Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33322 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7555/2021 R.G. proposto da
NOME COGNOME anche quale erede di NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE rappresentante di, quale procuratrice di Intesa Sanpaolo S.p.a.RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvEMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ Appello di Roma n. 127 del 12/1/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-nell ‘ espropriazione forzata promossa ex artt. 602 ss. c.p.c. da Banco di Napoli (al quale è poi succeduta Intesa Sanpaolo) nei confronti di NOME COGNOMEacquirente dell ‘ immobile ipotecato), i debitori NOME COGNOME e
NOME COGNOME proponevano opposizione all ‘ esecuzione, deducendo di aver corrisposto alla banca delle somme ‘in acconto’ volte all’ estinzione del debito e che, tuttavia, in esito alla liquidazione coattiva del bene, il ricavato dalla vendita era stato attribuito all ‘ istituto di credito per la soddisfazione della sua totale pretesa creditoria, senza, cioè, computare gli importi ‘in acconto’ già riscossi;
-il Tribunale di Latina respingeva l ‘ opposizione in quanto -secondo il giudice -gli opponenti non erano esecutati nel processo esecutivo e, dunque, erano privi di legittimazione ad avanzare l ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c.;
–NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME intraprendevano un ‘ autonoma azione nei confronti di Intesa Sanpaolo allo scopo di ottenere la restituzione della somma di Euro 15.500,00, configurabile quale indebito oggettivo, posto che la banca aveva complessivamente ricevuto un importo eccedente rispetto al credito vantato;
-costituito il contraddittorio con Intesa Sanpaolo S.p.A. (che eccepiva l ‘ irretrattabilità del piano di riparto approvato nella procedura esecutiva), il Tribunale di Cassino respingeva la domanda degli attori, richiamando le statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011;
-adita da questi ultimi (segnatamente, da NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME), la Corte d ‘ appello di Roma -con la sentenza n. 127 del 12/1/2021 -confermava la decisione di primo grado, perché, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, la somma assegnata alla banca col riparto non aveva soddisfatto integralmente il suo credito;
-avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, basato su un ‘ unica censura, NOME COGNOME anche nella qualità di erede di NOME COGNOME;
-resisteva con controricorso Intesa Sanpaolo S.p.A.RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-il ricorso non è stato notificato a NOME COGNOME appellante in secondo grado; ciononostante, può prescindersi dall ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di quest ‘ ultimo in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ inammissibilità del ricorso;
-con l ‘ unico motivo, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.), il ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli art 2697 e 2712 c.c. nonché violazione e falsa applicazione dell ‘ art 115 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n 3 e 5 c.p.c. Errores in iudicando errata valutazione delle prove errata o carente motivazione su un elemento centrale per la decisione che ha costituto oggetto di contraddittorio tra le parti.», avendo la Corte d ‘ appello «rigettato la domanda ritenendo difettare in senso assoluto l ‘ esistenza di un pagamento eseguito senza causa a favore di Banca Intesa»;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primo luogo, in violazione dell ‘ art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.:
il ricorso manca di un ‘ adeguata illustrazione del fatto processuale: difettano gli elementi indispensabili a comprendere ed esaminare l ‘ oggetto delle originarie pretese, posto che non si individua l ‘ ammontare del complessivo credito vantato dalla banca e, dunque, l ‘ asserita soddisfazione integrale del suo credito con la distribuzione del ricavato; peraltro, genericamente sono riportate le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado, né il ricorrente chiarisce se la pronuncia del Tribunale di Latina, d ‘ inammissibilità dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione, sia stata eventualmente impugnata oppure no;
inoltre, si lamenta l ‘ erronea applicazione del principio di non contestazione, senza però trascrivere le difese iniziali delle parti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15058 del 29/05/2024, Rv. 671191-01: «Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene
dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell ‘ atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell ‘ art. 115 c.p.c.»);
poi, il motivo d ‘ impugnazione è carente di specificità, dato che non viene sviluppata una ragionata critica alla sentenza d ‘ appello per aver violato le indicate disposizioni normative;
l ‘ atto d ‘ impugnazione non trascrive né riporta (e, anzi, inammissibilmente, rimanda questa Corte all ‘ esame dei fascicoli dei gradi di merito) il contenuto dei documenti che, in tesi, sarebbero stati trascurati o erroneamente valutati dalla Corte d ‘ appello e, così, la censura si risolve, dunque, nella mera contrapposizione dell ‘ opinione del ricorrente alle statuizioni d ‘ appello;
-in secondo luogo, il ricorso manifesta palesemente l ‘ intento di richiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato nei precedenti gradi, sollecitando un inammissibile sindacato sull ‘ apprezzamento di merito circa l ‘ idoneità/inidoneità probatoria dei documenti (si legge nel ricorso: «Opinione di questa difesa è che i documenti indicati ai numeri 5 e 6 della memoria ex art. 183 cpc di Intesa San Paolo i quali dovrebbero fornire prova del credito del credito vantato dalla banca non soddisfino i requisiti minimi di fatto e di diritto per poter assurgere, come hanno invece erroneamente concluso i giudici di secondo grado, a fondamento della succitata sentenza. Tali documenti consistono in due lettere raccomandate: la prima, indirizzata all ‘ avv. COGNOME evidentemente legale dell ‘ acquirente dell ‘ immobile, lettera con cui si invita l ‘ acquirente a versare il prezzo direttamente alla banca; la seconda indirizzata dalla banca al proprio legale, nota nella quale si assume la entità del credito preteso ai fini della precisazione dello stesso in sede di esecuzione.»; «Opinione di questa difesa è che tali lettere raccomandate
non siano documentazione sufficiente per adempiere a questo onere probatorio, si tratta infatti di una sostanziale auto-dichiarazione della banca che, senza addurre elementi, rivendica la titolarità di una determinata somma.»; «I giudici di secondo grado invece di assumere entrambe le ricostruzioni e fare propria una delle due all ‘ esito di una approfondita disamina degli elementi di fatto e di diritto addotti dalle parti, hanno accordato valore dirimente a tre documenti prodotti dall ‘ istituto di credito (sulla natura di due dei quali si è detto) ricavando da essi piena prova per la risoluzione della controversia.»; «Valga anche rilevare che l ‘ altro documento prodotto da controparte ed al quale la corte territoriale ha ritenuto di attribuire valore probatorio, a parere di chi scrive è del tutto irrilevante. Si produce in allegato tutta la documentazione di controparte sia per consentire alla Corte decidente l ‘ esame della documentazione per il caso in cui la banca non si costituisca e quindi non versi in atti il proprio fascicolo di parte, in ossequio agli insegnamenti detta ti da questa Corte … sia per consentire una agevole consultazione da parte della corte decidente. Dall ‘ esame della documentazione appare ictu oculi evidente che non può darsi valore probatorio alla stessa») o, altrettanto inammissibilmente, imputando al giudice d ‘ appello una motivazione insufficiente proprio sulla valutazione delle prove (ad esempio, «Opinione di questa difesa è che tale motivazione manchi in questo caso in quanto, come già anticipato, in nessun punto della sua pronuncia la corte di secondo grado giustifica l ‘ asserzione per la quale il computo del credito dedotto, lo si ripete, da due generiche lettere raccomandate dovrebbe prevalere sull ‘ indicazione del valore del medesimo credito dedotto da parti attrici; circostanza ancora più grave in quanto tali lettere rappresentano esattamente la metà del fondamento probatorio dell ‘ intera decisione giudiziale.»);
-l ‘ inammissibilità del ricorso rende superfluo il rilievo, già formulato in primo grado, di originaria improponibilità della domanda di ripetizione di somme, asseritamente indebite, riscosse dal creditore col riparto del ricavato dall ‘ esecuzione forzata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 18/08/2011, Rv. 619121-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20994 del
23/08/2018, Rv. 650324-01), procedura della quale erano parti anche i debitori Testa e La Starza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, Rv. 658034-01);
-in definitiva, il ricorso è inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,