una errata lettura delle emergenze documentali (di cui, al fondo, sollecita un riesame), fattispecie del tutto eccentrica rispetto alla lamentata inosservanza dell’art. 2697 cod. civ.;
basti rammentare, al riguardo, che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. abilita alla proposizione del ricorso per cassazione soltanto nell ‘ ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l ‘ onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (così Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa);
il terzo, infine, perché si risolve nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie finalizzata ad una diversa ricostruzione della quaestio facti, attività estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità;
il ricorso è dichiarato improcedibile;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;
attesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente -ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p.q.m.
dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione
r.g. n. 13916/2022 Cons. est. NOME COGNOME