Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della quale sul ricorso iscritto al n. 25329/2021 R.G. proposto da: è domiciliato per legge
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa degli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 377/2021 depositata il 18/06/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2013 NOME COGNOME conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo: a) in via principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l’inefficacia del contratto di assicurazione stipulato con la RAGIONE_SOCIALE (successivamente assorbita dalla convenuta) a causa della mancata consegna del fascicolo informativo, con conseguente restituzione della somma di € 7.857,57 e risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa, ovvero, b) in via subordinata, accertare che la causa di licenziamento era coperta dalla polizza, non essendo egli mai stato socio lavoratore.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva, in fatto: a) di avere stipulato un contratto di assicurazione a garanzia di un mutuo stipulato tra i propri genitori e la Banca RAGIONE_SOCIALE – Banco di Napoli S.p.a. e di avere corrisposto in un’unica soluzione il premio dovuto pari ad € 7.857,57; b) che, nel marzo 2011, era stato collocato in cassa integrazione in deroga dalla società cooperativa RAGIONE_SOCIALE, presso la quale prestava attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato; c) che, proprio in conseguenza di tale evento, aveva chiesto di avvalersi della copertura assicurativa della polizza stipulata, ma di avere ricevuto risposta negativa dalla società assicuratrice per la ragione che l’ipotesi di cassa integrazione in deroga non rientrava tra i rischi assicurati; d) che successivamente era stato licenziato, ma, anche in questa nuova situazione, gli era stata respinta la richiesta di rimborso della somma versata poiché la sua posizione di socio lavoratore veniva equiparata a quella di lavoratore autonomo; e) di rivestire solo formalmente la qualifica di socio lavoratore, utile soltanto per ottenere gli sgravi fiscali.
Si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE la quale, nel chiedere il rigetto della domanda, ne deduceva l’infondatezza, risultando, dal tenore delle singole clausole contrattuali contenute nelle due polizze assicurative stipulate dall’attore, che: a) lo COGNOME aveva
dichiarato espressamente di avere ricevuto, letto attentamente ed accettato in ogni sua parte le note informative e le condizioni di assicurazione; b) l’attivazione della garanzia di disoccupazione era prevista in caso di licenziamento ovvero di assoggettamento del contraente esclusivamente alla procedura di messa in mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; c) era escluso qualsiasi indennizzo ove l’assicurato avesse percepito il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria; d) lo stesso attore aveva dichiarato di rivestire la qualifica di socio lavoratore, come tale assimilabile al lavoratore autonomo.
Il Tribunale di Reggio Calabria, istruita documentalmente la causa, con la sentenza n. 1347/2016, rigettava la domanda e condannava lo COGNOME alle spese di lite. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che l’assunto di parte attrice non aveva trovato alcun riscontro nelle risultanze processuali, mentre era emerso che lo COGNOME: a) era stato assunto quale socio lavoratore presso la società cooperativa RAGIONE_SOCIALE; b) aveva sottoscritto la dichiarazione di adesione alle due polizze dichiarando espressamente di avere ricevuto e di avere letto attentamente le relative note informative e le condizioni di assicurazione; c) aveva percepito il trattamento di Cassa Integrazione in deroga. Rilevava altresì il giudice di primo grado che le suddette emergenze processuali non erano state confutate dall’attore, che non aveva articolato alcuna prova contraria. In definitiva, secondo il Tribunale, le clausole contrattuali in contestazione non integravano alcuna pattuizione vessatoria.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello lo COGNOME, insistendo nelle originarie domande, chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e lamentando: a) la nullità della sentenza per difetto della costituzione del giudice, in quanto il giudice che aveva emesso la sentenza risultava diverso da quello innanzi al quale erano state precisate le conclusioni;
b) il mancato rilievo della violazione del Codice del Consumo, per risultare abusive le clausole sulle quali il cliente non era stato adeguatamente informato; c) l’avvenuta decisione della causa da parte del giudice in base alla superficiale ed errata lettura della documentazione agli atti e senza che in cinque anni di causa nessuna attività istruttoria fosse stata svolta.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, opponendosi alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata; con vittoria di spese e competenze di lite.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, con sentenza n. 377/2021 rigettava l’appello, condannando lo COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso lo COGNOME.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore di parte ricorrente ha depositato nota con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso, mentre il Difensore di parte resistente ha depositato memoria con la quale insiste nella declaratoria di inammissibilità o infondatezza dello stesso.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nella impugnata sentenza, la corte di merito ha confermato quanto affermato sul punto dal Tribunale, rilevando che:
-<>;
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-<<In proposito, sempre dalle allegate note informative e condizioni di assicurazione, da ritenersi note al sig. COGNOME e dallo stesso accettate per l'avvenuta sottoscrizione documentata in atti ed in mancanza di prova diversa, è emersa chiaramente l'esclusione di indennizzo in ipotesi diverse dalla collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (e, quindi, in ipotesi di collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o in deroga); ed il sig. COGNOME, per sua stessa ammissione, era stato posto in Cassa Integrazione in deroga, quale fattispecie diversa da quella indennizzabile assicurativamente a termini di polizza ».
Lo COGNOME articola in ricorso cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <>.
Si duole che la corte territoriale ha omesso di svolgere ogni apprezzamento in ordine alla configurabilità o meno del fatto, limitandosi a scrivere che dall’esame dei verbali risulta che fosse <>, senza accorgersi che, come risulta dal relativo verbale che produce, le conclusioni erano già state precisate davanti ad altro giudice.
2.2. Con il secondo motivo denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale non si sarebbe neppure soffermata sul motivo di appello concernente la sua condizione di socio lavoratore.
Osserva che il rapporto del socio lavoratore con la cooperativa può configurarsi come dipendente o autonomo, e che dalla lettera di licenziamento agli atti risultava la natura dipendente del suo rapporto di lavoro.
Si duole che l’RAGIONE_SOCIALEzione ha incassato il premio corrispondente pari ad €. 4732,77 per la RAGIONE_SOCIALEvita e ad €. 3124,80 per RAGIONE_SOCIALEtutela, per un ammontare lordo di €. 7857,57, pur essendo a conoscenza che il suo contratto di assunzione non fosse coperto dalla polizza.
Sostiene che tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione della sentenza di secondo grado vi è un evidente necessario parallelismo, poiché all’adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata risposta da parte del giudice di appello, che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia <> nella parte in cui la corte territoriale non ha valutato che la mancanza della firma nel riquadro della dichiarazione di adesione alla polizza collettiva era evidente segno che lui non aveva ricevuto il fascicolo informativo e, quindi, non era stato messo in condizione di verificare le clausole del contratto.
2.4. Con il quarto motivo (indicato sub 3) il ricorrente denuncia <>.
Sostiene che la mancata trasmissione del fascicolo informativo gli ha impedito di conoscere gli elementi per avere una valida, corretta e legittima informazione in merito alle condizioni della polizza.
Richiamata genericamente la direttiva CEE sulle clausole abusive, richiama altresì la sentenza del 23 aprile 2015 (C-96/14) della Corte di Giustizia europea; e rileva che quest’ultima – al fine di evitare che il cliente sottoscriva il testo della polizza, insieme ad altri documenti, senza capire esattamente in quali casi e in che modo l’assicurazione agisce – ha stabilito che le compagnie assicurative, le banche e le finanziarie devono: a) informare il cliente prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell’impegno; b) spiegare come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate; c) fornire tutte le informazioni utili a consentire al cliente di sottoscrivere consapevolmente polizza e prestito, dando la possibilità al mutuatario di valutare le conseguenze economiche che scaturiscono dall’operazione che sta concludendo.
Sottolinea la responsabilità precontrattuale dell’RAGIONE_SOCIALE che: dapprima, ha stipulato con lui la polizza scientemente, pensando di non pagare l’assicurato; poi, ha riscosso il dovuto in un’unica soluzione; e infine ha eccepito la circostanza ostativa al rimborso del premio.
2.5. Osserva che, in conseguenza dell’accoglimento del ricorso, dovrà essere riconosciuta illegittima anche la condanna alle spese di giudizio per le quali si chiede la riforma.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. In primo luogo, l’esposizione del fatto, contenuta nel ricorso, si palesa gravemente insufficiente.
Al riguardo, occorre ricordare che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per
cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Tale indirizzo deve ritenersi a più forte ragione applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. (non applicabile ratione temporis al ricorso odierno, ma evidente espressione del consolidamento del preesistente principio generale), che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla <>, evidenziando che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale.
Nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti (e nemmeno la lettura della parte successiva, illustrativa delle doglianze, rimedia alla carenza), in quanto si limita a sintetizzare il contenuto del ricorso in appello, ma inammissibilmente omette ogni adeguato riferimento al contenuto: sia delle domande proposte in primo grado; sia delle deduzioni avversarie; sia, infine, delle sentenze di primo e secondo grado.
Pertanto, per ciò stesso, va dichiarato inammissibile.
3.2. Inoltre, il ricorso è inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..
Parte ricorrente, infatti: a) si duole che, come risulta dal relativo verbale che produce, le conclusioni erano già state precisate davanti ad altro giudice, ma nulla dice sull’ultimo verbale di precisazione delle conclusioni e sull’estensore della sentenza di primo grado; b) si duole che la corte territoriale non si sarebbe neppure soffermata sul motivo di appello concernente la sua condizione di socio lavoratore, ma non riporta detto motivo; c) si duole che la corte di merito non ha valutato la mancanza della firma nel riquadro della dichiarazione di adesione alla polizza collettiva, ma non ha provveduto ad indicare in quale atto o momento processuale avrebbe dedotto il fatto storico di cui la corte di merito avrebbe pretermesso l’esame; d) chiede il rispetto della legge che disciplina il ruolo di socio lavoratore e si duole del carattere abusivo di alcune clausole, senza tuttavia riportare né il contenuto delle clausole, né il contenuto del contratto di assunzione e neppure il contenuto della lettera di licenziamento.
3.3. Ancora, con ulteriore specifico riferimento al motivo secondo, il ricorso è inammissibile, in quanto la corte territoriale, con
accertamento in fatto e immune da vizi logici, ha ritenuto che, dalla documentazione versata in atti dalla società assicuratrice, era emerso che lo COGNOME aveva sottoscritto l’adesione alle polizze collettive RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, espressamente ivi dichiarando <>.
Orbene, il ricorrente si duole della violazione dell’obbligo di informazione, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.4. Ed ancora, in specifica relazione al motivo terzo (nel quale viene denunciato il vizio previsto dall’art. 360 comma primo n. 5), l’inammissibilità consegue anche al fatto che questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che (cfr., tra le tante, Cass. n. 26774/2016) che: <>.
Senonché, detto onere nel caso di specie non è stato affatto assolto.
3.5. Infine, non può neppure tacersi che generica, priva di autosufficienza sulle modalità della sottoposizione delle contestazioni alla corte territoriale e, in definitiva, non pertinente è la formulazione
di censure alla ratio decidendi circa il rilievo della produzione di dichiarazione di ricezione o di intelligibilità delle clausole coinvolte.
All ‘ inammissibilità del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell ‘ importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024, nella camera di consiglio