Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28860 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17120/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente – nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria RAGIONE_SOCIALE, a socio unico, oggi RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 522/2023 depositata il 24/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 522 del 24 marzo 2023 con cui la Corte d’Appello di Ancona, ha accolto il gravame in relazione al fondo patrimoniale per violazione del litisconsorzio necessario, mentre lo ha rigettato in relazione agli altri atti dispositivi, così pronunziando:
‘ – dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in
cui dichiara l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 22 settembre 2008, trascritto in data 26 settembre 2008; – rimette la causa, previa separazione dalle altre cause connesse, al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c.; – compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi; respinge l’appello con riferimento alle altre cause aventi ad oggetto la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di compravendita a rogito AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO in Modena del 19/02/2009, trascritto il 23/02/2009, repertorio n. 29245/14228, concluso tra parte acquirente RAGIONE_SOCIALE, corrente a Modena (MO) alla INDIRIZZO e parte venditrice sig. COGNOME NOME b) atto di compravendita a rogito AVV_NOTAIO COGNOME NOME, AVV_NOTAIO in Loreto (AN), del 24.03.2009, trascritto il 30.03.2009, rep nr 243/151, concluso tra parte acquirente sig. COGNOME NOME, nato ad Ancona l’DATA_NASCITA e parte venditrice sig. COGNOME NOME, c) atto di compravendita a rogito AVV_NOTAIO. COGNOME NOME, AVV_NOTAIO in Loreto (AN), del 24/03/2009, trascritto il 30/03/2009, repertorio n.243/151, concluso tra parte acquirente RAGIONE_SOCIALE, corrente a Osimo alla INDIRIZZO, e parte venditrice sig. COGNOME NOME.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e per essa la procuratrice mandataria la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a socio unico, oggi RAGIONE_SOCIALE
Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza
camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente e le controricorrenti RAGIONE_SOCIALE hanno depositato rispettiva memoria.
La controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto che non può considerarsi memoria, stante il difetto dei relativi requisiti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 2901, comma 1 -n. 2, c.c., in tema di sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi (scientia et partecipatio fraudis) e conseguente omessa motivazione su fatto decisivo con violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità RAGIONE_SOCIALE prove e relativa valutazione’.
Lamenta che la corte di merito non ha congruamente motivato i presupposti soggettivi della revocatoria e censura, in quanto ha reso la seguente motivazione, eccessivamente sintetica ed apodittica: ‘In buona sostanza si tratta di atti negoziali conclusi con soggetti direttamente riconducibili al disponente i quali non potevano non avere la consapevolezza della qualità di garante dell’odierno appellante e del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale di quest’ultimo avrebbe arrecato ai creditori (ex multis cfr. Cass. 13447/2013). Nessun dubbio, quindi, anche sulla partecipatio fraudis’.
Lamenta inoltre: ‘Non v’è infatti chi non veda come nella suddetta ricostruzione manchi completamente il trait d’union tra gli atti di alienazione/acquisto e la asserita cognizione, da parte dei parenti dell’odierno ricorrente, dello stato di difficoltà dell’azienda del genero, circostanza che dalla Corte dorica viene data praticamente per scontata – mediante evidente preconcetto
derivante da una inammissibile rilettura ex post degli accadimenti – ad onta della completa assenza di anche un minimo riscontro oggettivo a supporto’.
Conclude affermando che nel sopra delineato contesto di apodittico pregiudizio, la corte dorica avrebbe svolto un ragionamento presuntivo in violazione dei canoni di gravità, precisione, concordanza.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia ‘Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 244 e 345 c.p.c. in tema di omessa ammissione dell’interpello dell’attrice, della CTU o ispezione dei luoghi con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 112 c.p.c.’.
Lamenta che ‘Considerato che le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria, la quale può essere anch’essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta (v. Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2022, n. 9010), la denegata ammissione di alcune prove motivatamente articolate dal sig. COGNOME NOME (interpello e, CTU e/o ispezione dei luoghi) risulta censurabile viepiù in quanto tanto il Tribunale quanto il Giudice dell’appello non hanno preso alcuna posizione sui ridetti mezzi istruttori, con ciò concretando vizio di motivazione’.
Con il terzo motivo denunzia ‘Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132, comma II-n. 4, c.p.c. in tema di omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell’atto di appello con riferimento alla conAVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE Banche e alla valutazione/non ammissione dei mezzi istruttori’.
Lamenta che la corte di merito non ha preso espressa posizione sulla mancata ammissione, in prime cure, di mezzi
istruttori invero decisivi, che se ammessi, avrebbero conAVV_NOTAIOo ad una decisione diversa.
I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire da Cass., n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01, sino a Cass., n. 7074 del 20/03/2017) che il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:
(a) qual è stata la decisione di merito;
(b) quale avrebbe dovuto essere;
(c) quale regola o principio sia stato asseritamente violato.
Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura ovvero aspecifica e priva di decisività, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Cass., n. 21861 del 30/08/2019; Cass., n. 11255 del 10/05/RAGIONE_SOCIALE; Cass., n. 10586 del 04/05/RAGIONE_SOCIALE; Cass., 28/02/2017 n. 5036).
4.2. Orbene, nella specie il ricorrente: sotto la formale invocazione della violazione di legge, svolge in realtà enunciazioni ampiamente discorsive senza ( quantomeno idoneamente ) censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza, che neppure individua; omette di evidenziare in modo specifico il vizio denunciato e di enunziare in modo analitico e specifico le ragioni della relativa decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Il ricorrente, al fine di corroborare le proprie affermazioni, si dilunga in una ampia ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende sottese agli atti
di disposizione impugnati con l’azione revocatoria, che invero sono state già ampiamente scrutinate nei pregressi gradi di merito, e finisce sostanzialmente per proporre una sua diversa lettura del fatto e della prova, sollecitando a questa Corte un riesame che è invece estraneo al giudizio di legittimità.
Va infatti ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, a una valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi deAVV_NOTAIOi (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).
4.3. Anche l’invocazione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è correttamente deAVV_NOTAIOa, non solo perché svolta in maniera generica ed assertiva, ma anche e soprattutto perché il ricorrente trascura gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione aAVV_NOTAIOata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia (v. Cass., 13/10/2017, n. 24155; Cass, 09/08/2023,
n. 24292; Cass., 26/09/2024, n. 25710).
Inoltre, là dove, nel secondo e nel terzo motivo, lamenta la omessa ammissione dei mezzi istruttori, il ricorrente, in disparte il pur non marginale rilievo per cui non prospetta specificatamente se il vizio denunciato sia di omessa pronuncia ovvero di omessa motivazione (sulla distinzione, v. Cass., 23/10/2024, n. 27551; Cass., n. 6150/2021), non tiene conto dell’orientamento di legittimità secondo cui la motivazione del rigetto RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020, n. 326; Cass., 04/07/2024, n. 18299).
4.4. Neppure, infine, le omissioni lamentate dal ricorrente, avuto riguardo al contenuto dei motivi, possono essere riconAVV_NOTAIOe, secondo gli insegnamenti svolti da Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931, al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Da un lato, come detto, i motivi non risultano formulati mediante la chiara esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia deAVV_NOTAIOo un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE tassative ipotesi di cui al citato art. 360 cod. proc. civ.
D’altro lato, essendosi nella specie in presenza di c.d. doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invero nemmeno denunziato, stante i l chiaro disposto dell’art. 348bis , ora art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
5. All’ inammissibilità dei motivi consegue l’ inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 ( di cui euro 11.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME