Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19903/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentat i e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, INTESA SANPAOLO RAGIONE_SOCIALE;
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2783/2020 depositata il 27/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il RAGIONE_SOCIALE assumendo di essere creditore di NOME COGNOME lo conveniva in giudizio unitamente alla moglie NOME COGNOME al fine di sentire pronunziare la revoca e/o inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, a favore della famiglia, in cui erano confluiti i beni di loro proprietà siti in Ottaviano.
Nel corso del giudizio di primo grado intervenivano in causa, con le medesime richieste del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nei confronti dei coniugi COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e la Banca dell’Irpinia in forza decreti ingiuntivi o assegni protestati.
Con sentenza n. 679/2011 il Tribunale di Nola accoglieva l’azione revocatoria dichiarava l’inefficacia del fondo patrimoniale.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 2783/2020, del 27 luglio 2020, confermava la sentenza emessa dal Tribunale.
Propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME NOME COGNOME sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 81 e 100 c.p.c., artt. 1264 e 2697 c.c., art. 58 D.lgs n. 385/1993, come novellato dal D.lgs n. 6/2003 e art. 4 L. 130/1990;
omessa pronuncia e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 105 e 183 c.p.c., omessa pronuncia e
omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c..
4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., insufficiente motivazione su un punto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c..
4.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione del D.M. 127/2004 in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., difetto di motivazione sulla quantificazione delle spese di lite.
5. Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c.
In particolare, non risulta rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate,
delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile.
5.1. E’ altresì violato il principio di specificità, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto ‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza