Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5569 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5569  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29383/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
Contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF:  CODICE_FISCALE),  rappresentata  e  difesa  dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE)
-Controricorrente –
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D ‘ APPELLO  di  VENEZIA  n. 1007/2021 depositata il 12/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
NOME COGNOME, titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE esponendo: (i) di aver consegnato nel settembre 2007 ad RAGIONE_SOCIALE un assegno di euro 20.000,00, da sostituire in un secondo momento con fideiussione bancaria di pari importo, nonché un ulteriore assegno di euro 8.130,00 in conto futuri canoni, per la stipulanda locazione di un immobile ad uso commerciale in Vicenza, ricevendone le chiavi; (ii) di essersi successivamente attivato per ottenere la concessione della fideiussione a garanzia del contratto di affitto e di aver reperito quale fideiubente banca MPS, che in data 6/11/2007 concesse la garanzia; (iii) di essersi fatto restituire dalla NOME l ‘ assegno di euro 20.000,00 e di averlo sostituito con la consegna del predetto documento fideiussorio, nel quale vi era espresso riferimento dell ‘ avvenuta stipula e registrazione del contratto di locazione del 29/10/2007; (iv) che, nonostante tutto, le trattative non sarebbero mai andate a buon fine, e che il contratto di locazione non sarebbe mai stato sottoscritto dal conduttore, giacché la firma ivi apposta era falsa; (v) di aver revocato la fideiussione con lettera del 28/05/2008, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto di locazione e di aver sporto per tal motivo denuncia-querela 16/09/2008; (vi) di aver diffidato RAGIONE_SOCIALE dal richiedere l ‘ incasso della fideiussione e MPS dal procedere al pagamento, mentre tanto avveniva in data 22/08/2008; (vii) che, stante la asserita nullità del contratto di locazione per la dedotta falsità di firma, da un lato sarebbero stati indebiti i versamenti eseguiti a RAGIONE_SOCIALE, ossia euro 8.130,00, e dall ‘ altro la Banca escussa non avrebbe dovuto corrispondere alcuna somma alla RAGIONE_SOCIALE
Per tali motivi lo COGNOME chiese: (i) la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 8.130,00, con gli interessi legali e la svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; (ii) la condanna anche  di  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  s.p.a.,  in  solido  con RAGIONE_SOCIALE, al pagamento dell ‘ importo di euro 15.340,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituì Banca MPS chiedendo il rigetto delle domande avversarie. In  via  riconvenzionale,  la  Banca,  osservato  di  aver  corrisposto l ‘ importo di euro 15.474,89 oggetto della garanzia escussa, chiese la  condanna  di  RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  del  predetto importo  di  euro  15.474,89,  oltre  interessi  legali  dal  giorno  del pagamento  (28/9/2008)  e  gli  interessi  nella  misura  di  cui  al  4° comma dell ‘ art. 1284 c.c. dalla data del deposito della domanda al al saldo.
Con sentenza n. 1185/2018 il Tribunale di Vicenza rigettò tutte le domande di parte attrice, accolse la domanda riconvenzionale di MPS e, per l ‘ effetto, accertato il diritto della banca di agire in regresso nei confronti  dell ‘ attrice  ai  sensi  dell ‘ art.  1950  c.c.,  condannò  lo  RAGIONE_SOCIALE  a  pagare  l ‘ importo  di  euro  15.474,89,  oltre interessi nella misura e con le decorrenze indicate in motivazione.
Avverso la predetta NOME COGNOME propose gravame dinanzi alla Corte d ‘ appello di Venezia.
Con sentenza n. 1007/2021, depositata in data 12/04/2021, oggetto di  ricorso,  la  Corte  d ‘ Appello  di  Venezia  ha  rigettato  l ‘ appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.
Avverso  la  predetta  sentenza  la  società  RAGIONE_SOCIALE  propone  ricorso  per  cassazione  affidato  a  quattro motivi, cui Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Parte  ricorrente  e  la  RAGIONE_SOCIALE  hanno  depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3, 4 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., nonché degli artt. 24 Cost e 115, 116, 134 e 183 c.p.c., in merito ai principi del contraddittorio, dell ‘ onere della prova e del diritto di difesa, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n.3) c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5) c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. ‘ . I vizi dedotti in rubrica, nell ‘ esposizione della ricorrente, si sostanziano nell ‘ omesso esame della falsità di una firma e nell ‘ avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto valido il contratto di locazione e la fideiussione.
Il motivo è inammissibile, in quanto non individua la motivazione cui vorrebbe rivolgere la critica e, dunque, nemmeno se ne fa carico. Peraltro,  se  si  passa  alla  lettura  della  sentenza  impugnata  la motivazione cui il motivo sarebbe riferibile per il suo contenuto non risulterebbe in alcun modo criticata dall ‘ illustrazione del motivo.
2.1  L ‘ illustrazione viola inoltre l ‘ art. 366, n. 6, in quanto allude ad attività processuali,  ad  atti  e  documenti,  riguardo  ai  quali  non  rispetta l ‘ onere  di  indicazione  specifica,  astenendosi  dal  riprodurne  sia direttamente  sia  indirettamente  (in  questo  secondo  caso  con precisazione della parte corrispondente) il contenuto. Quanto al vizio ai sensi dell ‘ art. 360, n. 5, c.p.c., ci si astiene dal precisare se e dove si era argomentato sulla base del preteso fatto omesso.
2.2  Va inoltre  osservato  che  la  sentenza  gravata  ha  confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado. Essendo stato il  gravame esperito dalla odierna ricorrente contro sentenza resa in prime cure in data 2/05/2018 (come risulta dalla sentenza
gravata), l ‘ atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all ‘ 11/9/2012. Siffatta circostanza determina l ‘ applicazione ‘ ratione temporis ‘ dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso -qual è quello presente -di cd. ‘ doppia conforme di merito ‘ , la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell ‘ art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l ‘ onere ‘ di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell ‘ appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ‘ (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integrerebbe -ferma comunque l’assorbenza del rilievo già prima svolto – un ‘ ipotesi di inammissibilità, in parte qua , del ricorso, con riferimento alle censure sollevate ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nel secondo e nel terzo motivo.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., nonché degli artt. 24 Cost e 101, 112 e 115 c.p.c., in merito ai principi del contraddittorio, dell ‘ onere della prova e del diritto di difesa, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all ‘ art. 360 n. 5) c.p.c. ‘ La ricorrente espone che ‘ come il Giudice di primo grado aveva errato quando, anziché rimettere la causa in istruttoria per consentire all ‘ appellante di proporre la querela di falso, aveva rigettato la domanda sul solo presupposto, non eccepito dagli appellati, che l ‘ unico strumento per accertare la falsità della firma apposta dall ‘ appellante in calce al contratto di locazione del
29/10/2007 fosse la querela di falso e non anche la perizia grafologica, così del pari ha errato il Giudice di secondo grado quando, non solo non ha accolto il motivo di impugnazione annullando la sentenza e perseverando così la violazione del principio del contraddittorio, dell ‘ onere della prova del diritto di difesa, ma anche non lo ha preso in considerazione, incorrendo così in un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ (così a p. 20 del ricorso).
Il motivo si vorrebbe correlare a quanto sarebbe stato dedotto nei motivi di appello, ma omette di fornire indicazione di essi, necessarie ai sensi dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c. e svolge, dopo citazione di giurisprudenza, la deduzione del tutto generica del mancato accoglimento di un non meglio precisato motivo di impugnazione. Il motivo è inammissibile per la violazione della suddetta norma ed è anche ulteriormente inammissibile, sotto il secondo profilo indicato, per evidente mancanza di specificità (giusta il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017).
4.1  Inoltre, per quanto riguarda il denunciato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ ,  valgono  le  considerazioni  svolte  con  riferimento  al  primo motivo.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c. e 116 c.p.c. in materia di valutazione della prove, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ‘ La ricorrente sostiene che, a fronte di due scritture private non disconosciute attestanti la consegna degli arredi e della strumentazione del locale, collidendo esse nel contenuto, la Corte territoriale ‘ avrebbe dovuto motivare, ai sensi dell ‘ art. 116 c.p.c., la ragione per cui ha ritenuto preminente la scrittura privata di consegna degli arredi e delle strumentazioni
rispetto  a  quella  di  consegna  delle  chiavi,  scrittura  privata  di consegna delle chiavi che comunque fa piena prova in relazione al suo contenuto. Non averlo fatto costituisce una violazione e falsa applicazione  degli  artt.  2702  c.c.  e  116  c.p.c.  censurabile  in cassazione ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . ‘
Il motivo risulta del tutto assertorio e deduce la violazione dell ‘ art. 116 inammissibilmente, cioè non rispettando i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi, ex multis , da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020, secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell ‘ art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo ‘ prudente apprezzamento ‘ , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione » (conforme, di recente, ex multis , Cass., sez. V, ord. 09/06/2021, n. 16016).
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 c.c., in materia di diligenza nell ‘ adempimento delle obbligazioni, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c . ‘ . La ricorrente afferma che ‘ la nullità dell ‘ obbligazione principale comporta  la nullità dell ‘ obbligazione accessoria ai sensi dell ‘ art. 1939 c.c., cosicché se verrà accertata la nullità del contratto di locazione, per apocrificità
della firma della ricorrente in calce allo stesso, invalida sarà anche la fideiussione ‘ .
Il motivo sollecita -peraltro in termini generici ed assertori – una rivalutazione  di  una  serie  di  risultanze,  probatorie  e  documentali delle  quali  non  fornisce  l ‘ indicazione  specifica  sotto  il  profilo  della riproduzione  contenutistica,  diretta  od  indiretto,  ai  sensi  dell ‘ art. 366, n. 6, c.p.c..
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, stante l ‘ inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.
 Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 4.600,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di RAGIONE_SOCIALE, ed in complessivi euro 3.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Ai sensi dell ‘ art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 8/11/2023, nella camera di consiglio