Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6287 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6287 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2932/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
Pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO, pec:
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI n. 191/2022 pubblicata in data 16/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che:
NOME COGNOME e NOME COGNOME quali fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, proposero opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nuoro con cui la società RAGIONE_SOCIALE aveva loro intimato il pagamento della somma di € 902.158,44 a titolo di rate insolute di contratti di leasing e di penale, stipulati dalla società garantita.
Costituitasi in giudizio la RAGIONE_SOCIALE il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME ma accertata, comunque, la validità della garanzia dalla medesima assunta, rigettò l’opposizione , respingendo tutti gli argomenti degli opponenti.
Ritenne che le denunciate discrasie tra i contratti di leasing dedotti in giudizio e la garanzia fossero da ricondurre alle molteplici modifiche apportate ai contratti originari, rinegoziati su richiesta della debitrice RAGIONE_SOCIALE e posti a fonda mento dell’ingiunzione nell’ultima versione concordata; che gli opponenti non avessero operato un vero e proprio disconoscimento della sottoscrizione apposta sulle garanzie, essendosi limitati a sostenere che il documento non fosse idoneo a provare l’esistenza de l credito ingiunto; che la garanzia dovesse qualificarsi quale garanzia a prima richiesta con la conseguente inopponibilità delle eccezioni relative al rapporto principale; che l’eccezione di nullità delle garanzie per indeterminatezza dell’oggetto e vessatorietà delle relative clausole fosse formulata genericamente, e che neppure fosse fondata l’eccezione di manifesta sproporzione della penale .
I soccombenti proposero appello lamentando in primis la violazione del diritto di difesa per avere il Tribunale omesso di assegnare i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La Corte d’Appello di Cagliari ha accolto il gravame riconoscendo che, in base all’art. 190 c.p.c. , la mancata concessione dei termini a difesa determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza in concreto del pregiudizio subìto dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge la cui violazione è stata già valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva del diritto di difesa (Cass., n. 4202 del 2021).
Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ma ritenendo il vizio non rientrante tra quelli tassativamente indicati dall’art. 354 c.p.c. , la C orte d’ Appello di Cagliari ha deciso la causa nel merito, dichiarando di non poter agire nei confronti di NOME COGNOME nei cui confronti era stato revocato il decreto ingiuntivo e rigettando l’opposizione di NOME COGNOME perché infondata.
Avverso la sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214 e ss. c.p.c. – 112-113-115-116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 c.p.c.
Si duole che la la corte di merito abbia erroneamente escluso che egli abbia operato un vero e proprio disconoscimento delle garanzie contro di lui azionate.
Il motivo è inammissibile.
Con il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1955-1956-1175 e 1375 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3. Si duole non essersi considerato che non è mai stato socio della società RAGIONE_SOCIALE e che la corte di merito ha erroneamente rigettato l’eccezione di nullità e/o l’istanza di liberazione e/o di estinzione delle fideiussioni sollevata da NOME COGNOME in relazione all’irragionevolezza dell’erogazione e del mantenimento degli affidamenti alla società debitrice principale.
Con il terzo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1526 c.c., art. 1362 e ss. c.c., 1227 c.c. 1382 c.c. e ss. c.c. art.2697 c.c. – 1375 c.c., art. 14 delle condizioni generali dei contratti di leasing traslativo n. I5/120616 nonché n. S2/126931, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente rigettato la domanda/eccezione di riduzione ad equità dei patti contrattuali, della clausola penale e l’eccezione relativa ai lunghi tempi ed alle ignote modalità e stime della vendita dei beni immobili, ed alla ignota quotazione e stima dei beni mobili.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso gli atti e i documenti del giudizio di merito ( es. le fideiussioni ), posti a fondamento delle mosse censure.
Va altresì posto in rilievo che non risulta dall’odierno ricorrente nemmeno dedotta e argomentata la violazione dei canoni legali d’interpretazione ex art. 1362 ss ., essendosi il medesimo in sostanza limitato ad inammissibilmente richiedere a questa Corte una
valutazione delle emergenze processuali e probatorie in termini diversi da quella operata nell’esercizio dei poteri ad essi spettanti – dai giudici di merito, altresì presupponenti accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile