Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 165 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 165 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
sul ricorso 21859/2023 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1031/2023 depositata il 24/03/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono a questa Corte onde sentir cassare sulla base di quattro motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, provvedendo in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pavia, ha così deciso: « in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, fermo restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna in solido NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 384.166,05, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo ».
Riguardo al proposto ricorso il presidente ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
«I motivi di ricorso sono i seguenti.
Primo motivo di impugnazione: nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli artt. 99, 101, 112, 115, 329, 342 e 346 c.p.c., all’art. 2909 c.c., e agli artt. 24 e 111, comma 1 e 2, Costituzione per avere la Corte di Appello posto a fondamento della propria decisione una questione e una ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado non oggetto di censura in appello.
Secondo motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 99, 101, 112, 115, 132, 329, 342 e 346 c.p.c., all’art. 2909 c.c., e agli artt. 24 e 111 Costituzione per avere la Corte di Appello posto a fondamento della riforma della sentenza di primo grado una questione e una ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice
di primo grado non oggetto di censura in appello e mai oggetto di contraddittorio tra le parti.
Terzo motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 1325, 1343, 1344, 1418, 1813 e 1814 c.c. per avere la Corte escluso la nullità del contratto di mutuo per difetto di causa e/o comunque per l’illiceità della stessa, per essere stato stipulato in frode alla par condicio creditorum (v. infra pagg. 17-20) e per il difetto di traditio .
Quarto motivo di impugnazione: omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale completamente omesso di esaminare un fatto decisivo per la decisione e, in particolare le risultanze che attestano la nullità del contratto di mutuo, in quanto vi era già un’esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che, dunque, l’operazione posta in essere dalla Banca non costituisce alcuna dazione di denaro ma rappresenta una mera operazione contabile in frode alla par condicium creditorum.
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Sono inammissibili primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati.
La vicenda è questa. Le odierne ricorrenti hanno assunto la veste di fideiussori di una società, poi fallita, ed in tale veste sono state attinte dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto nei loro confronti dalla creditrice. Le stesse hanno spiegato opposizione sostenendo, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni perché stipulate in conformità al modello colpito dal noto provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005. La tesi è stata accolta dal Tribunale di Pavia, che, reputata per conseguenza l ‘applicabilità dell’articolo 1957 c.c., ha ritenuto
che la banca avesse agito tardivamente nei confronti del debitore principale. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazione affermando invece che la banca aveva agito tempestivamente, giacché, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, doveva farsi riferimento non all’iniziativa giudiziale, ma già a quella stragiudiziale, che era appunto tempestiva. Nel ricorso per cassazione, le ricorrenti sostengono che la Corte d’appello avrebbe pronunciato su una parte di sentenza non investita dall’impugnazione, sulla quale dunque era sceso il giudicato ai sensi del secondo comma dell’articolo 329 c.p.c.
E, però, di quali esattamente fossero i motivi di appello spiegati dalla creditrice appellante, nulla si sa, o almeno nulla di esatto si sa, alla lettura del ricorso. In proposito vi si legge soltanto che l’appello « si basava apparentemente su tre distinti motivi d’appello, tutti evidentemente riconducibili all’assunto che il giudice di primo grado avrebbe errato nell’affermare che ‘nella fattispecie in esame risultano adeguatamente dimostrati sia il carattere uniforme della clausola censurata, sia la conformità dello schema stesso all’ABI’ »; poco dopo viene ripetuto che: « L’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE si basava apparentemente su tre distinti motivi d’appello che sono evidentemente tutti riconducibili all’assunto che il giudice di primo grado avrebbe errato nell’affermare, con riferimento alla clausola n. 6 del contratto di fideiussione (che contiene una deroga all’art. 1957 c.c.), che ‘nella fattispecie in esame risultano adeguatamente dimostrati sia il carattere uniforme della clausola censurata, sia la conformità dello schema stesso all’ABI’ ». Questo è tutto.
Ora, il difetto di autosufficienza del motivo è macroscopico, giacché il contenuto dei tre motivi di appello è soltanto
approssimativamente accennato, ma il testo non è né trascritto, né è riassunto in un modo tale da dar conto della sua specifica sostanza: ciò tanto più tenendo conto che, se da un lato v’è il principio sancito dal secondo comma dell’articolo 329 c.p.c., invocato dalle ricorrenti, dall’altro lato v’è quello dell’effetto espansivo, secondo cui la formulazione del motivo devolve alla cognizione del giudice d’appello tutte le questioni necessariamente connesse alle parti o ai capi della sentenza espressamente censurati (Cass. 15 luglio 1993, n. 7851; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12911; Cass. 20 aprile 1999, n. 3905; Cass. 16 gennaio 2002, n. 397; Cass. 23 luglio 2002, n. 10734; Cass. 8 settembre 2004, n. 18095; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19424; Cass. 8 novembre 2005, n. 21659; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973; Cass. 11 gennaio 2011, n. 443; Cass. 16 dicembre 2014, n. 26374; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377; Cass. 3 aprile 2017, n. 8604; Cass. 13 aprile 2018, n. 9202).
Di guisa che, qui non è possibile stabilire, dalla lettura del ricorso, se la Corte d’appello fosse (r)o non fosse stata investita anche della questione della tempestività dell’iniziativa intrapresa dalla creditrice.
4.2. – Il terzo e quarto mezzo, anch’essi suscettibili di simultaneo esame, sono inammissibili ai sensi dell’articolo 360 bis , n. 1, c.p.c., avuto riguardo al principio secondo cui: « Il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro,
poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa » (Cass. 25 luglio 2022, n. 23149).
Si sostiene, cioè, che il mutuo erogato alla società garantita dalle odierne ricorrenti « non aveva altro scopo che quello di soddisfare asseriti (e non provati) crediti di RAGIONE_SOCIALE ». Ma che lo spostamento patrimoniale vi sia stato (è) riconosciuto dalle stesse ricorrenti, le quali fanno menzione del versamento sul conto della società volto a purgare la mora di essa.
Quanto alla par condicio creditorum , è appena il caso di osservare che il tema è totalmente estraneo alla posizione dei fideiussori».
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata quindi fissata la trattazione per l’adunanza camerale del 9.1.2025 ed, in esito alla stessa, la causa, con ordinanza interlocutoria 3798/2025, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. in materia di mutuo solutorio.
Indi ne è stata fissata la trattazione per l’odierna adunanza camerale.
Hanno depositato memorie entrambe le parti.
All’esito dell’adunanza odierna il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delle considerazioni esternate nella memoria ricorrente, osservato, quanto ai primi due motivi, come già ampiamente chiarisce la proposta, che
sebbene l’onere di autosufficienza non imponga l’integrale trascrizione dell’atto, nondimeno postula, secondo le determinazioni assunte da SS.UU. 8950/2022, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito, in modo da consentire al collegio di accedere agli atti in ragione della natura processuale del vizio denunciato, sicché esso non può ritenersi assolto considerando che i tre motivi di appello sono riassunti nel ricorso in una citazione di soli due righi.
Infine, quanto al terzo e al quarto motivo, ogni perplessità circa la legittimità del mutuo solutorio è stata definitivamente rimossa dal recente pronunciamento di SS.UU. 5841/2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 5.500,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, della somma di euro 2.500,00, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME