Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14814 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14814 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto n. 1535 del 2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e
COGNOME NOME,
-intimato-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AGRIGENTO n. 894/2020 depositata il 10/11/2020.
RESPONSABILITÀ CIVILE. SINISTRO STRADALE.
R.G. 1535/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 21/3/2024
C.C. 14/4/2022
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Agrigento, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE per chiedere la condanna in solido al pagamento della somma di euro 12.440,56 a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dall’autovettura di sua proprietà a seguito di un sinistro stradale occorso il 25 gennaio 2015.
A sostegno della domanda l’attore espose di essere stato investito dall’autovettura guidata da NOME COGNOME che, provenendo dall’opposto senso di marcia, aveva effettuato una manovra di sorpasso occupando la corsia percorsa dall’attore e in tal modo collidendo con la fiancata sinistra del suo autoveicolo.
Si costituì in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE che, dopo aver eccepito preliminarmente l’improponibilità o l’improcedibilità della domanda, insistette per il rigetto della stessa, siccome infondata sia in fatto che in diritto.
Il Giudice di pace, espletata l’istruttoria a mezzo di escussione di un testimone e consulenza tecnica, accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno per la complessiva somma di euro 12.184,95, oltre interessi e con il carico delle spese di lite.
La pronuncia è stata appellata dalla RAGIONE_SOCIALE deducendo l’omessa, carente e contraddittoria motivazione in ordine alle risultanze istruttorie e chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica.
Si è costituito NOME COGNOME che, dopo aver preliminarmente eccepito l’improcedibilità dell’appello, ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale di Agrigento ha accolto l’appello e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attore e l’ha
condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. disposta in primo grado.
Contro la sentenza del Tribunale di Agrigento ricorre NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta , in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in materia di onere e valutazione della prova fornita dalle parti.
Il ricorrente contesta la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale e, in particolare, la valutazione di non credibilità dell’unico teste escusso.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., la violazione di inderogabili norme di legge sull’obbligo di motivazione da parte del giudice, contestando in particolare le critiche mosse dal Tribunale alle conclusioni del consulente tecnico.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di inderogabili norme di legge che legittimerebbero il Giudice di pace a pronunciarsi con una sentenza concisa, sintetica, quale sarebbe quella che il Tribunale ha riformato.
Osserva la Corte che i tre motivi, da trattare congiuntamente data l’intima connessione tra loro esistente, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento, con le precisazioni che seguono.
Il ricorso è redatto, innanzitutto, con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 cod. proc. civ., in quanto non contiene, tra l’altro, alcuna precisa indicazione delle norme che sarebbero state violate.
Deve essere poi ribadito che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni affermato che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l ‘ accertamento e la graduazio ne della colpa, l’esistenza o l’ esclusione del rapporto di causalità tra i comport amenti dei singoli soggetti e l’ evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e l’ordinanza 5 giugno 2018, n. 14358) .
Nel caso di specie il Tribunale, con una motivazione chiara e coerente e priva di vizi logici e contraddizioni, è pervenuto al rigetto della domanda sulla base di due considerazioni fondamentali: la non credibilità del teste COGNOME, la cui deposizione è stata ritenuta contraddittoria così come dubbia era la stessa sua presenza sul luogo dell’incidente; e la non condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u., il quale non aveva potuto visionare i due veicoli coinvolti nell’asserito incidente e aveva espresso il suo giudizio sulla base di fotografie definite dallo stesso c.t.u. come poco chiare e non esaustive.
A fronte di tale motivazione, la Corte rileva che il primo motivo di ricorso, nonostante la sua formulazione, non contiene, in realtà, una censura di omesso esame di un fatto decisivo, quanto una critica riguardante il giudizio dato dal Tribunale sulla credibilità di un teste (giudizio non riesaminabile in questa sede).
La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è dedotta senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020.
Il secondo motivo, oltre a non essere redatto in modo coerente con la formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cit., finisce col dissentire puramente e semplicemente rispetto alla valutazione in base alla quale la sentenza ha disatteso le conclusioni del c.t.u.; dissenso che, fra l’altro, si palesa come del tutto generico. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile, in quanto dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Collegio non può fare a meno di rilevare, inoltre, che le censure del ricorso principale sono tutte volte a ribadire la propria ricostruzione dei fatti e a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
5. Il ricorrente incidentale chiede, con un unico motivo, la riforma della sentenza del Tribunale limitatamente al regime delle spese, nella parte in cui tale giudice, nel riformare la sentenza di primo grado e nel rigettare le richieste risarcitorie dell’attore, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell’RAGIONE_SOCIALE di ottenere la restituzione delle somme già versate, pari ad euro 12.184,95, oltre ad euro 1.800,00, oltre accessori di legge, in esecuzione della sentenza di primo grado.
5.1. Il ricorso è inammissibile.
Premesso il rilievo che lo stesso è redatto in modo non autosufficiente, perché non indica dove e come sia stata avanzata, nel giudizio di appello, la domanda di restituzione della somma in questione, si osserva che dal controllo degli atti processuali risulta che la RAGIONE_SOCIALE aveva concluso l’appello indicando la generica formula « con riserva di ripetizione delle somme già versate ». Non risultano dal fascicolo di parte quali siano state le conclusioni precisate nel corso del giudizio di appello e il contenuto dell’eventuale comparsa conclusionale e memoria di replica.
Ne consegue che, non essendovi, in atti, la prova dell ‘effettiva proposizione della domanda di restituzione, il ricorso incidentale è inammissibile.
In conclusione, sono dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale che quello incidentale.
A tale esito segue l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza