Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33350 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33350 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 885/2025 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME, NOME COGNOME;
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresento e difeso dall’AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 2006/2024 emessa dalla Corte di appello di Bologna il 28 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME evocava in giudizio, avanti al Tribunale di Reggio Emilia, il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
nel 2002, era entrata a far parte della filiera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in forza dell’acquisto di quota latte comunitaria da allevatori che ne erano già appartenenti;
-il Piano Regolamento Offerta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevedeva la decadenza dalla qualità di produttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di latte da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo oltre 24 mesi di mancati conferimenti all’interno della filiera, con perdita delle relative quote latte;
dal 2002 al 2007, aveva ininterrottamente prodotto latte destinato alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così come dal 2009 al 31.12.2012;
il 31.12.2012 aveva cessato i conferimenti di latte per la trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai caseifici della filiera;
il 27.10.2014, onde evitare la decadenza dalla titolarità delle quote latte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva sottoscritto un contratto d’affitto di ramo d’azienda con l’RAGIONE_SOCIALE, anch’essa appartenente alla filiera del RAGIONE_SOCIALE, in forza del quale cedeva temporaneamente terreno e quote latte pari a kg 250.000 alla predetta RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe prodotto latte destinato alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzando, oltre alle proprie quote, anche quelle appartenenti al COGNOME;
con comunicazione del 23 giugno 2016, il RAGIONE_SOCIALE, escludendo che il contratto d’affitto di ramo d’azienda stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE rilevasse ai fini della conservazione dell’appartenenza del RAGIONE_SOCIALE alla filiera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato l’attrice decaduta dalla qualifica di produttore di latte idoneo alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per mancati conferimenti nella filiera a far data dal 31.12.2012;
-secondo il RAGIONE_SOCIALE, infatti, il contratto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto non quote latte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma quote latte comunitarie e quindi non produttive del latte per la filiera del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tanto precisato in fatto, la ricorrente affermava che, contrariamente a
quanto ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE, il contratto di cessione temporanea di ramo d’azienda all’RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto quote latte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non quote latte comunitarie. Assumeva, infine, che la decadenza dalla filiera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impedendole la produzione di latte destinato alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le aveva causato una perdita economica pari a circa € 1.500.000 e un danno morale ‘ a causa delle ripercussioni negative che tale situazione pregiudizievole ha comportato sulla vita familiare e quotidiana dello stesso ‘.
La ricorrente concludeva domandando che il Tribunale accertasse e dichiarasse la validità del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato il 27.10.2014, quale contratto avente ad oggetto quote latte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utili ad attestare la continuità di produzione di latte destinato alla trasformazione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e che, per l’effetto, dichiarasse l’inefficacia del provvedimento di decadenza dalla filiera adottato dal RAGIONE_SOCIALE; domandava, altresì, di disporre la revoca del provvedimento del RAGIONE_SOCIALE di sospensione dell’assegnazione delle quote latte riserva con conseguente riassegnazione delle medesime e di condannare il RAGIONE_SOCIALE a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di € 2.000.000.
Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte di appello di Bologna, la quale evidenziava che l’oggetto del contratto stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avesse ad oggetto esclusivamente quote latte comunitarie e non quote latte consortili, comunque denominate, utili alla produzione di latte destinato alla produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con conseguente legittimità del provvedimento di decadenza assunto dal RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso.
─ È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c., a fronte della
quale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Le parti hanno depositato anche memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso sollevato dalla parte ricorrente è così rubricato: «1. Nullità della sentenza per omessa motivazione. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 45 legge n. 203/82, 10 legge n. 119/03. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sulla sussistenza di eccedenze e l’omessa verifica del documento 8 della produzione del ricorrente».
Lamenta l’RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME che la Corte di merito, non valutando la lacunosità ed erroneità della consulenza tecnica, avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto concluso con l’RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto quote latte CEE e non quote latte destinate alla produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la «Nullità della sentenza per omessa motivazione. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e 4 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 45 legge n. 203/82, 10 legge n. 119/03, Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul contratto posto in essere con RAGIONE_SOCIALE. Ed all’omessa verifica della produzione del ricorrente».
Con tale motivo, la ricorrente ritiene che la Corte di merito – male interpretando il contratto del 27 ottobre 2014 stipulato dall’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE – sarebbe incorsa in errore laddove ha concluso che il contratto aveva ad oggetto, oltre al fondo rustico, solo ed esclusivamente quote latte comunitarie (e non quote latte consortili utili alla produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), pur avendo riconosciuto che la stipula del contratto era avvenuta in un momento di transizione tra un regime e l’altro e che le QLPR sarebbero venute ad esistenza solo più tardi con l’istituzione del relativo Registro in data 12 novembre 2014.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa motivazione. Violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, e 4 c.p.c in relazione alla legge n. 119/2003. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sulla natura del contratto posto in essere con RAGIONE_SOCIALE in base alla normativa applicabile ratione temporis».
Con tale motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto del 27 ottobre 2014 non consistesse in un contratto di affitto di azienda, unico negozio idoneo, ai sensi della normativa di riferimento, ad evitare la decadenza dalla titolarità delle quote latte RAGIONE_SOCIALE.
La proposta di definizione evidenzia quanto segue:
« 1. Il ricorso si articola in quattro motivi, scrutinabili congiuntamente perché tutti inficiati dalle medesime, plurime, ragioni di inammissibilità.
«1.1. In primo luogo, perché prospettano, genericamente e cumulativamente, vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per Cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., e plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 26383 e 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878, 27505 e 4528 del 2023; Cass. nn. 35832 e 6866 del 2022). In altri termini, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 4979 del 2024; Cass. nn. 35782, 30878 e 27505 del 2023; Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018).
È sicuramente vero, peraltro, che, «In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati» (cfr., in termini, Cass. n. 39169 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si vedano anche Cass., SU, n. 9100 del 2015; Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018). Tanto, però, non si rinviene nei motivi di ricorso in esame, i quali, per come concretamente argomentati, non consentono di individuare, con chiarezza, le doglianze riconducibili agli invocati vizi, rispettivamente, motivazionali e di violazione di legge (anche processuale), in modo tale da consentirne un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare quella teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse.
1.2. I medesimi motivi, inoltre, laddove invocano il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dimostrano di non considerare il divieto di cui al novellato art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e ivi applicabile ratione temporis, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023), il quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. ‘doppia conforme’). In proposito, si rammenta che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348 -ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. ‘doppia conforme’ in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l’ipotesi di ‘doppia conforme’, ai sensi dell’art. 348 -ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti
decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. nn. 26255, 19371, 17021 e 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014). Tale onere è rimasto, invece, inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nelle doglianze de quibus.
Va rimarcato, altresì, che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 28 ottobre 2024) -impone specifiche modalità di deduzione del vizio ivi previsto, come stabilite da Cass., SU, n. 8053 del 2014, a tenore della quale, tra l’altro, la parte così ricorrente deve indicare nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti (cfr., in motivazione, Cass. n. 2115 del 2025). Il vizio dedotto, oltre a trascurare le suddette modalità di allegazione del vizio, non tiene conto del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui che la menzionata disposizione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
8671 del 2025; Cass. nn. 26379, 19417, 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022).
1.3. Le censure in esame, poi, laddove lamentano una pretesa apparenza di motivazione sulle corrispondenti questioni come decise dalla corte distrettuale, mostrano di non tenere in alcun conto che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 26383, 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, l’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo già precedentemente richiamato, ha ormai ridotto al ‘minimo costituzionale’ il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua ‘contraddittorietà’ (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella ‘insanabile’ e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella ‘insuperabile’. Non rileva, in relazione ad una siffatta contestazione, la correttezza della soluzione adottata o la sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022).
In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione
sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 18079, 16117, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). Ne deriva che è possibile ravvisare una ‘motivazione apparente’ nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l’identificazione dell’iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 16117 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017) -è, nella specie, insussistente.
La Corte territoriale, infatti, ha illustrato gli assunti -certamente in linea con il minimo costituzionale imposto – fondanti le adottate soluzioni (a) di idonea considerazione del materiale probatorio regolarmente acquisito a processo, ivi compreso il documento NUMERO_DOCUMENTO di parte ricorrente, (b) di intervenuta cessione di quote latte comunitarie, anziché consortili, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dando piena rilevanza al riferimento normativo -contenuto nel contratto stipulato tra le parti di cui all’art. 10, comma 15, L. n. 119/03, in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in conformità alla disciplina comunitaria, e (c) di qualificazione del contratto in termini di affitto di fondo rustico e contestuale affitto di quota latte, anziché di affitto di ramo d’azienda quale unico negozio idoneo ad evitare la decadenza dalla titolarità delle quote latte RAGIONE_SOCIALE. Si tratta, quindi, di motivazioni che esplicitano le ragioni della decisione su questi punti, rendendone agevolmente individuabile l’iter logico seguito per ciascuno di essi, così dovendosi considerare soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto; né rileva,
qui, come si è già anticipato, l’esattezza, o non, di tali giustificazioni.
1.4. Passando, poi, all’esame delle ulteriori doglianze, la ricorrente ripropone in tutti i motivi di ricorso una sostanziale critica all’interpretazione, fornita dalla corte distrettuale, del contratto stipulato il 27 ottobre 2024 dall’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE. Si assume che la corte felsinea sarebbe incorsa in un duplice errore interpretativo: in primo luogo, ritenendo che l’oggetto del contratto fossero, oltre al fondo rustico, solo ed esclusivamente quote latte comunitarie, così omettendo di considerare che -al tempo della conclusione del contratto -le QLPR non erano ancora state istituite; in secondo luogo, qualificando il contratto de quo in termini di contratto di affitto di fondo rustico e contestuale affitto di quota latte, al contempo negando allo stesso la natura di contatto di affitto di ramo d’azienda.
Una tale doglianza si rivela complessivamente inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati (nel caso di specie, il contratto concluso tra le parti), governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi – al di là della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo
dell’atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018; Cass. n. 9461 del 2021; Cass. nn. 30878, 13408 e 7978 del 2023; Cass. nn. 2607, 10786, 13621 e 18079 del 2024).
In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 2465 del 2015; Cass. n. 10891 del 2016).
La censura, poi, neppure può essere formulata mediante l’astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass., SU, n. 2061 del 2021; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 25728 del 2013).
Nel quadro dei riportati princìpi, risulta chiaro che la censura in esame non specifica i canoni e le norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, così risolvendosi in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione del merito, attraverso la proposizione di una interpretazione dello schema contrattuale, in senso favorevole agli istanti, diversa da quella, da essi contestata, preferita dalla Corte territoriale e mediante la riproduzione nel ricorso – onde sottoporle al riesame della Corte, parimenti inammissibile in questa sede –
di contratti, scritti difensivi e stralci della decisione di primo grado.
1.5. Quanto, poi, al dedotto vizio di violazione di legge (specificatamente invocato dalla ricorrente in tutti i motivi di ricorso), la censura è parimenti inammissibile.
Invero, giova ricordare che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021). È opportuno evidenziare, inoltre, che questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
Nella specie, la corte distrettuale ha fornito ampia giustificazione del proprio convincimento circa l’avvenuto rigetto delle censure innanzi ad essa prospettate dagli appellanti. Pertanto, non resta che prendere atto dei relativi accertamenti, evidentemente fattuali, svolti dal giudice a quo, rispetto ai quali le argomentazioni delle censure in esame si rivelano sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) come si è già detto in precedenza, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l”interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) il giudizio di legittimità, come si è già detto, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la
sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024); iii) come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».
1.6. Esigenze di completezza, infine, impongono di aggiungere che: i) le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno sancito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale». Nelle specie, per le ragioni già spiegate, una censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ. non è proponibile; ii) un’autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente in termini di attribuzione da parte del Giudice dell’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie improponibile per quanto si è già spiegato ».
3. – Il Collegio reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consigliere delegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultano efficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nella richiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1, secondo comma, c.p.c.
In particolare, ritiene la ricorrente che, nella fattispecie, non si verta in una ipotesi di doppia conforme, in quanto vi sarebbe una divergenza manifesta tra la decisione di primo grado e quella resa dalla Corte di appello di Bologna in sede di gravame. Infatti, secondo la difesa dell’RAGIONE_SOCIALE, «il Tribunale di Reggio Emilia aveva fondato la propria decisione quasi esclusivamente sulla qualificazione del contratto del 27.10.2014, ritenendo che avesse ad oggetto mere quote latte comunitarie. L’appello della odierna ricorrente aveva specificamente censurato tale valutazione, introducendo un tema decisivo e trascurato in primo grado: la prova documentale (doc. 8) dell’effettivo utilizzo delle quote a fini consortili da parte dell’RAGIONE_SOCIALE».
Il rilievo è manifestamente infondato, considerato che la sentenza di secondo grado aderisce a quanto accertato dal Tribunale di Reggio Emilia, laddove afferma: «la Corte ritiene che l’oggetto del contratto stipulato tra COGNOME e COGNOME abbia ad oggetto, oltre al fondo rustico, esclusivamente quote latte comunitarie e non quote latte consortili, comunque denominate, utili alla
produzione di latte destinato alla produzione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE». Il percorso argomentativo è sostanzialmente identico per le due decisioni.
A tal riguardo, merita di essere ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così, Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724, Rv. 664193 – 01).
Con riferimento, poi, ai singoli motivi proposti, l ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, nelle note depositate in vista dell’udienza, si limita a riproporre le censure già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio per cassazione, senza, tuttavia, procedere ad una confutazione dei plurimi rilievi di inammissibilità – che, come detto, il Collegio pienamente condivide – formulati nella proposta di definizione.
4. – Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380bis c.p.c., devono essere applicati – come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380bis c.p.c. ora richiamato – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente della somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quella quantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U.,
27/09/2023, n. 27433, Rv. 668909 – 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 – 01).
Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez. U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 – 01). In questa prospettiva, è stato chiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorso prescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui, a fronte d’una proposta di rigetto o d’inammissibilità nel merito, il ricorso venga dichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettato prendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2, 01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 – 01).
Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegato piena conferma in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;
condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 9.000,00 in favore del RAGIONE_SOCIALE e dell’ulteriore somma di euro 7.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME