Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 02550/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex
art. 86 cod. proc. civ. (pec: EMAIL);
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difes o NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO (pec:
EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché di
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
C.C. 10.06.2024 N. R.G. 02550/2020 Pres. Travaglino Est. COGNOME
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1366/2019 della CORTE d ‘ APPELLO di BARI, pubblicata il 13 giugno 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con citazione notificata il 17 gennaio 2008, NOME COGNOME convenne i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Foggia, chiedendone la condanna: a) al risarcimento dei danni da occupazione abusiva dell’appartamento sito in San Severo, INDIRIZZO, fino al 17 marzo 1994, data del rilascio; b) al risarcimento dei danni materiali arrecati al suddetto immobile durante il periodo in cui era stato abusivamente occupato; c) alla corresponsione della quota spettantegli della liquidazione dell’attività commerciale del defunto padre NOME COGNOME, acquisita in via ereditaria; d) alla restituzione dei canoni di locazione del l’appartamento sito in Napoli, INDIRIZZO, piano rialzato, riscossi tra luglio 1988 e giugno 1989 da NOME COGNOME, appartamento che gli era stato attribuito a titolo di legato con disposizione testamentaria della defunta madre NOME COGNOME, riconosciuta con sentenza parziale n.848/2005 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 11 maggio 2007 n.518, passata in giudicato.
Costituitisi in giudizio, i convenuti resistettero nel merito alle domande; la sola NOME COGNOME, sollevò, in via preliminare di merito, l’eccezione di prescrizione, ex art.2946 cod. civ., dei diritti di credito azionati nei suoi confronti.
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Con sentenza n.1938/2015, il Tribunale di Foggia rigettò le domande.
2. NOME COGNOME propose appello e la Corte d’ appello di Bari, con sentenza 13 giugno 2019, n. 1366, in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha accolto nei soli confronti di NOME COGNOME le domande risarcitorie, condannandolo a pagare al fratello NOME la somma di Euro 5.442,15, oltre interessi, a titolo di indennità per l’occupazione illegittima dell’immobile di San Severo, e l’ ulteriore somma di Euro 6.559,00, oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni materiali recati allo stesso immobile durante l’occupazione.
La Corte territoriale ha invece rigettato le predette domande in quanto proposte nei confronti di NOME COGNOME, sul duplice rilievo che essa aveva tempestivamente e fondatamente eccepito la prescrizione e che, d’a ltra parte, non aveva mai detenuto l’appartamento in questione, né ne aveva favorito l’ illegittima occupazione da parte del fratello NOME, non avendo neppure conoscenza del carattere illegittimo della stessa.
Infine, la Corte di merito ha rigettato le ulteriori domande proposte da NOME COGNOME: con riguardo alla domanda di corresponsione della quota parte di liquidazione dell’attività commerciale del padre, proposta specificamente in confronto di NOME COGNOME, la C orte d’ appello , richiamato l’accordo inter partes secondo il quale, se l’onere finanziario inerente alla successione fosse stato inferiore a 100.000 Euro, NOME avrebbe dovuto versare a NOME il 20% della differenza tra questa somma e la minor somma effettivamente pagata, ha condiviso il giudizio del Tribunale che aveva ritenuto non provata la quantificazione
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d el detto onere nell’importo di Euro 47.245.785, somma equivalente alla sola imposta di successione, che non teneva conto degli interessi e degli oneri accessori, nonché dell’esito negativo del contenzioso tributario da lui instaurato; con riguardo alla domanda di restituzione dei canoni di locazione dell’immobile di Napoli percepiti da NOME tra il 1988 e il 1989, la Corte territoriale ha condiviso il giudizio del Tribunale che aveva accolto l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta sul rilievo del decorso del termine decennale alla data di introduzione del giudizio, iniziato nell’anno 2007.
Per la cassazione della sentenza della Corte pugliese ricorre NOME COGNOME, sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso NOME COGNOME, proponendo altresì ricorso incidentale , anch’esso fondato su tre motivi. Risponde, infine, con distinto controricorso, NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.1. Con il primo motivo del ricorso principale -« Consapevolezza della antigiuridicità del contratto di locazione del 20.6.1987 e prescrizione (omessa pronunzia su elementi di fatto acquisiti) » -viene dedotta la violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113, 118 cod. proc. civ.), sostanziali (artt. 456, 588, 723, 752, 1218, 1223, 1321, 2043, 2935, 2937, 2938, 2941, 2943, 2945, 2946, 2947 cod.
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civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360 , nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..
NOME COGNOME denuncia, sub specie sia di violazione di legge, sia di omessa pronuncia, sia di omesso esame, sia di vizio motivazionale, la circostanza che la Corte d’appello, nell’ accertare l ‘occupazione illegittima dell’immobile di San Severo da parte del fratello NOME, avrebbe omesso di accertare il concorso in tale illecito della madre NOME COGNOME, il cui debito risarcitorio nei suoi confronti si sarebbe trasmesso, solidalmente o pro quota ereditaria, agli eredi, « con particolare riferimento alla germana NOME ».
A.1.1. Il motivo è inammissibile per molteplici motivi.
A.1.1.a. In primo luogo, esso difetta di tassatività in ragione della mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza.
Al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. proc. civ, può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169).
Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della violazione di norme di diritto, dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso e di vizio motivazionale costituzionalmente rilevante), allorché, come nel
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caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma; quello dell’omesso esame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico; quello del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante impone la prospettazione della nullità della sentenza); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consente al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 c od. proc. civ..
A.1.1.b. In secondo luogo, se, come sembra, il nucleo centrale della censura debba essere rivenuto nell’omessa considerazione, in funzione del giudizio di responsabilità di NOME COGNOME, della circostanza che essa, in data 20 giugno 1987, aveva dato in locazione ad NOME l’immobile di proprietà di NOME NOME senza esservi legittimata, in quanto il diritto di usufrutto da questi concessole in un primo momento (con scrittura del 31 luglio 1974) era stato mutato in un mero diritto di abitazione a far tempo dal 30 maggio 1987, essa censura si traduce nella prospettazione di una valutazione delle circostanze di fatto alternativa a quella compiuta dal giudice del merito, il quale non ha omesso di considerare le predette circostanze, ma le ha tenute presenti in funzione di circoscrivere la responsabilità di NOME
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NOME COGNOME al periodo successivo alla morte di NOME COGNOME (avvenuta il 7 luglio 1988), per avere quegli acquisito, in seguito alla richiesta di restituzione dell’immobile da parte del fratello proprietario, la consapevolezza dell’ antigiuridicità della sua occupazione.
Il motivo di ricorso è dunque inammissibile, in quanto attinente a profili di fatto e tendente a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte territoriale, e ad essa insindacabilmente riservato.
A.1.1.c. In terzo luogo, poiché, come pure sembra, la finalità della doglianza in esame è quella di provocare l’accertamento della solidale responsabilità di NOME COGNOME per le conseguenze dannose dell’occupazione sine titulo posta in essere dal fratello NOME, per acquisizione in v ia ereditaria dell’obbligo risarcitorio sorto in capo a NOME COGNOME, il motivo di ricorso in esame, nel postulare una fattispecie di concorso iure hereditario dell ‘ extraneus nella fattispecie illecita dell’occupazione abusiva posta in essere dal detentore privo di titolo, è altresì inammissibile perché non si confronta con la composita ratio decidendi della statuizione di rigetto della domanda nei confronti di NOME COGNOME, consistente non solo nell’ accertamento della sua estraneità alla predetta condotta illecita, ma, prima ancora , nell’ accoglimento dell’ eccezione di prescrizione da lei tempestivamente sollevata.
In definitiva, il primo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile.
A.2. Anche con il secondo motivo del ricorso principale -« Sulla liquidazione attività commerciale del padre » -viene dedotta la violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113, 115, 116
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cod. proc. civ.; 118 disp att. cod. proc. civ.), sostanziali (art. 2697 cod. civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5 , cod. proc. civ..
Viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di pagamento del 20% della differenza tra la somma di Euro 100.000 e la minor somma di Euro 47.245.785, asseritamente pagata da NOME COGNOME a titolo di oneri fiscali inerenti alla successione del padre NOME COGNOME.
A.2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile sia perché, come il precedente, propone la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, con commistione di censure tra loro eterogenee e inestricabili, sia, soprattutto, perché contesta il giudizio di merito -tra l’altro conformemente espresso dal giudice del primo e del secondo grado (e pertanto non sindacabile ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ. ) -in ordine alla mancata prova dell’importo speso da NOME COGNOME a titolo di oneri fiscali successori.
A.3. Anche con il terzo motivo del ricorso principale -« Sulla prescrizione per somme corrisposte dai Magliulo » -viene dedotta la violazione di numerose norme processuali (artt. 112, 113 cod. proc. civ.; 118 disp att. cod. proc. civ.), sostanziali (artt. 456, 588, 723,752, 2935, 2937, 2938, 2941, 2943, 2945, 2946, 2947 cod. civ.) e costituzionali (artt. 111, comma sesto, Cost.), con riferimento all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ..
Viene censurata la statuizione di rigetto della domanda di restituzione dei canoni di locazione dell’immobile di Napoli , percepiti da NOME COGNOME tra il 1988 e il 1989, in accoglimento
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dell’ eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta.
A.3.1. Anche questo motivo è inammissibile non solo perché, come i precedenti, sovrappone in modo inscindibile molteplici ed eterogenee ragioni di censura, ma anche perché si traduce nella riproposizione delle ragioni del gravame spiegato avverso la decisione di primo grado, senza confrontarsi con gli argomenti per i quali la Corte territoriale ha ritenuto le dette ragioni non fondate.
Avuto riguardo alla circostanza che l’appellante aveva dedotto che il diritto alle rendite sull’ appartamento di Napoli, come gli altri diritti inerenti ai rapporti ereditari, era stato ‘sospeso’ in seguito all’ instaurazione del giudizio di accertamento e divisione ereditaria, nonché in attesa del procedimento di rendiconto ex art. 723 cod. civ., e, infine, per effetto del procedimento di accettazione con beneficio di inventario, la Corte di merito -anche sotto tale profilo in piena condivisione della motivazione già resa dal Tribunale -ha reputato che nessuna delle azioni giudiziarie sopra indicate era idonea a determinare la sospensione della prescrizione, atteso che NOME COGNOME, avendo acquistato la proprietà dell ‘appartamento quale legatario al momen to dell’apertura della successione di NOME COGNOME, era legittimato sin da quel momento ad esercitare le facoltà del proprietario, tra cui il diritto alla ripetizione dei canoni di locazione del bene.
La Corte di merito, in sintesi, ha ritenuto che le cause ereditarie instaurate tra le parti -ed in particolare quella di accertamento dell’esistenza del legato, dichiarata con sentenza n.848/2005 del Tribunale di Foggia, confermata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza passata in giudicato -al di là del l’eventuale connessione
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(eventualmente, deve ritenersi, per pregiudizialità logica ma non tecnica) con la causa avente ad oggetto il diritto ai canoni di locazione -rimanessero comunque estranee al principio contra non valentem agere non currit praescriptio e non incidessero quindi sulla decorrenza del termine per la prescrizione.
Anziché censurare tale argomentazione -ed anzi sulla erronea premessa che la Corte di merito non avesse espresso « alcuna motivazione » sul l’incidenza della cause ereditarie in ordine alla prescrizione dell’azionato diritto alla restituzione die canoni il ricorrente si è limitato a ribadire che « rientrava nella materia del contendere del ‘giudizio di accertamento e divisione ereditaria’ i redditi dell’ appartamento di Napoli », e che « solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza confermativa d’appello sul legato, l’accertamento di tali redditi non rientrava più nel ‘ giudizio di accertamento e divisione ereditaria’ ».
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c od. proc. civ., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); inoltre, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un ‘non motivo’, come tale inammissibile ai sensi
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del citato art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).
In definitiva, il ricorso principale proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Passando al ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME, deve escludersi la necessità dell’ illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare il ricorso inefficace.
Va rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 21 febbraio 2020 , nell’osservanza della regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 13 gennaio 2020 (art.370, primo comma, e 371 cod. proc. civ.), ma oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (atteso che la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata il 13 giugno 2019), per modo che il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ..
Pertanto, deve, farsi applicazione del principio -reiteratamente affermato da questa Corte -secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso inciden tale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione o della pubblicazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, comma secondo (ove applicabile), o 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma
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secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.).
In definitiva, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inefficace.
L ‘esito parzialmente diverso dei gradi di merito e la sussistenza tra le parti di diverse vicende giudiziarie giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale (non anche del ricorrente incidentale tardivo: Cass. n. 18384/2017), al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, al competente ufficio di merito,
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dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione