Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 14111 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14111 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 25730-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
–
– ricorrente –
contro
ISTITUTO i IAGISTRALE STATALE A. COGNOME, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;
-intimati –
avverso la sentenza n. 682/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
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Rilevato che:
Con contratto del 12 aprile 1997 l’Istituto Magistrale Statale A. Galiz Nocera Inferiore conferiva ad RAGIONE_SOCIALE – ora RAGIONE_SOCIALE mandato di organizzare un viaggio dei suoi studenti a Parigi a fronte di totale corrispettivo di C 46.803,91. In seguito, quindi, il viaggio veniva a e gli studenti per il pranzo si fermavano al ristorante “INDIRIZZO” di Fire giungendo poi per la cena a Celle Ligure, dove però cominciavano a sentirsi male, il giorno dopo venendo ricoverati in ospedale per distur gastrointestinale; pertanto rientravano, e l’Istituto sospendeva il pagame ad Avion Travel.
Avendo RAGIONE_SOCIALE agito per ottenere il suo corrispettivo endo i conven l’Istituto davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, detto Tribunale accogli sua domanda con sentenza n. 1592/2008. L’Istituto proponeva appello, cui controparte resisteva; la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del novembre 2016, accoglieva l’appello, per inadempimento dell’appellata.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso – da cui gli intimati non si difendono – basato s unico motivo.
Ritenuto che:
Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 ss. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli articoli 360 nn.3 e 5 c.p.c. e 111 Cost.
Dopo alcuni riferimenti generali a quel che dovrebbe costituire il corr contenuto di una pronuncia di merito secondo l’insegnamento della giurisprudenza nomofilattica, il motivo scende direttamente nel merito, in t ottica censurando, con prospettazioni alternative, la sentenza impugnata pe contrastare il riconoscimento dell’inadempimento dell’attuale ricorrente com effettuato dalla corte territoriale, riconoscimento che al contrari sussisterebbe. Si argomenta ampiamente, pertanto, proprio su una serie di dati fattuali (pagine 15 ss. del ricorso), conformando in ultima an
un’impugnazione che potrebbe essere consona a un gravame di merito, ma che nulla ha a che fare con le violazioni di legge invocate nella rubrica e, a con la cognizione di legittimità riservata a questa Suprema Corte. con E ciò, piena evidenza, conduce il ricorso alla inammissibilitàuA 9-‘^xM ~ 107QAA A– kUkkit-& t vw ) Kiv’d Aux- Viv,,i,’c(A MIL) 54, Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile. Non essendo stat fronteggiato da difesa, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processual sussistono invece ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore impor titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a no comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spes processuali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto de sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorren dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019
ente
NOME rasca