Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34160 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3757-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 30/07/2020 R.G.N. 818/2017;
R.G.N. 3757/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 31/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.7.2020, la Corte d’appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad ottenere la declaratoria d’irripetibilità dell’indebito contestatogli dall’INPS con nota del 26.11.2013 e ha condannato l’istante alle spese del doppio grado;
che avverso tale ultima statuizione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 31.10.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere la Corte di merito disposto in suo danno la condanna alla rifusione delle spese del giudizio nonostante che egli avesse ‘formulato e depositato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio attestante il possesso di un reddito inferiore ai limiti di legge impegnandosi a comunicare, fino a che il processo non fosse definito, le variazioni rilev anti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente’ (così il ricorso per cassazione, pagg. 6 -7);
che la dichiarazione che parte ricorrente assume di aver ‘formulato e depositato’ non risulta trascritta nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte essenziale a dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale, né risulta indicato in
quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essa in atto si troverebbe;
che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la parte che deduca un error in procedendo deve trascrivere nel ricorso la parte essenziale degli atti e dei documenti su cui intende fondare la propria censura, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica di questa Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario (così da ult. Cass. n. 21346 del 2024);
che, non avendo parte ricorrente assolto al proprio onere nemmeno in detta misura minima e risultandone per conseguenza violato l’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.200,00, di cui € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 31.10.2024.