Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6795/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TRENTO n. 163/2020 depositata il 21/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell’aprile del 2012, la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sottoscrivevano un contratto di affitto di azienda, avente ad oggetto l’azienda costituita dall’immobile sito in Giustino, di proprietà della società affittante, per un canone annuo di Euro 60.000,00.
Le parti concordavano anche la cessione di beni mobili registrati per un importo pari ad Euro 150.000,00 da saldare anch’esso entro l’anno successivo.
Nell’ottobre del 2014, il Tribunale di Trento dichiarava il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci COGNOME NOME e NOME COGNOME.
La curatela decideva, quindi, di procedere giudizialmente al fine di far dichiarare l’inefficacia, e quindi la inopponibilità al RAGIONE_SOCIALE, dell’accordo contenuto nella scrittura del 30.04.2012, ovvero, subordinatamente, la sua nullità per difetto di forma, ovvero per nullità ex art 1343, 1344, 1345 e 1418 cc., con condanna della società affittuaria al pagamento del suo credito residuo per cessione magazzino e cessione veicoli, pari ad Euro 981.753,21, ovvero, l’eventuale maggiore o diversa somma che fosse risultato di giustizia, maggiorato degli interessi di mora ex art. 3) del contratto di affitto di azienda, dal 31.03.2013 sino al saldo effettivo.
Si instaurava, così, avanti al Tribunale di Trento la causa nella quale la RAGIONE_SOCIALE si costituiva contestando l’ammontare
del credito azionato, nonché la sussistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c
Con sentenza n. 306/2019 il Tribunale di Trento dichiarava l’inefficacia nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della scrittura del 30.04.2012 tra la società, poi fallita, e la RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE attore, della somma di Euro 668.594,92, oltre agli interessi di mora ex art. 3 del contratto di affitto di azienda dal 31.03.2013 e sino al saldo effettivo.
La Corte d’appello di Trento con sentenza n. 163/2020 confermava la sentenza emessa dal Tribunale.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con autonomi controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa e/o insufficienza e illogicità della motivazione, contrasto la motivazione e le evidenze documentali, errata e/o parziale ricostruzione dei fatti, insufficiente lettura ed errata interpretazione e valutazione dei documenti prodotti in primo grado dalle parti, violazione dell’art. 116 c.p.c., violazione degli artt. 1362 e 2901 c.c., violazione degli artt. 651 e seguenti c.p.c..
Lamenta che la decisione della Corte d’appello sia errata perché è carente di motivazione oltre che contraddittoria nella parte in cui, confermando la sentenza della tribunale, ritiene sussistenti i presupposti ex art. 2901 c.c. con conseguente dichiarazione di inefficacia dell’accordo stipulato in data 30 aprile 2012. La Corte territoriale ha errato sia nel ritenere che il credito del fallimento sia certo, in quanto risultante dal contratto, sia nel ritenere certi e definitivi i controcrediti della RAGIONE_SOCIALE.
5.2. Con il secondo motivo denuncia la errata ricostruzione dei fatti ed errata valutazione e interpretazione dei documenti prodotti, contrasto tra motivazione e tra motivazione e dispositivo, errata quantificazione del quantum, insufficiente motivazione sul conteggio del quantum, violazione dell’art. 116 c.p.c. e violazione dell’art. 1362 c.c..
Lamenta che la Corte d’Appello non ha preso in considerazione le osservazioni svolte dalla società appellante in relazione al minor credito asseritamente vantato dal fallimento.
5.3. Con il terzo motivo denuncia la omessa motivazione.
Censura la sentenza impugnata ritenendo che la corte d’appello di Trento non si sia pronunciata sulla questione relativa al TFR dei dipendenti.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi sono formulati in modo non conforme alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c/ Italia il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto
‘anche’ fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda’ (Cass. 19/04/2022, n. 12481);
6.1. Va sotto altro profilo posto in rilievo, con particolare riferimento al 3° motivo, che le censure denunciate con la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter. c.p.c. trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in complessivi Euro 12.200 di cui 12.000 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore del controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza