Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9339 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9339 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22954/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE mandataria di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
-intimata- nonché nei confronti di
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliato in via di domiciliazione telematica legale
-ricorrente incidentale adesivo – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6300/2023 depositata il 4/10/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Per quanto qui interessa, con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato il 23 ottobre 2015 Unicredit Leasing S.p.A. RAGIONE_SOCIALEanteriormente, RAGIONE_SOCIALE – adiva il Tribunale di Roma perché accertasse l’intervenuta risoluzione di contratto di locazione finanziaria che la ricorrente aveva stipulato il 23 marzo 2009 con RAGIONE_SOCIALE per un immobile sito in Nocera Inferiore e che nel luglio 2010 era stato oggetto di un incendio, il quale avrebbe reso applicabile una clausola risolutiva espressa presente nel contratto; chiedeva altresì che RAGIONE_SOCIALE fosse condannata a rilasciarle l’immobile.
La Meridian resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarata a diverso titolo la risoluzione del contratto per sopravvenuta distruzione totale dell’immobile e fosse pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 2932 c.c. poiché, in forza degli
articoli 17 e 23 del contratto, sarebbe insorto obbligo di stipulare compravendita dell’immobile da parte della concedente alla utilizzatrice.
Interveniva NOME COGNOME quale socio della società convenuta, aderendo alle difese di questa.
Il Tribunale, con pronuncia del 30 gennaio 2021, rigettava la domanda di risoluzione del contratto presentata dalla ricorrente e accoglieva invece quella presentata da controparte, dichiarando quindi risolto di diritto il contratto in data 15 luglio 2020 in forza dell’articolo 17 del contratto stesso; rigettava però la domanda riconvenzionale ex articolo 2932 c.c. e condannava la convenuta al rilascio alla ricorrente di quanto era rimasto del compendio immobiliare.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello per ottenere la domanda di cui all’articolo 2932 c.c.; appello adesivo veniva presentato anche da NOME COGNOME
Resistevano RAGIONE_SOCIALE – divenuta proprietaria del bene – e RAGIONE_SOCIALE – divenuta cessionaria dei crediti di Unicredit RAGIONE_SOCIALE, rappresentate dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE; rimaneva contumace RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 ottobre 2023, rigettava il gravame.
La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha presentato ricorso, articolato in due motivi, illustrati pure con memoria; vi ha aderito NOME COGNOME con un atto denominato ‘controricorso incidentale adesivo’ , che va propriamente definito ricorso incidentale adesivo; si è difesa nell’interesse delle due società mandanti la mandataria RAGIONE_SOCIALE
Considerato che:
Con il primo motivo NOME COGNOME denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1331 c.c. in luogo dell’articolo 1350 c.c.
La Corte d’appello, interpretando l’articolo 17 del contratto di locazione finanziaria, avrebbe ritenuto che ‘contenesse un contratto di opzione concesso in favore della utilizzatrice’ per l’acquisto del bene in caso di sua distruzione, e che, ai sensi dell’articolo 1331 c.c., qualora l’opzione fosse stata esercitata, sarebbe occorsa ‘l’espressa accettazione della parte che ebbe a concedere la suddetta opzione’: così dalla corte sarebbe stato commesso un errore di diritto.
Sussisterebbero invece elementi per cui il suddetto articolo 17 del contratto si dovrebbe ritenere contenesse ‘un contratto preliminare unilaterale’, vincolando quindi entrambe le parti. Per dimostrarlo varrebbe, pertanto, ‘la lettura dell’art. 17’ (cui sono dedicate le pagine 2022 del ricorso), richiamandosi poi ‘le distinzioni tra contratto di opzione e contratto preliminare unilaterale’ (ricorso, pagine 22-24) – qui sostenendo pure che, essendo rimasto distrutto l’immobile, ‘mancava … l’interesse della ricorrente a mantenere ferma la proposta di acquisto’ ex articolo 1331 c.c., giacché ‘nel patto stipulato tra le parti … l’interesse dell’obbligazione assunta dal ricorrente era esclusivamente della parte che la ha imposta’ in quanto l’obbligo a contrarre ‘comportava il beneficio della concedente di liberarsi al prezzo prepattuito maggiorato degli interessi convenzionali di un bene immobiliare distrutto -, e richiamando altresì, per lamentarsi di una ‘mancata pronunzia sulla accettazione della stipula dell’atto definitivo’, una comunicazione (ricorso, pagina 25) del 4 ottobre 2013 effettuata all’attuale ricorrente da Unicredit Leasing, del seguente tenore: ‘In relazione alla vostra richiesta, confermiamo la nostra disponibilità a consentire il riscatto anticipato del contratto a margine’.
2. Il secondo motivo è intestato direttamente come segue: ‘La domanda è assorbita dal rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. relativa all’indennizzo assicurativo’.
Si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto assorbito dal rigetto della domanda di cui all’articolo 2932 c.c. ‘la domanda connessa’, al patto di cui all’articolo 17 del contratto, di condanna della controparte a restituire l’indennizzo che controparte aveva ottenuto dalla compagnia assicurativa presente nella vicenda. Se ne deduce che ‘all’esito della cassazione con rinvio … si determinerà la reviviscenza della domanda’ davanti al giudice del rinvio.
3.1 Il primo motivo del ricorso principale e l’analogo del ricorso incidentale adesino sono diretti a suffragare un ‘ interpretazione del contenuto dell’articolo 17 del contratto diversa da quella compiuta da entrambi i giudici di merito, ed è quindi palesemente fattuale, anziché di diritto come tentano di prospettare. Patiscono pertanto l’inammissibilità.
3.2 Il secondo motivo del ricorso principale e l’analogo del ricorso incidentale adesino in realtà sono ‘non motiv i’ , in quanto privi dei requisiti di legge per essere considerati tali. Sno pertanto inammissibili.
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, in favore della parte controricorrente, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale adesivo. Condanna i ricorrenti, principale e incidentale adesivo, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025