Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8884 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19096/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Como, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale di Como n. rep 2333/2022 depositato il 10/6/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 RAGIONE_SOCIALE chiedeva che fosse ammesso allo stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME (di seguito indicato per brevità semplicemente ‘Fallimento’) il credito di € 79.355.35, vantato dalla ricorrente per aver pagato debiti della fallita verso lavoratori dipendenti, di cui € 72.568,11 in privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c. ed € 6.787,24 in privilegio ex art. 2751 bis , n. 2, c.c., previa compensazione con il controcredito vantato dal Fallimento per canoni del contratto di affitto di azienda dal mese di gennaio 2020 al mese di novembre 2022, pari ad € 43.375.
L’ammontare complessivo della pretesa creditoria, che comprendeva anche quella oggetto di compensazione, era, quindi, di € 121.501,95. 2 Il credito non veniva ammesso in quanto il Giudice Delegato riteneva non sussistenti i presupposti della surrogazione ex art. 1203, comma 1, nr. 1, c.c. ed escludeva altresì la compensazione ex art. 56 l.fall..
3 Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione allo stato passivo osservando: i) l’art. 1201 , comma 1, nr 1, c.c. presuppone l’anteriorità del credito rispetto al pagamento , ossia colui che paga deve risultare già creditore al momento del pagamento; fattispecie che non ricorreva nell’ ipotesi in esame , atteso che con il rapporto contrattuale sorto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quest’ultima era debitrice dei canoni di affitto, piuttosto che creditrice della società in bonis; ii) il contratto di affitto di azienda non faceva menzione alcuna o riferimento al contratto di accollo e/o ad accordi di surrogazione invocati da parte opponente; iii) non vi erano elementi che rendessero verosimile l’asserita modifica verbale del contratto, peraltro particolarmente gravosa per la società in bonis , sicché le istanze di ammissione della prova orale richieste dalla opponente a dimostrazione del patto verbale di accollo erano inammissibili; iv) alcuni pagamenti per il cui rimborso si chiedeva l’ammissione allo
stato passivo riguardavano attività gestorie di impresa che competevano all’affittuario.
4 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, nr. 5, c.p.c.), costituito da alcuni pagamenti, asseritamente documentati nell’atto di opposizione, estranei dal contratto di affitto di azienda in quanto riguardavano cambiali, rate di mutuo e dipendenti.
2 La censura, che ha ad oggetto la natura dei pagamenti ricompresi nel perimetro della causa tipica del contratto di affitto di ramo di azienda, è inammissibile per carenza di interesse.
2.1 L’impugnato decreto, come sopra riportato, si fonda su altre due rationes decidendi , insieme idonee a sorreggere la decisione.
2.2 Secondo la prima, la pretesa creditoria insinuata dalla ricorrente, asseritamente avente titolo giuridico nel subingresso della RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del pagamento dei debiti facenti capo alla fallita, non risulta aver fondamento nella surrogazione, in quanto la disciplina prevista dall’art. 1201 , comma 1, nr. 1, c.c., che presuppone l’anteriorità del credito rispetto al pagamento , non era applicabile all’ipotesi in esame , atteso che con il rapporto contrattuale sorto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Progres quest’ultima era debitrice dei canoni di affitto, piuttosto che creditrice della società in bonis .
2.3 Tale ragione fondante la decisione non è stata oggetto di impugnazione.
2.4 La seconda ratio decidendi , che fa leva sull ‘ inesistenza di un patto verbale di accollo, è stata, come appresso si vedrà, inammissibilmente censurata con il secondo motivo.
2.5 Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( cfr. tra le tante Cass. 11493/2018 e 18641 /2017).
3 Il secondo motivo denuncia, ancora, l’ omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1, nr. 5, c.p.c.), costituito dal grado di parentela sussistente tra la ricorrente e i soci di RAGIONE_SOCIALE; tale circostanza rivestirebbe -in tesi – valenza decisiva, ex art. 2723 c.c., ai fini dell’ammissibilità della dedotta prova testimoniale finalizzata alla dimostrazione di un patto di accollo, stipulato in forma verbale, dei debiti della cedente da parte dell’affittuaria.
3.1 Anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità
3.2 Il Tribunale ha correttamente applicato l’art. 2723 c.c., in forza del quale qualora si alleghi che dopo la formazione di un documento è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
3.3 I giudici di merito hanno ritenuto che non vi fossero elementi che rendevano verosimile l’asserita modifica verbale del contratto, peraltro particolarmente gravosa per la società in bonis .
3.4 Le circostanze fattuali di cui si è lamentato l’omesso esame sono state specificamente ponderate dal Tribunale e le doglianze si risolvono nell ‘ inammissibile contestazione di una difformità
dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a tale giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti.(cfr. Cass., SU, n. 23650/ 2022; 9351/ 2022; 2195/2022 e 595/2022).
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 29 gennaio