Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7848/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MASSA, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Genova n. 1001 del 4/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
-il Comune di Massa conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Massa, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo di accertare la loro responsabilità per avere arbitrariamente e senza titolo invaso, al fine di occuparlo o trarne profitto, l ‘ immobile di proprietà comunale sito in Massa, INDIRIZZO, a decorrere dal 13 dicembre 2008, circostanze già accertate dalla sentenza penale n. 2350 del 25 settembre 2012 della Corte d ‘ Appello di Genova, passata in giudicato il 22 febbraio 2013; l ‘ attore domandava la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati dalla condotta dei convenuti;
-si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, infondata o comunque non provata; in subordine, domandavano di escludere il vincolo di solidarietà tra loro e, in ulteriore subordine, l ‘ accertamento dell ‘ obbligo del Comune di Massa di corrispondere loro la somma di Euro 1.000,00 a titolo di rimborso per lavori e migliorie sull ‘ immobile;
-con la sentenza n. 697 del 9 ottobre 2018, il Tribunale di Massa condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME al risarcimento dei danni in favore del Comune di Massa, liquidati in complessivi Euro 26.009,46, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal 13 dicembre 2008 alla sentenza e gli interessi legali fino al saldo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio e di C.T.U.;
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la decisione; si costituiva il Comune di Massa, chiedendo il rigetto dell ‘ appello;
-la Corte d ‘ appello di Genova, con la sentenza n. 1001 del 4 ottobre 2021, respingeva l ‘ appello e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, articolato in otto motivi;
-resisteva con controricorso il Comune di Massa;
-il controricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.
-all ‘ esito della camera di consiglio del 18/11/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-si osserva, innanzitutto, che l ‘ intero ricorso è viziato dalla violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che risulta lacunosa l ‘ esposizione dei fatti processuali essenziali alla decisione di questa Corte;
-infatti, l ‘ atto introduttivo omette di riportare in maniera adeguata ed esaustiva la motivazione della decisione di primo grado (rilevante perché ad essa rinvia per relationem il giudice d ‘ appello), le censure dell ‘ atto d ‘ appello (che delimitano il thema decidendum del giudice di secondo grado e circoscrivono le questioni da esaminare) e il contenuto della decisione della Corte d ‘ appello di Genova (della quale sono richiamate soltanto alcune frasi estrapolate dal contesto, trascurando -come si dirà nel prosieguo -altri passaggi della motivazione che contrastano con le pretese dei ricorrenti);
-si riscontra, poi, la violazione dell ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti dei gradi di merito che non sono trascritti/riportati, né è indicata la loro collocazione all ‘ interno del fascicolo, così demandando alla Corte di legittimità il compito di ricercare e individuare gli elementi sui quali si fondano le censure (ne è chiaro esempio il rinvio contenuto nel primo motivo: «La Corte d ‘ appello ha ritenuto tale verbale idoneo a provare
l ‘ occupazione da parte degli odierni ricorrenti fino alla data dello stesso sulla base della dichiarazione fatta dal sottoscritto difensore all ‘ udienza del 24.6.16. Invero, dall ‘ esame del verbale di udienza del 24.6.16 si ricava agevolmente che nessuna conseguenza probatoria poteva essere tratta dalla dichiarazione resa dal difensore, con conseguente violazione dell ‘ art 116 cpc nonché dell ‘ art. 2697 cc. Si legge nel verbale che ‘ l ‘ AVV_NOTAIO riconosce la riferibilità ai presente contenzioso e all ‘ immobile de quo del documento n. 5 prodotto dall ‘ attore e ne riconosce il contenuto e la provenienza ‘ . Ciò significa, evidentemente, che il documento non è falso e si riferisce all ‘ immobile per cui è causa. Altra cosa è trarre dalla veridicità del documento la circostanza che i quattro odierni ricorrenti abbiano occupato l ‘ immobile in questione fino al 22.2.13.»);
-in ogni caso, anche i motivi, singolarmente considerati, sono inammissibili o comunque infondati;
-oltre alle lacune del ricorso già sopra indicate, la prima censura («art. 360 cpc n. 3 e 5. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto processuale (art. 116 cpc) e sostanziale (art. 2697 cc) e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», per avere la Corte d ‘ appello erroneamente ritenuto provata l ‘ occupazione dell ‘ immobile fino al 22/2/2013 sulla base di un verbale di rilascio non sottoscritto dagli stessi e di una dichiarazione del difensore prova di natura confessoria confessione, omettendo peraltro di considerare la pendenza di un procedimento penale per l ‘ occupazione successiva al luglio 2011) è evidentemente volta a rimettere in discussione -attraverso l ‘ inammissibile pretesa di un riesame dei documenti e degli elementi probatori da parte di questa Corte di legittimità -l ‘ accertamento compiuto dalla Corte d ‘ appello circa la durata dell ‘ occupazione illegittima dell ‘ immobile comunale; nella sentenza impugnata, infatti, si legge che «il Tribunale ha tenuto fermo l ‘ accertamento dei fatti
operato nella sentenza penale, accertando poi autonomamente la data di rilascio dell ‘ appartamento: essendovi in atti il verbale di riconsegna sottoscritto dai difensori delle parti, il Tribunale ha accordato il risarcimento fine alla data del rilascio del bene (cfr. doc. n. 5 Comune Massa). Quanto alla contestazione mossa a tale verbale dagli appellanti, va sottolineato che il suo contenuto e la sua provenienza sono stati espressamente riconosciuti all ‘ udienza del 24/6/2016 dal difensore degli appellanti, che lo aveva sottoscritto.»;
-è palese l ‘ inammissibilità della censura che, confondendo il giudizio di legittimità con un terzo grado di merito, cela dietro all ‘ apparente denuncia di violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. un ‘ impugnazione tesa ad un nuovo sindacato sulle risultanze istruttorie e ad un differente ragionamento presuntivo sulla durata dell ‘ illecito;
-parimenti inammissibile è il tentativo di mascherare il medesimo intento dietro al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., allegando come «fatti decisivi» («la Corte d ‘ appello ha omesso l ‘ esame in ordine a due fatti decisivi per la controversia, ovvero il fatto che pende giudizio penale in ordine all ‘ accertamento della permanenza dell ‘ occupazione successivamente al luglio 2011, nonché il fatto che il verbale dì rilascio non è stato sottoscritto dagli odierni ricorrenti né dal un loro procuratore speciale o ad litem ») elementi vagliati dal giudice d ‘ appello nell ‘ ambito del ragionamento sulle prove; peraltro, neanche un cenno è contenuto nel ricorso circa la pretesa decisività dei predetti ‘ fatti ‘ e, cioè, sulla loro idoneità, ove esaminati, a sovvertire la decisione;
-ad abundantiam , in presenza di una cosiddetta ‘ doppia conforme ‘ non può essere dedotto il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (oggi, art. 360, comma 4, c.p.c.);
-è inammissibile pure il secondo motivo («Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2697 cc, 633 cp e 639 bis cp, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cpc», per avere la sentenza impugnata
attribuito una responsabilità solidale per i danni, sulla base della condanna penale per il reato di invasione di edificio, senza che vi fosse prova dell ‘ occupazione da parte di tutti e quattro i ricorrenti per l ‘ intero periodo e senza che la sentenza penale avesse disposto la condanna in solido);
-da un lato, i ricorrenti si limitano a contrapporre le proprie affermazioni («Non corrisponde perciò al vero e non è accertato da sentenza che i ricorrenti abbiano occupato l ‘ immobile per il periodo affermato in citazione; in ogni caso non vi è prova che lo abbiano occupato tutti i e quattro e tutti e quattro per lo stesso periodo») all ‘ accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, peraltro, sulla scorta di sentenza penale passata in giudicato;
-dall ‘ altro, poi, si censura -inammissibilmente -la mancanza di prova di una responsabilità solidale («Poiché la responsabilità da fatto illecito è PERSONALE, come più volte ribadito dalla suprema Corte, manca nel caso di specie la prova della commissione del fatto in capo ai quattro convenuti») e, a dispetto dell ‘ art. 2055 c.c. e di un accertamento penale sul concorso degli odierni ricorrenti nel reato di invasione e occupazione di edifici, si richiama genericamente (e malamente) il principio dell ‘ art. 27, comma 1, Cost. («La responsabilità penale è personale»);
-col terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato la «Violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 2697 cc, 1591 cc, in relazione all ‘ art. 360, primo comma, n. 3 cpc», per avere la Corte d ‘ appello ritenuto sussistente un danno da occupazione in re ipsa , senza necessità di prova, quantomeno presuntiva, dell ‘ intenzione concreta del proprietario di mettere a frutto il bene;
-il motivo è infondato, sebbene debba essere corretta l ‘ affermazione della Corte d ‘ appello genovese secondo cui, «in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui il danno per il proprietario del cespite è in re ipsa , ricollegandosi al semplice fatto
della perdita della disponibilità del bene e all ‘ impossibilità di conseguire l ‘ utilita normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura fruttifera di esso»;
-la riportata affermazione si pone in contrasto col principio espresso da Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, Rv. 666193-01, che -escludendo la configurabilità di un danno in re ipsa per la lesione del diritto dominicale -ha statuito che, «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.»;
-ciononostante, il motivo non può trovare accoglimento, perché la Corte d ‘ appello ha aggiunto: «In ogni caso, il Comune ha fornito la prova di non avere potuto locare, né utilizzare in altro modo l ‘ immobile nonostante plurime richieste di terzi. Come ha potuto verificare anche il c.t.u., il Comune di Massa, prima dell ‘ occupazione, aveva concesso in locazione l ‘ immobile oggetto di lite al sig. NOME COGNOME, poi deceduto nel 2006 (cfr. documenti nn. 46 e 47 Comune Massa) e nel periodo 2008-2013 ha ricevuto molteplici richieste di assegnazione/locazione (cfr. documenti dal n. 48 al n. 57 Comune Massa), ma l ‘ occupazione da parte degli appellanti non ha consentito di locare l ‘ immobile ai richiedenti. Né l ‘ ente ha potuto utilizzare l ‘ immobile direttamente per i suoi scopi istituzionali. Il Comune di Massa ha inoltre posto in essere reiterati tentativi di recuperare la disponibilità dell ‘ appartamento, come emerge dalla diffida del dirigente del 26/1/2009 (doc. 13 Comune), dall ‘ ordinanza di rilascio del Sindaco del 19/5/2009 (doc. 17 Comune), dalla denuncia-querela del Sindaco
(doc. 23 Comune), dagli ulteriori atti amministrativi e civilistici, ivi compresa la procedura di rilascio coatto (docc. 4 e 10 Comune), preceduta da una molteplicità di inviti bonari (doc. 7 e docc. 60 – 65 Comune).»;
-la riportata motivazione dimostra che il giudice d ‘ appello ha comunque esaminato gli elementi probatori e presuntivi che l ‘ hanno condotto a ritenere dimostrato il pregiudizio arrecato al Comune dalla protratta occupazione abusiva dell ‘ immobile, né è necessario (come invece sembrano sostenere i ricorrenti) che il danneggiato provi la mancata concretizzazione di un utilizzo lucroso del cespite (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10477, Rv. 670697-02: «Il danno da indisponibilità diretta dell ‘ immobile patito dal proprietario – configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione – può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell ‘ allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l ‘ id quod plerumque accidit , che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l ‘ avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un ‘ utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.»);
-palesemente inammissibili in questa sede sono le censure volte a contrastare l ‘ apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici di merito perché asseritamente insufficiente (è consolidato il principio espresso da Cass. Sez. 5, 29/12/2020, n. 29730, Rv. 66015701, secondo cui «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar
conto, nella motivazione, dell ‘ esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l ‘ iter argomentativo svolto.»);
-il quarto motivo («Art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione degli artt. 2043 cc, 2056 cc, 1223, 1226 e 2697 cc.», per avere il giudice d ‘ appello quantificato il danno secondo il criterio del ‘ danno figurativo ‘ , cioè sulla base della redditività locatizia del bene, senza prova del mancato esercizio delle prerogative di godimento) è infondato alla luce del principio espresso da Cass. Sez. U., 15/11/2022, n. 33645, Rv. 666193-02, secondo cui, «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.»;
-pure il quinto motivo («Art. 360 comma 1 n. 5 cpc, omesso esame su circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», consistente nel mancato utilizzo dell ‘ immobile dal 2006 al 2008 e dal 2013 al 2018, circostanza rilevante per la prova del danno patrimoniale) è inammissibile;
-difatti, in presenza di una cosiddetta ‘ doppia conforme ‘ non può essere dedotto il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ai sensi dell ‘ art. 348ter , ultimo comma, c.p.c. (oggi, art. 360, comma 4, c.p.c.);
-inoltre, il vizio de quo si sostanzia nella denuncia di omesso esame di fatti che, di per sé, sarebbero stati idonei a fondare una
diversa decisione, mentre le circostanze dedotte dai ricorrenti (peraltro, senza neanche specificare se sono state «oggetto di discussione tra le parti») avrebbero, al più, potuto integrare elementi da porre a base di un differente ragionamento presuntivo;
-in ogni caso, i ricorrenti trascurano di riportare nel ricorso l ‘ accertamento compiuto dal giudice di merito che smentisce l ‘ inutilizzo del cespite: «La circostanza, affermata dagli appellanti, che il bene sia oggi inutilizzato è poi documentalmente smentita avendo il Comune prodotto la determinazione n. 2212 del 2018 (doc. 1) con cui viene prorogata l ‘ assegnazione dell ‘ immobile ad un nucleo familiare privo di abitazione»;
-il motivo -indicato come sesto e riportato a pagina 12 dell ‘ atto introduttivo -recita: «Art. 360 comma 1 n. 5 cpc, omesso esame su circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione degli artt. 2043 cc, 2056 cc, 1223, 1226 e 2697 cc», perché, ai fini della liquidazione del danno all ‘ immagine del Comune, non si sarebbe considerato il mancato utilizzo dell ‘ immobile dal 2006 al 2008 e dal 2013 al 2018 e il suo stato di degrado;
-si tratta di censura inammissibile: oltre a quanto già rilevato in precedenza, si ribadisce che i ricorrenti travisano il giudizio di legittimità e sottopongono a questa Corte elementi che, a loro dire, sarebbero stati utili per una diversa valutazione del pregiudizio subito dal Comune danneggiato; l ‘ apodittica denuncia di eterogenee disposizioni normative non rende ammissibile la malcelata pretesa di un nuovo grado di merito, all ‘ evidenza non previsto dall ‘ ordinamento;
-il motivo -pure indicato come sesto e riportato a pagina 13 dell ‘ atto introduttivo -recita: «Art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione degli artt. 111 cost, 2043 cc, 2056 cc, 1223, 1226 e 2697 cc.»; il giudice di secondo grado avrebbe liquidato equitativamente il danno all ‘ immagine senza adeguata motivazione e senza indicazione dei
criteri seguiti, in violazione dei principi di trasparenza e controllo sulla decisione.;
-la censura è inammissibile per plurime ragioni;
-in primis , si sostanzia nella denuncia di un ‘ insufficiente motivazione (inammissibile dopo la riforma codicistica del 2012), posto che i ricorrenti lamentano un «generico e inconsistente riferimento alla durata dell ‘ occupazione e alla rilevanza mediatica dell ‘ evento, senza indicare i criteri seguito per quantificare il danno»;
-in secondo luogo, non coglie -e, anzi, decisamente trascura nella lacunosa esposizione della motivazione della sentenza -la completa ratio decidendi della Corte d ‘ appello, nella parte in cui si «rileva che la condotta degli appellanti ha leso la libertà di azione del Comune relativamente alla disponibilità del suo patrimonio. Ciò non può non avere determinato una diminuzione della considerazione dell ‘ ente da parte dei consociati. Infatti, essendo il Comune un ente esponenziale degli interessi della collettività esso è apparso impiegare un proprio immobile non a favore della comunità e ciò ha avuto ampia risonanza mediatica, come risulta dagli articoli di stampa prodotti (docc. da 30 a 45 Comune di Massa). … Va dunque condivisa la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto la sussistenza di un danno all ‘ immagine ed al prestigio dell ‘ ente pubblico da ristorare, quantificandolo equitativamente in euro 10.000, somma che appare congrua tenuto conto dell ‘ ampio risalto dato dai giornali alla notizia e della non breve durata dell ‘ occupazione»;
-con l ‘ ultimo motivo, si deduce «Art. 360 comma 1 n. 3 cpc, violazione dell ‘ art. 1150 cc nonché dell ‘ art. 164 IV comma cpc», per essere stata rigettata la domanda riconvenzionale di rimborso delle spese per lavori e migliorie, ritenuta genericamente formulata, mentre le voci erano state dettagliate e provate; inoltre, l ‘ art. 1150 c.c. autorizza il possessore a pretendere il rimborso delle spese, anche se non autorizzate;
-il motivo è inammissibile;
-il giudice d ‘ appello ha così ritenuto: «la domanda è formulata in modo generico, poiché non viene fornito un dettaglio delle voci in relazione alle quali è chiesto il rimborso. Inoltre, le opere descritte dagli appellanti non sono qualificabili come migliorie od opere di manutenzione straordinaria: si tratta infatti di lavori di pulizia, disinfestazione, pitturazione, sostituzione di una valvola del wc. In ogni caso il Comune di Massa non ha mai autorizzato l ‘ esecuzione di tali opere, come fin da subito eccepito dal Comune e non smentito dalla controparte.»;
-oltre a rilevare che con la denunciata violazione di una norma che disciplina il contenuto dell ‘ atto di citazione non è riportato in maniera esaustiva il testo della comparsa di risposta degli odierni ricorrenti, gli originari convenuti contrappongono in maniera del tutto apodittica il proprio giudizio sulla pretesa sufficienza del petitum e della causa petendi alla valutazione compiuta dalla Corte d ‘ appello;
-si osserva, poi, che non è stata in alcun modo censurata la seconda ratio , che espressamente esclude la qualificabilità delle opere come migliorie o riparazioni straordinarie suscettibili di ripetizione;
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-la palese inammissibilità del ricorso e dei motivi, unitamente all ‘ inconsistenza e pretestuosità di questi ultimi, costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c., l ‘ impugnazione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all ‘ impugnazione la proposizione di un
ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell ‘ autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l ‘ impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l ‘ accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall ‘ altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come ‘ abuso del processo ‘ , poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell ‘ art.96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l ‘ accertamento dell ‘ elemento soggettivo del dolo o della colpa dell ‘ agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell ‘ avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024);
-in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condannano i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del controricorrente Comune, dell ‘ ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.500,00;
-va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché a pagare al medesimo controricorrente la somma di Euro 3.500,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 18 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME