Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25877 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26176/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1798/2022 depositata il 22/8/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 26176/2022
RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Firenze RAGIONE_SOCIALE, in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE, perché, previo accertamento dell’inadempimento da parte di quest’ultima dell’obbligazione contrattuale di fornitura all’attrice di adeguati tappi di sughero per le bottiglie di vino, la convenuta fosse condannata a risarcire all’attrice i danni derivati dal fatto che il difetto che avrebbero invece avuto i tappi avrebbe viziato il vino fornito dall’attrice stessa a un suo cliente statunitense, che l’aveva contestato.
La convenuta si costituiva, resistendo, e otteneva l’autorizzazione a chiamare la sua compagnia assicuratrice, RAGIONE_SOCIALE, la quale si costituiva, a sua volta resistendo.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea con sentenza n. 3472/2018.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui resistevano le controparti, proponendo pure appelli incidentali.
La Corte d’appello, con sentenza n. 1798/2022, rigettava l’appello principale, assorbiti due appelli incidentali condizionati, e accoglieva ulteriore appello incidentale di JGR.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi; ciascuna delle controparti si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
Il primo motivo denuncia vizio di motivazione ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.: ‘esame della questione in modo non corretto in quanto senza adeguata motivazione’; applicazione erronea dell’articolo 2729, primo comma, c.c.; ‘superamento dell’ipotesi cd. <>’.
1.1 Riguardo al primo motivo d’appello, che chiedeva ‘il riesame … della valenza probatoria’ di una e -mail del 9 ottobre 2012 sotto tre profili – illustrati sub a), b) e c) , il giudice d’appello avrebbe tralasciato del tutto ‘l’argomentazione sub c) che trattava del valore indiziario della confessione proveniente da soggetto incapace’, ciò venendo riprodotto nelle pagine 8 -9 del ricorso.
1.2 La Corte d’appello motiva globalmente sul contenuto del primo motivo del gravame – il primo giudice non avrebbe riconosciuto alcuna valenza alla e-mail di un incaricato di RAGIONE_SOCIALE, che però non ne era legale rappresentante -, rilevando tra l’altro che il contenuto della lettera era generico, e così implicitamente ma chiaramente negandogli ogni valenza, anche indiziaria. Risulta pertanto manifesta la infondatezza del motivo.
Il secondo motivo denuncia violazione di legge ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’articolo 161, primo comma, c.p.c. ‘per derivazione dalla nullità’ della consulenza tecnica d’ufficio derivante da ‘vizi assolu ti non sanabili’.
2.1 Entrambe le sentenze di merito si sono fondate sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata; soltanto dopo la sentenza del secondo grado, però, l’attuale ricorrente avrebbe appreso la necessità di consultare altre specie di tecnici.
In particolare, il ricorrente qui richiama ampiamente quanto avrebbe appreso da tale dr. NOME COGNOME, ‘esperto di tecnologie’, raffrontandolo con la consulenza tecnica d’ufficio, cui imputa errori scientifici, per giungere ad
affermare che sarebbe nulla e che tale nullità ricadrebbe appunto su entrambe le sentenze di merito.
Si sostiene altresì che, essendo la consulenza tecnica di parte ‘un mero atto difensivo’, non vi sarebbero ‘ostacoli a svolgere critiche alla c.t.u. per la prima volta anche in questa sede’, non trattandosi d’altronde di ‘mere valutazioni di merito’, bensì di ‘errori scientifici che hanno alterato il risultato della CTU inducendo in errore anche il Giudice’ (così il ricorso, a pagina 20). Sarebbe dunque ammissibile ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. la produzione della consulenza di parte, per cui si allega ‘la AVV_NOTAIO del ottobre 2022 del AVV_NOTAIO‘.
2.2 Per quanto le argomentazioni che lo intessono si adoperino per schermarlo, questo motivo, ictu oculi , è diretto a perseguire una valutazione pienamente e puramente di merito, ovvero un terzo grado inammissibile.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omissione di indagine da parte del consulente tecnico d’ufficio, vizio motivazionale ‘per inidoneità della motivazione sotto il profilo dell’assoluta omissione’ e nullità de lla sentenza per combinato disposto degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost.
3.1 Si argomenta in ordine al contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, intrecciandolo e raffrontandolo con la AVV_NOTAIO, e sostenendo che vi sarebbe stato nelle bottiglie un ‘inquinamento fungino’, ma che il consulente tecnico d’ufficio non avrebbe compiuto alcun ‘tentativo di verificare l’eventuale presenza di spore fungine’, per cui ‘il Giudice non ha potuto ricostruire comp iutamente la vicenda tecnica … in merito al tappo’; e l’indagine insufficiente del consulente tecnico d’ufficio ‘si converte in omessa pronuncia … con indubbie ricadute negative sulla sentenza e sulla valutazione della correttezza del ragionamento seguito dai giudici di merito’.
3.2 Si è dinanzi ad un motivo che sarebbe proprio di una impugnazione di merito, cioè di un appello, in quanto direttamente critica l’esito dell’accertamento fattuale compiuto dal giudice.
Come per il motivo precedente, pertanto, essendo la censura proposta invece al giudice del diritto, ne emerge ictu oculi l’inammissibilità.
4.1 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. per la condanna del ricorrente a rifondere le spese al terzo chiamato, pur avendo la compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE negato l’operatività della polizza. Si dovrebbe pertanto riesaminare la condanna ‘alla luce del riconoscimento parziale’ della parte convenuta sull’ampiezza della copertura assicurativa fornita dalla parte chiamata ‘e delle condizioni di contratto al fine di verificare la palese arbitrarietà quanto meno della parte residua di rilevazione’.
4.2 Si contesta inoltre la condanna al pagamento del doppio contributo unificato pur non avendo il giudice d’appello ritenuta sussistente la lite temeraria.
4.3 Si tratta evidentemente di due submotivi.
4.3.1 Il primo si dimostra infondato perché nella sua stessa illustrazione si riconosce che la condanna non deve essere pronunciata qualora ‘l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria’, riconoscendo che l’arbitrarietà non è la ‘semplice infondatezza della domanda’; nel caso in esame, poi, ancora riconosce il ricorrente che la condanna a rifondere le spese al terzo chiamato ‘dovrà essere, dunque, riesaminata alla luce del riconoscimento parziale da parte della società convenuta e delle condizioni di contratto al fine di verificare la palese arbitrarietà quanto meno della parte residua di rilevazione’ (ricorso, pagina 29). E ciò dopo avere riconosciuto (ricorso, pagina 28) c he, appunto, ‘la domanda di rilevazione da parte della RAGIONE_SOCIALE era sicuramente arbitraria in parte’.
Dunque, lo stesso ricorrente ammette che la chiamata in parte aveva un qualche fondamento, giacché solo in parte sarebbe stata arbitraria. La condanna alla rifusione delle spese processuali, pertanto, è stata pienamente legittima.
4.3.2 Nel secondo submotivo, la doglianza è inconsistente e generica, in quanto il raddoppiamento del contributo unificato non deriva dalla temerarietà della lite,
bensì, se ve ne sono i presupposti, dal disattendimento della impugnazione (articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere a ciascuna delle controricorrenti le spese, come liquidate in dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di € 5200, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2024