Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9028 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2539/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
-ricorrente –
contro
CONCORDATO PREVENTIVO RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di NAPOLI n. 3077/2019, depositata il 06/06/2019.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 31/01/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione e in concordato preventivo, assumendo la natura privilegiata, ai sensi dell ‘ art. 2751 bis n. 5 cod. civ., del proprio credito di oltre cento diecimila euro (€ 110.501,64) , per l ‘ attività di autotrasporto svolta in favore della società convenuta e già accertato giudizialmente, in quanto portato da decreto monitorio fondato su numerose fatture, mai disconosciute o contestate;
il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Concordato preventivo della detta società RAGIONE_SOCIALE, disattese le istanze di prova testimoniale e di interrogatorio formale, rigettava la domanda di ammissione del credito in via privilegiata;
la RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d ‘ appello di Napoli;
la Corte territoriale, nel ricostituito contraddittorio con il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3077 del 6/06/2019, rigettava l ‘ appello;
avverso la sentenza della Corte distrettuale propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, diffuso, motivo, la RAGIONE_SOCIALE;
il Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
non risulta il deposito di memorie per l ‘ adunanza camerale del 31/01/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
la ricorrente propone il seguente motivo di impugnazione: violazione e falsa applicazione degli artt. 2083, 2697 e 2751 bis n. 5 cod. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su punti decisivi della controversia, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc.;
il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni:
in primo luogo, esso si incentra esclusivamente nella censura della sentenza di primo grado e non di quella di appello, unico oggetto del ricorso per cassazione (con le sole eccezioni, qui non ricorrenti: che si sia in presenza di un accordo ad omettere il grado d ‘ appello; ovvero che si sia in presenza di causa che deve, per legge, essere decisa in un unico grado di merito: come previsto, in materia di opposizione all ‘ esecuzione, per le controversie di opposizioni agli atti, ai sensi dell ‘ art. 618 cod. proc. civ.);
in secondo luogo, al di là dell ‘ intestazione formale, riferita al n. 3 dell ‘ art. 360 del codice di rito, oltre che al n. 5 e del quale si dirà in seguito, il motivo fa valere ragioni di carattere esclusivamente fattuale e non in diritto, attinenti il rapporto tra l ‘ apporto personale dei soci alla società e il capitale investito, senza in alcun modo specificare dove, come e quando le dette questioni, già di per sé non costituenti censure di violazione di norme di diritto, e dunque al di fuori dell ‘ ambito del n. 3 dell ‘ art. 360 cod. proc. civ., siano state fatte valere specificamente nelle due fasi di merito;
con riferimento alla censura mossa ai sensi del n. 5 dell ‘ art. 360 del codice di rito l ‘ inammissibilità deriva dalla sua stessa formulazione, posto che nell ‘ intestazione del motivo si fa riferimento al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non più proponibile ai sensi del testo della disposizione come riscritto nell ‘ anno 2012 ad opera dell ‘ art. 54 del d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 7/08/2012, che contempla ormai soltanto l ‘ omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti;
nella stessa esposizione del motivo non è indicato, inoltre, e ciò al di là dell ‘ impropria intestazione del mezzo, alcun fatto specifico
(da intendersi come fatto fenomenico, secondo la giurisprudenza di questa Corte) il cui esame sia stato omesso da parte dei giudici di merito e non è, altresì, precisato in qual modo le sentenze di primo e di secondo grado siano difformi, in modo tale da superare il vaglio di ammissibilità (della cd. doppia conforme) costituito dall ‘ art. 348 ter , comma 4, cod. proc. civ. (all ‘ epoca di proposizione del ricorso applicabile e ora trasposto, a seguito delle modifiche di cui all ‘ art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, nell ‘ art. 360, comma 4, cod. proc. civ.);
a tanto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per ragioni di rito, stante la sua impropria formulazione;
la suddetta decisione preclude l ‘ esame della corretta applicazione, nella specie, da parte dei giudici di merito, del disposto dell ‘ art. 2751 bis n. 5 cod. civ., nell ‘ interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 5685 del 20/03/2015 Rv. 634757 -01);
il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese nei confronti del Concordato preventivo della RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto alcuna attività difensiva in questa fase di legittimità;
la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di