Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30526 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30526 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38436/2019 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE GENOVA n. 7864/2019 depositato l’ 11/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre per otto mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, contro il
decreto dell’11 novembre 2019 con cui il Tribunale di Genova ha respinto la sua opposizione avverso il rigetto della domanda di rivendicazione dei codici sorgente delle piattaforme Tytn e Titan Dark Dragon, nonché di sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda, rilevando: i) che, con scrittura del 1° maggio 2008, confermata dalla successiva scrittura del 29 maggio 2013, l’opponente si era impegnato a trasferire l’esclusiva titolarità dei software con i relativi codici sorgenti a RAGIONE_SOCIALE, che, per l’effetto, ne sarebbe divenuta esclusiva proprietaria; ii) che nel verbale di consegna e deposito a RAGIONE_SOCIALE del 27 ottobre 2015, si affermava che, in esecuzione delle predette scritture, la proprietà intellettuale e tutti i diritti di sfruttamento inerivano e appartenevano a RAGIONE_SOCIALE; iii) che in detto verbale NOME compariva come legale rappresentante della società poi fallita, sicché il documento, lungi dal poter costituire fonte di prova della pretesa azionata, confermava la titolarità in capo alla stessa non solo del software, ma anche dei codici sorgente.
Il RAGIONE_SOCIALE non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 e dell’articolo 167 c.p.c. in riferimento all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare il fatto non contestato rappresentato dalla diversità dei due software oggetto della domanda.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 5, censurando il decreto impugnato, nuovamente, in ragione dell’omesso esame della circostanza già fatto oggetto del primo motivo.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1371 c.c. nonché delle scritture private del 1 maggio
2008, del 29 maggio 2013 e del 27 ottobre 2015, in relazione all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3, censurando il decreto impugnato essenzialmente per aver omesso di considerare che la più remota delle scritture era stata poi integrata, e in definitiva sostituita, da quella del 2013.
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione delle medesime norme nonché della scrittura privata del 27 ottobre 2015, sempre in riferimento all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3, censurando il decreto impugnato sulla considerazione che segue: « il fatto che, come rilevato dal Tribunale, la scrittura privata del 27.10.2015 veda come parti la RAGIONE_SOCIALE e la QuiRAGIONE_SOCIALE, essendo stata sottoscritta dal NOME non in proprio ma quale amministratore della PayBay, ha una rilevanza ancora maggiore e contraria a quella riconosciutagli dal Tribunale, in quanto costituisce riconoscimento esplicito da parte della RAGIONE_SOCIALE dei diritti vantati dal NOME sui sorgenti in parola; un diritto portato a conoscenza anche dei terzi, quale, nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE ».
Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., degli articoli 1362, 1363 e 1371 c.c. nonché della scrittura privata del 27 ottobre 2015, tutti in riferimento all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3, censurando il decreto impugnato in ragione dell’illogicità e contraddittorietà dell’affermazione del Tribunale secondo cui la scrittura non recava alcuna disposizione che contemplasse il suo diritto di ottenere la restituzione in proprio favore dei codici sorgente.
Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 64 bis della legge sul diritto d’autore, nonché degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., delle scritture private del 1 maggio 2008, del 29 maggio 2013 del 27 ottobre 2015 nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., tutti in riferimento all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3.
Il settimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 della legge fallimentare, in relazione all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3, censurando il decreto impugnato per aver omesso di pronunciarsi sulle istanze istruttorie, aver omesso di fissare l’udienza di discussione e/o precisazione delle conclusioni, violando il diritto di replica del COGNOME alla comparsa di risposta avversaria.
L’ottavo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del decreto ministeriale numero 55 del 2014, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., primo comma, numero 3, c.p.c.
RITENUTO CHE
Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di tutti motivi proposti.
È difatti inammissibile il primo mezzo, che non tiene in alcuna considerazione il reale contenuto del provvedimento impugnato, nel quale si dà atto, già in espositiva, del contenuto della domanda del NOME, riferito alla « restituzione dei codici sorgente della piattaforma ‘Tytn’ (o ‘Tytan’) e del codice sorgente della piattaforma ‘Tytan Dark Dragon », la qual cosa rende manifesto che il giudice di merito ha avuto ben presente la duplicità dei programmi e dei codici sorgente oggetto della domanda, ritenendo, peraltro, che la scrittura privata del 1° maggio 2008 fosse stata « confermata dalle successive scritture intervenute tra le parti »: di guisa che l’inammissibilità discende dal totale difetto di aderenza della censura alla ratio decidendi adottata nel provvedimento impugnato.
È parimenti inammissibile il secondo mezzo, concernente la medesima circostanza, e cioè l’omessa considerazione della duplicità dei programmi e codici sorgente, tanto più che dal motivo esaminato non riesce punto a comprendersi in che cosa consisterebbe la decisività della circostanza erroneamente denunciata come non considerata.
Il terzo e quarto mezzo sono inammissibili, giacché denunciano errori interpretativi delle tre scritture private in violazione del principio secondo cui il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728).
Nel caso di specie il ricorrente muove dall’osservazione secondo cui « RAGIONE_SOCIALE, a differenza del NOME, non sia parte del presente accordo », disinteressandosi così della piana considerazione svolta dal giudice di merito, laddove egli ha osservato non esservi « alcun dubbio che il NOME … ivi compare non in proprio, ma quale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE »: e ciò vuol dire che il ricorrente, lungi dall’individuare una specifica violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ha semplicemente contrapposto la propria visione dei fatti a quella motivatamente addotta dal Tribunale.
Eguali considerazioni valgono per l’assunto secondo cui la scrittura privata del 1 maggio 2008 sarebbe « stata poi integrata dalla scrittura del 29.5.2013 », senza che riesca a comprendersi in che cosa si sarebbe consumata la violazione delle citate regole per avere il Tribunale invece ritenuto che la prima scrittura privata
fosse stata poi confermata dalle successive: in particolare non ha senso l’affermazione secondo cui « se … a seguito della scrittura del 1.5.2008 il NOME avesse trasferito a RAGIONE_SOCIALE i software e i codici sorgente del programma, spogliandosi completamente di tutti i relativi diritti … il ricorrente non solo non poteva esserne più in possesso, ma neppure si sarebbe potuto obbligare a una qualunque consegna », affermazione la quale si pone in fiero contrasto con l’elementare constatazione , operata dal Tribunale, secondo cui la consegna effettuata il 27 ottobre 2015 era stata operata dal NOME non in proprio ma quale consigliere delegato di RAGIONE_SOCIALE.
L’assunto secondo cui la sottoscrizione della scrittura privata del 27 ottobre 2015 da parte del NOME, in veste di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, costituirebbe « riconoscimento esplicito da parte della RAGIONE_SOCIALE dei diritti vantati dal NOME sui sorgenti in parola; un diritto portato a conoscenza anche dei terzi, quale, nella fattispecie, la RAGIONE_SOCIALE », altro non fa che contrapporre la visione della vicenda propria del ricorrente a quella invece ritenuta dalla Tribunale.
Il quinto e sesto mezzo sono inammissibili giacché denunciano violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale per il tramite della violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., così da infrangersi contro il principio secondo cui:
-) per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior
forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
-) la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, tra le tante).
Vizi, quelli riconducibili alla violazione delle disposizioni citate, che i motivi in questione neppure adombrano.
È inammissibile il settimo mezzo, sol che si consideri che da esso neppure emerge quali sarebbero i mezzi istruttori non ammessi dal giudice di merito, mentre l’articolo 99 della legge fallimentare non prevede affatto la fissazione di apposita udienza di discussione e/o precisazione delle conclusioni.
È inammissibile l’ultimo mezzo.
L’articolo 4, quinto comma, lettera d), del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, intende per fase decisionale « le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o
conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) », sicché l’affermazione del ricorrente secondo cui la fase decisionale non vi sarebbe stata cozza contro l’evidente constatazione che, indipendentemente dalla circostanza che vi è stata in questo caso un’udienza in cui la causa è stata tenuta in decisione, non è certo mancato l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio, il quale rientra di per sé nella fase decisionale, con conseguente liquidazione, quantunque non vi sia stato il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (Cass. 20 febbraio 2023, n. 5289). Anche in questo caso, dunque, la censura prescinde dal reale svolgimento del processo.
Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.
La presidente
COGNOME NOME