Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15538 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 15538 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
COGNOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 2211/2024 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI, depositata il 30/12/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2025 dal Presidente COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con sentenza n. 444/2023, ha respinto, compensando tra le parti le spese di lite, l’opposizione proposta da COGNOME Vincenzo contro il decreto ingiuntivo n. 14/2022, ottenuto dal Condominio ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE per il pagamento di oneri condominiali.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3354/2025 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo, con elezione di domicilio digitale presso il proprio indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
Sul gravame interposto dal Condominio, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 2211/2024, pubblicata in data 30/12/2024, in parziale riforma della pronuncia del Giudice di Pace, ha condannato l’opponente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, di cui ha disposto la distrazione, al pari di quelle del secondo grado, in favore dell’avvocato NOME COGNOME difensore dell’opposto.
Contro tale sentenza COGNOME ha proposto ricorso sottoscritto personalmente e depositato tramite invio di pec alla cancelleria della Corte di Cassazione – rivolgendolo nei confronti dell’avvocato COGNOME che è rimasto intimato.
In data 12.03.2025, il ricorrente ha presentato un atto denominato ‘ istanza ‘, che ha indirizzato alla Prima Presidente della Corte, insistendo nelle proprie richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile.
Esso, infatti, non risulta depositato con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici , come prescritto dall’art. 196 -quater , primo e terzo comma, disp. att. c.p.c.: l’invio di una pec alla cancelleria della Corte, equiparabile, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 82 del 2005, alla raccomandata, non integra, infatti, una modalità telematica di effettuazione del deposito, la cui esecuzione presuppone comunque l’impiego delle particolari modalità strumentali prescritte dalle regole tecniche per il processo civile telematico, in quanto poste a garanzia del raggiungimento dello scopo dell’atto, il cui mancato rispetto dà luogo ad una nullità non sanabile ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15771 del 23/07/2020, Rv. 658469;).
Questa Corte ha altresì affermato che ‘ In base all’art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35,
comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche ‘ (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10689 del 20/04/2023, Rv. 667428; cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 22795 del 2024; Sez. 1, Ordinanza n. 9918 del 2024).
Orbene, il ricorrente non ha indicato – né nel ricorso, né nell’istanza del 12.03.2025 – alcuna circostanza a giustificazione del deposito dell’atto con modalità non telematiche che sia riconducibile all’ipotesi -nemmeno adombrata – di mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, prevista dall’art. 196 -quater , comma quarto, disp. att. c.p.c.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.
2. Si aggiunge, per completezza, che l’impugnazione presenta anche profili di inammissibilità, perché presentata dalla parte personalmente, senza la necessaria assistenza e rappresentanza di un difensore iscritto nell’apposito albo degli avvocati abilitati ad assumere il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione (cfr. art. 365 cpc) . Sul punto, va ribadito che ‘ Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’albo speciale. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dalla parte che non risulti iscritta nell’albo dei professionisti forensi abilitati all’esercizio professionale avanti alle giurisdizioni superiori ‘ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 02/02/1973, Rv. 362274; in senso conforme, cfr. ex plurimis , Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5335 del
03/10/1988, Rv. 459984; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23925 del 27/12/2012, Rv. 624594). E’ irrilevante, in proposito, la generica dichiarazione del COGNOME, contenuta nell’istanza del 25.03.3025, di essere: ‘ un pensionato ottantenne … io non posso permettermi un avvocato cassazionista ma chiedo giustizia ugualmente ‘, in quanto tale circostanza -come è evidente – non è idonea a consentire la difesa personale, nel giudizio di legittimità, della parte priva dei necessari requisiti professionali, il cui diritto di difesa, nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge, è semmai garantito dall’istituto del Patrocinio a spese dello Stato a cui però il COGNOME non ha ritenuto di fare ricorso.
3. Un ulteriore profilo di inammissibilità va ravvisato, infine, nella proposizione del ricorso, da parte del COGNOME, non già nei confronti della parte con la quale si era instaurato il rapporto giuridico processuale nelle fasi di merito, ovvero il Condominio ‘COGNOME e COGNOME‘, ma nei confronti del relativo difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME, sebbene con nessuna delle proprie censure il ricorrente abbia attinto la pronuncia di distrazione delle spese. Il COGNOME si duole, infatti: della mancata celebrazione dell’udienza di discussione dell’appello tramite videoconferenza; dell’omesso esame di documenti; della riforma della pronuncia di primo grado in punto di compensazione delle spese, nonché del mancato rilievo da parte dei giudici di merito della decadenza dal proprio incarico dell’amministratore del RAGIONE_SOCIALE. Orbene, secondo il costante insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ‘ In tema di spese giudiziali ed in relazione all’impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, quest’ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il
gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. Ne consegue che, allorché l’impugnazione riguardi invece l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata ‘ (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14637 del 30/07/2004, Rv. 575462).
In conclusione, la formula di improcedibilità prevale. Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’altra parte è rimasta intimata.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione