Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 20824 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20824 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2019
ORDINANZA
sul ricorso 4720-2016 proposto da:
COGNOME Attivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
Contro
AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA …1’0.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 835/2015 della D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE CATANZARO, depositata il 06/08/2015;
•
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
con sentenza pubblicata il 6/8/2015 la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’impugnazione proposta dalla Azienda Forestale della Regione Calabria contro la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME volta ad ottenere il pagamento del rateo di 14à relativo al ‘ mensilit secondo semestre del 2008, così revocando il decreto ingiuntivo emesso in favore del COGNOME;
A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che il pagamento della somma di C 1311,98 al lordo delle ritenute, effettuato nel giugno 2008 dalla Azienda forestale, fosse integralmente satisfattivo della pretesa attorea, inerendo a tutto l’anno 2008 e non solo al primo semestre, come assunto dal lavoratore;
Contro la sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; l’Azienda Forestale non svolge attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; il ricorrente deposita memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso il Turco censura la sentenza per violazione e errata applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 14 de C.C.N.L. idraulico forestale, all’art. 23 del Cirl, nonché per violazione degli artt. 1325, n. 2, e 2094 cod.civ.;
assume che nessuna norma del contratto collettivo prevedeva il pagamento anticipato del rateo di 14′ mensilità relativo al secondo semestre di ogni anno, e che ciò corrispondeva al principio di postnumerazione della retribuzione; la somma da lui percepita nella busta paga di giugno era relativa al periodo giugno 2007-2008, sicché sussisteva il suo credito dal giugno al dicembre 2008 data di cessazione del rapporto;
il motivo è inammissibile, perché la parte non coglie l’unica ragione posta a fondamento della decisione, ossia l’accertamento in concreto che la somma pari a E 1311,98 è quella spettante a titolo di 14a per l’intero anno 2008; nella stessa sentenza la corte territoriale ha precisato che nessuna delle parti aveva prodotto in giudizio l’accordo sindacale ma che, in ogni caso, dall’esame delle buste paghe prodotte risultava che anche nell’anno 2007 la 14a era stata erogata per il medesimo importo, e così anche per gli anni successi, sicché doveva ritenersi che la somma ricevuta al giugno di ciascun anno comprendeva l’intero importo della 14′ dell’anno medesimo, con anticipo per la parte relativa al secondo semestre;
il motivo di ricorso invece è tutto incentrato nel sostenere che nessuna norma del contratto collettivo consentiva il pagamento anticipato, senza confutare l’accertamento in concreto svolto dalla corte territoriale;
inoltre, la parte non produce, unitamente al ricorso per cassazione, i contratti collettivi posti a fondamento del suo ricorso, né indica con esattezza dove essi sarebbero reperibili, nei fascicoli di parte o d’uffici dei precedenti gradi del giudizio;
nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 tazione bis, a confu della proposta art. 380 cod.proc.civ., il ricorrente assume che «la ex bis
normativa contrattualistica» richiamata a sostegno del ricorso era stata prodotta, «sotto forma di stralcio, nel fascicolo di primo grado, allegato al ricorso per cassazione di cui costituisce parte integrante»;
anche tale indicazione si appalesa vaga e generica e dunque non soddisfa il requisito previsto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ.: va infatti ricordato che, «nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accord collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 36 comma 2, n. 4, c. p. c. – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce a ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti» (in tal senso, da ultimo, Cass. 04/03/2019, n. 6255, ed ivi ulteriori richiami);
il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile;
il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Azienda forestale esime dal provvedere sulle spese del presente giudizio; sussiste invece l’obbligo del ricorrente di versare, ai sensi dell’art. comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
1,a. corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
quello dovuto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 to bis del cita d.P.R.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 16/4/2019