Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7012/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4995/2022 depositata il 25/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/9/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Per quanto qui interessa, con atto di citazione notificato l’11 giugno 2008 RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE – d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE – per ottenerne il pagamento di energia elettrica nella misura di euro 11.339.013,09 oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE si costituiva, resistendo e ottenendo di chiamare per manleva la Regione Campania, che si costituiva a sua volta resistendo.
Il Tribunale, con sentenza n. 444/2014, condannava la convenuta a pagare all’attrice quale corrispettivo contrattuale la somma di euro 4.541.709,44 oltre interessi e a pagarle per arricchimento senza causa la somma di euro 5.559.972,17 oltre rivalutazione e interessi, rigettando la domanda di manleva.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano RAGIONE_SOCIALE e la regione.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 novembre 2022, accoglieva in parte il gravame, condannando RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo contrattuale, la somma di euro 1.029.497,17
oltre interessi, e per arricchimento senza causa la somma di euro 8.594.134,17 oltre interessi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, basato su un unico motivo illustrato anche in memoria, da cui si sono difese con rispettivo controricorso RAGIONE_SOCIALE (che ha succeduto a RAGIONE_SOCIALE) e la Regione Campania.
Considerato che
Con l’unico motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 2042 c.c., 23, quarto comma, d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989, 191 e 194 d.lgs. 267/2000.
1.1 In primo luogo, si osserva che il giudice d’appello, constatata la nullità dei contratti stipulati tra le parti nel 1975, nel 1981, nel 1990, nel 1994, nel 1995 e nel 1996 “per effetto del D.L.vo 29/93 stante l’impossibilità di un tacito rinnovo”, ha accolto la domanda ex articolo 2041 c.c. proposta in subordine dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. In tal modo però avrebbe violato il combinato disposto degli articoli 23, quarto comma, d.l. 66/1989 convertito in l. 144/1989 e 2042 c.c.
Invero, il citato articolo 23, quarto comma, stabilisce che, se “le obbligazioni non rientrino nello schema procedimentale di spesa”, si crea “un rapporto obbligatorio con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l’azione di arricchimento” nei confronti dell’ente “per difetto del requisito della sussidiarietà”; e il suddetto articolo va letto unitamente agli articoli 16 e 17 r.d. 2440/1993, per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono avere forma scritta appena nullità.
Cass. ord. 24 maggio 2022 n. 16756 in un caso analogo, cioè un caso “in cui un privato abbia agito per ottenere il pagamento senza un regolare contratto”, riconosce la responsabilità esclusiva del funzionario; pertanto non si deve in tali casi agire ex articolo 2041 c.c., bensì agire direttamente nei confronti del funzionario
responsabile. Dunque il giudice d’appello non avrebbe dovuto accogliere la domanda per arricchimento senza causa in relazione ai “crediti riconducibili ai contratti dichiarati nulli”, ovvero quelli conclusi negli anni 1975, 1981, 1990 e 1994-1996.
1.2 In secondo luogo si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado quanto ai crediti derivanti dai contratti degli anni 2003, 2004 e 2006. Anche qui però non tiene conto – e si tratterebbe di una eccezione rilevabile d’ufficio dell’articolo 191, primo comma, d.lgs. 267/2000 “in quanto il creditore non ha dato prova della sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa creditoria, non risultando in atti il rispetto degli impegni contabili e finanziari” di cui al d.lgs. 267/2000 “atteso che dalla documentazione prodotta dalla resistente ESE non vi è prova alcuna del rispetto delle norme contabili prescritte dall’art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00”; inoltre “dalla consultazione delle fatture azionate emerge che queste non risultano completate con gli estremi dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, come prescritto dall’art. 191 comma 1 d.lgs. 267/00”.
Seguendo il metodo della ragione più liquida, che consente di assorbire ogni altro profilo del thema decidendum (incluso quello della trasformazione in società di RAGIONE_SOCIALE presente nel controricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a pagina 6) con accelerazione della complessiva tutela giurisdizionale e quindi rendendola reale rispetto di un valore fondamentale costituzionale e sovranazionale, deve rilevarsi che il motivo è composto di due submotivi: il primo è palesemente un novum – come rimarca pure il controricorso di RAGIONE_SOCIALE, nelle pagine 7-8 -, il suo contenuto non essendo stato mai dedotto nonostante che già il Tribunale avesse qualificato come ritualmente presente la domanda per arricchimento senza causa e conseguentemente pronunciato condanna parziale ex articolo 2041 c.c., tutto ciò rendendo
inammissibile il primo submotivo; il secondo submotivo, poi, è palesemente fattuale, in quanto si basa, a tacer d’altro, su valutazioni probatorie (il creditore non avrebbe “dato prova della sussistenza del titolo sulla cui base è stata avanzata la pretesa ecc.”; le fatture azionate dalla loro consultazione “non risultano completate ecc.”), e dunque anch’esso è inammissibile.
Il ricorso, in conclusione, è ictu oculi inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a entrambe le controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, liquidate per ciascuna di esse in un totale di € 16. 200,00, di cui € 16.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024