Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4137-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (STUDIO SCONOCCHIA), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 5902/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 347/2014;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME agiva in virtù di una sentenza, passata in giudicato, per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge nr. 1338 del 1962: era stata accertata la natura retributiva di determinate somme, corrispostegli nei periodi di svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazione lavorativa all’estero, in relazione alle quali, il Banco di Napoli, poi Intesa Sanpaolo (di seguito, solo Banco o Banca), non aveva provveduto al versamento dei contributi, poi prescrittisi;
la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, dichiarava che la condanna dell’Istituto previdenziale, stabilita dal Tribunale, potesse eseguirsi solo dopo il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE Banca, RAGIONE_SOCIALE rendita matematica. Inoltre, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di NOME COGNOME, correggeva la sentenza di primo grado in relazione alla parte dispositiva: la somma ivi indicata di euro «51.302,00 quale arretrati» andava rettificata in quella di euro «451.271,61». Respingeva, invece, l’appello proposto da Intesa San NOME;
per i Giudici territoriali, in base alla sentenza passata in cosa giudicata e posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE domanda, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura retributiva delle somme
percepite all’estero valeva «a tutti gli effetti» anche ai fini «(de)ll’entità dei ratei pensionistici»;
in relazione a dette somme vi era l’obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione secondo le regole dell’A.G.O. Si trattava, in definitiva, di questione «assorbita dagli stessi giudicati»;
quanto all’eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione RAGIONE_SOCIALE rendita, trovava applicazione il termine decennale, come correttamente sostenuto dalla Banca appellante. Tuttavia, il rilievo non aveva ricadute in relazione alla fattispecie concreta, per la sussistenza di atti interruttivi del termine di prescrizione;
infine, dall’importo RAGIONE_SOCIALE rendita andavano detratte le somme erogate dal Banco di Napoli (e poi dal Fondo). In parte qua, era dunque infondato l’appello incidentale di NOME COGNOME che, pertanto, doveva accogliersi solo quanto alla rettifica RAGIONE_SOCIALE somma effettivamente dovuta «individuata con certezza in motivazione» e, per mero errore materiale del Tribunale, riportata in modo inesatto in dispositivo;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, successivamente illustrati con memoria, la parte in epigrafe; NOME COGNOME ha resistito con controricorso e ha depositato, altresì, memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, senza svolgere attività difensiva;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione dell’art. 2909 cod.civ.
nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
per la Banca ricorrente, la sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto, nel giudizio proposto dall’COGNOME, la natura retributiva delle indennità estere ai fini del trattamento di fine rapporto, non poteva avere effetto immediato e diretto sul trattamento pensionistico, come risultava da una serie di circostanze, tra cui la mancata partecipazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al giudizio;
il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;
è sufficiente osservare come le censure, relative alla violazione del giudicato esterno, non possano essere scrutinate nel merito perché formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 cod. proc. civ.;
in più occasioni, la Corte ha chiarito che l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il ricorso per cassazione risponda ai requisiti di specificità e di completezza e, quindi, che nello stesso venga riprodotto nelle parti rilevanti il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto RAGIONE_SOCIALE motivazione e del dispositivo (cfr. in tal senso Cass. nr. 5508 del 2018 e, più recentemente, Cass. nr. 17310 del 2020, che ha precisato non essere all’uopo sufficiente il richiamo a stralci RAGIONE_SOCIALE motivazione. Ex multis anche Cass. nr. 29749 del 2022, in motivazione);
nella specie, il giudicato controverso non è debitamente trascritto nel corpo del ricorso per cassazione; peraltro, lo stesso non è neppure ritualmente localizzato in atti;
15. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’all. T, art. 39, RAGIONE_SOCIALE legge n. 486 del 1985, con riferimento a quanto previsto dai regolamenti del 1988 (artt. 102 e all. F), 1981 e 1975 (art. 104 ed all. F); RAGIONE_SOCIALE legge nr. 218 del 1990 e del d.lgs. nr. 357 del 1990; delle disposizioni di legge in materia di assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti italiani distaccati all’estero che prevedono un sistema di tassazione e di contribuzione sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di cui alla lett. c, comma 3, dell’art. 3 DPR nr. 917 del 1986; dell’art. 5 d.lgs. nr.314 del 1997; dell’art. 48, comma 8 bis , d.P.R. nr. 917 del 1986; dell’art. 4, comma 1, d.l. 31 luglio 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge nr. 398 del 1987. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ.);
16. la Banca assume l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione che, accertata la natura retributiva delle indennità estere, ha ritenuto le stesse utili ai fini del computo dei contributi, secondo la normativa dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
17. la ricorrente deduce, da un lato, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, che almeno fino all’entrata in vigore del d.lgs. nr. 357 del 1990, il Banco di Napoli non era tenuto ad alcun versamento contributivo in relazione agli emolumenti retributivi corrisposti ai propri dipendenti e, quindi, anche per quelli percepiti per il servizio effettuato all’estero. Pertanto, sicuramente per tale periodo, non poteva parlarsi di inadempimento contributivo. Per il Banco, comunque, anche in relazione al periodo successivo,
in base alla normativa dell’AGO, non vi era stata alcuna omissione contributiva da parte datoriale;
18. ad un medesimo rilievo di inammissibilità si arresta pure il secondo motivo;
in primo luogo, la sentenza impugnata non indica affatto i periodi di omissione contributiva in base ai quali si è proceduto al calcolo RAGIONE_SOCIALE rendita; non è dato sapere se essi si riferiscano effettivamente al periodo compreso tra il 1985 ed il 1990. In ogni caso, difetta la trascrizione RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica, sulla cui base è stato determinato il quantum e che, invece, andrebbe depurata, secondo la parte ricorrente (v. pag. 12 del ricorso), delle «variazioni di imponibile relative agli anni in questione». In definitiva, le censure incontrano gli stessi limiti di autosufficienza già evidenziati in relazione al primo motivo;
20. è pur vero che, secondo il più recente orientamento nomofilattico, l’autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (tra le altre Cass. nr. 11325 del 2023), in conformità all’evoluzione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte- oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, nr. 6 cod.proc.civ., come novellato dal d.lgs. nr. 149 del 2022 – e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. nr. 12481 del 2022). Nella specie, però, il contenuto delle censure non consente in alcun modo al Collegio una chiara e completa cognizione dei fatti necessari ad apprezzare la decisività dei rilievi;
21. a monte, vi è l’omessa illustrazione RAGIONE_SOCIALE sentenza sulla cui base NOME COGNOME ha introdotto la lite. L’accertamento di sussistenza dell’obbligo di contribuzione, in relazione alle indennità estere, è fondato sul giudicato: il difetto di trascrizione dello stesso impedisce ogni controllo al riguardo;
22. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE legge nr. 218 del 1990 e del d.lgs. nr. 357 del 1990 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod.proc.civ. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per insanabile contrasto tra la parte motiva e quella dispositiva. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
23. con l’ultimo motivo di ricorso, Intesa Sanpaolo assume che i giudici territoriali avrebbero erroneamente motivato l’accoglimento dell’appello incidentale dell’COGNOME in termini di mera correzione di un errore materiale. Per parte ricorrente, così non era. La divergenza tra dispositivo e motivazione costituiva motivo sostanziale del gravame, nel senso che il Tribunale aveva detratto, dall’importo dovuto, il trattamento integrativo corrisposto dal Banco, prima, e dal Fondo, poi. L’importo di euro 51.302,88, indicato nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, rappresentava il differenziale di pensione che l’COGNOME avrebbe dovuto percepire dall’1.7.96 al 31.12.2012. Il giudice di appello, nel confermare la decisione in punto di corretta detrazione di tutto quanto era già stato corrisposto, ha, però, equivocato sui dati RAGIONE_SOCIALE CTU. L’importo di euro 451.271,61 rappresentava, infatti, il differenziale che, secondo la consulenza tecnica, sarebbe spettato ove la detrazione avesse riguardato solo le somme corrisposte direttamente dal Banco e non anche quelle poi erogate dal Fondo;
24. in modo evidente, anche l’ultimo motivo difetta di specificità. Non sono riportati, in ricorso, né la sentenza di primo grado né, come già detto, la consulenza tecnica: il prospettato «equivoco» non è pertanto riscontrabile;
25. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
26. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti con la parte controricorrente. Nulla deve provvedersi in relazione alla parte rimasta intimata che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla legge nr. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma , nell’adunanza camerale del 23 aprile