Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20391/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente, controricorrente al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 2514/2019 depositato il 28/05/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione straordinaria (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro la mancata ammissione dei crediti insinuati a titolo di risoluzione e risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’appalto di opere pubbliche affidate da quest’ultima alla prima, am mettendo al chirografo , all’esito di c.t.u., la sola somma di euro 616.761,07 (derivante dalla convenzione n. 123/2002) e non anche gli ulteriori crediti insinuati in base alle ulteriori convenzioni n. 53/2002 e n. 58/2003, quest’ultima oggetto di un c ontenzioso già pendente in sede ordinaria ove, dopo l’apertura dell’Amministrazione straordinaria dell’appaltatrice , era subentrato il Commissario giudiziale e in cui erano state espletate prove poi utilizzate in sede fallimentare ai fini della decisione dell’opposizione .
-Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in due motivi. RAGIONE_SOCIALE in AS ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale in due mezzi, cui RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Il primo motivo del ricorso principale denunzia « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 98, 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod. civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 nonché ex art. 360 c.p.c. n. 4 » e si protrae da pag. 17 a pag. 75.
2.2. -Il secondo lamenta « Violazione o falsa applicazione degli artt. 98 e 99 L.F., 323, 345, 183 c.p.c. e 1223 cod. civ. Vizio ex art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 » e si sviluppa da pag. 75 a pag. 88.
Entrambi aggrediscono le statuizioni con le quali il tribunale ha accertato la totale eterogeneità (sia per ammontare che per causale) dei crediti azionati -in violazione del principio di immutabilità della domanda nel giudizio di opposizione ex art. 99 l. fall. -nonché la genericità e lacunosità delle richieste risarcitorie.
-Il ricorso principale è inammissibile.
3.1. -In primo luogo, esso difetta gravemente di sinteticità e chiarezza, requisiti imprescindibili per il corretto esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità (Cass. Sez. U, 37552/2021; cfr. Cass. 8425/2020, 3612/2022, 8117/2022, 2320/2023, 1352/2024; v. anche Corte Edu 28 ottobre 2021, RAGIONE_SOCIALE ed altri c/Italia ), poiché affastella le argomentazioni originate dal contenzioso inter partes in un testo di quasi cento pagine, appesantito da continue interpolazioni (riproduzioni di precedenti difese, note conclusive, tabelle, osservazioni del c.t.u. e del c.t.p.), secondo la discutibile tecnica redazionale del cd. ‘assemblaggio’ , in luogo di individuare in modo chiaro e sintetico le singole questioni da sottoporre al vaglio di questa Corte (Cass. Sez. U, 32415/2021, 10313/2006; Cass. 7345/2023, 17470/2018, 195/2016).
3.2. -Inoltre, per come congegnati, i due mezzi in cui il ricorso si articola costituiscono l’ipostasi dei motivi detti ‘misti’ , in quanto contenenti una miscellanea inestricabile di vizi eterogenei ( errores in iudicando e in procedendo , vizi motivazionali), che questa Corte ha ritenuto, in innumerevoli precedenti, inammissibili, poiché finiscono per riversare impropriamente sul giudice di legittimità il compito di individuare ed isolare, all’interno del motivo, le singole censure riconducibili ai rispettivi parametri di cui all’art. 360, nn. 3), 4) e 5) c.p.c. , in violazione del principio di tassatività e specificità dei mezzi di ricorso per cassazione ( ex plurimis Cass. 7340/2023, 23995/2022, 10974/2021, 15834/2020, 16756/2019, 26790/2018, 27458/2017, 19133/2016).
3.3. -Il ricorso per cassazione dev ‘ essere infatti articolato in specifiche censure, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U, 32415/2021; conf. ex multis Cass. 7345/2023, 17470/2018).
3.4. -Peraltro, appare incongruo anche da un punto di vista logico prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali (che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma) e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; pertanto, ove la violazione di legge sia mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, si versa piuttosto nell’ipotesi di denuncia della erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, che attiene al merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 10313/2006; Cass. 640/2019, 24155/2017, 195/2016, 26110/2015, 8315/2013, 16698/2010).
-Dalla inammissibilità del ricorso principale discende l’inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. del ricorso incidentale, che denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (per mancanza di prova delle voci di danno riconosciute dal tribunale) e dell’ art. 195 c.p.c. (per nullità della c.t.u. a causa della ‘generica confutazione’ delle osservazioni del c.t.p. della procedura).
4.1. -Il ricorso incidentale è infatti tardivo.
4.2. -Invero, il ricorrente principale ha espressamente dichiarato e documentato che il decreto oggetto di impugnazione in questa sede è stato comunicato dalla cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., in data 28/05/2019.
In assenza di diverse indicazioni e allegazioni da parte del ricorrente incidentale, si deve allora presumere ( com’è verosimile in assenza di disguidi nell’operato della cancelleria) che il decreto sia stato ritualmente comunicato in pari data ad entrambe le parti.
Di qui, appunto, la tardività del ricorso incidentale per gli effetti di cui all’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto notificato solo in data 05/08/2019, oltre il termine perentorio di trenta giorni prescritto dallo stesso art. 99, comma 12, l.fall. per la proposizione del ricorso per cassazione.
Va invero affermato il seguente principio di diritto:
‘ In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., può essere apprezzata in relazione alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allegazioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data. ‘
-Segue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con compensazione delle spese tra le parti.
-Sussistono solo per il ricorso principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
-Diversamente, il controricorrente il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a causa della inammissibilità del ricorso principale non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 05/06/2024.